Secondo il nuovo indirizzo, in caso di revoca del provvedimento monitorio non permane alcun effetto del suo contenuto sostanziale e non si costituisce un giudicato in materia.
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Milano ordinava ad una società di pagare una somma di denaro come adempimento di un'obbligazione che avrebbe assunto quale conduttrice di un immobile nei confronti della locatrice, ricorrente in via monitoria. I Giudici di merito accoglievano l'opposizione presentata...
Svolgimento del processo
1. Con decreto ingiuntivo n. 16901/2017 il Tribunale di Milano ordinava a Telecom Italia S.p.A. - in seguito TIM S.p.A. - di pagare a V.F. S.r.l. la somma di euro 42.419,97, oltre interessi e spese, come adempimento di un'obbligazione che avrebbe assunto quale conduttrice di un immobile sito in Milano nei confronti della locatrice, ricorrente in via monitoria, V.F. S.r.l.; in particolare l'articolo 10 del contratto di locazione del 29 ottobre 2002 - stipulato con la dante causa di V.F. S.r.l., T. II S.r.l. - avrebbe addossato alla conduttrice il pagamento, tra l'altro, delle tasse reali, onde l'ingiunzione si riferiva all'IMU.
Essendosi opposta la conduttrice, nel relativo giudizio si costituiva la locatrice insistendo nella sua pretesa; con sentenza del 6 giugno 2018 il Tribunale accoglieva l'opposizione.
V.F. S.r.l. proponeva appello, cui resisteva TIM S.p.A., e che la Corte d'appello di Milano rigettava con sentenza del 19 giugno 2019.
2. V.F. S.r.l. ha presentato ricorso, da cui si è difesa con controricorso TIM S.p.A.
Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La trattazione della causa è stata fissata in pubblica udienza; peraltro, non essendo stata chiesta trattazione orale, questa Suprema Corte ha proceduto con modalità camerale, senza quindi l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ex articolo 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in I. 18 dicembre 2020 n. 176, in combinato disposto con l'articolo 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022 n. 15, che ne ha prorogato l'applicazione fino al 31 dicembre 2022.
Motivi della decisione
3. Il ricorso si fonda su un unico motivo, denunciante, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c. in tema di giudicato in relazione all'articolo 324 c.p.c. e al procedimento monitorio di cui agli articoli 633 ss. c.p.c.
3.1 L'odierna ricorrente, costituendosi nel giudizio di opposizione, avrebbe eccepito la sussistenza di un giudicato esterno formatosi in relazione ad un precedente decreto ingiuntivo emesso sempre dal Tribunale di Milano, come n. 29988/2014, su sua istanza nei confronti della conduttrice, con cui a questa sarebbe stato intimato di rimborsare alla locatrice quanto pagato a titolo di lei e di IMU per gli anni 2005-2012. La conduttrice si sarebbe opposta e nel relativo giudizio V.F. S.r.l., costituitasi, avrebbe eccepito la tardività dell'opposizione - effettuata con atto di citazione non iscritto tempestivamente a ruolo -, per superamento dei 40 giorni di cui all'articolo 641 c.p.c. Durante il giudizio il giudice istruttore avrebbe concesso l'esecutorietà provvisoria del decreto, per cui la opponente avrebbe pagato l'importo. Infine con sentenza n. 1780/2016 il Tribunale, dato atto dell'iscrizione a ruolo della causa dopo la scadenza del termine ex articolo 641 c.p.c., avrebbe affermato (così riporta la ricorrente a pagina 6 del ricorso):
"... - ne deriva l'improcedibilità dell'opposizione, con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto;
- le parti hanno dato atto, nel corso dell'udienza del 29.9.2015, dell'avvenuto pagamento da parte di Telecom Italia s.p.a. dell'importo oggetto del presente giudizio; ne consegue la revoca del provvedimento monitorio già emesso; argomentazioni sopra esposte rilevano ai fini delle decisioni in ordine alle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo".
Da ciò desume la ricorrente (ibidem) che il Tribunale:
" - aveva ritenuto improcedibile l'opposizione proposta tardivamente dalla Telecom Italia e, quindi, confermava il decreto stesso, condannandola alle spese del giudizio di opposizione, quale inevitabile conseguenza della soccombenza;
- aveva, quindi, sancito la 'soccombenza sostanziale' della Telecom Italia in ordine alla 'pretesa sostanziale' dedotta dalla V.F. S.r.l. di avere rimborsato quanto pagato a titolo di lei ed IMU."
Dunque sarebbe stata accolta la pretesa sostanziale dell'attuale ricorrente, e controparte poi non avrebbe proposto appello. Si sarebbe pertanto formato un giudicato sostanziale, negato invece dai giudici di merito della presente causa. Si formerebbe infatti il giudicato sostanziale sulla domanda proposta con ricorso monitorio, e il giudicato coprirebbe anche il deducibile. In particolare, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo coprirebbe non solo l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui è oggetto e del titolo su cui si fondano il credito e il rapporto, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito anteriore al ricorso per ingiunzione, e ciò anche riguardo al pagamento dei canoni in un contratto locatizio.
Inoltre il giudicato esterno costituito dalla statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo si creerebbe non solo nel caso di mancata opposizione, ma altresì nei casi di inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione e di estinzione del giudizio di opposizione.
D'altronde pure in riferimento al decreto ingiuntivo, applicando il principio del giudicato implicito, sussisterebbe "implicazione discendente" per cui "l'efficacia preclusiva del decreto ingiuntivo non opposto si estende anche a tutte le relative questioni che possono dare vita (in successivo giudizio) ad un nuovo esame di esse".
3.2 La Corte d'appello di Milano avrebbe errato "anche perché ha posto in secondo piano la pronuncia del Tribunale di Milano di <<conferma>> del decreto n. 29988/2014, ponendo ingiustamente in risalto il fatto (in realtà irrilevante ai fini del giudicato) della <<revoca>> dello stesso come titolo esecutivo". Infatti, nel caso in esame "la revoca del decreto era (e non poteva che essere così) limitata alla sua esecutività", essendo "l'automatico effetto dell'avvenuto pagamento": e di ciò darebbe atto la stessa corte territoriale osservando che, in quanto revocato, il decreto ingiuntivo "non può, perciò, acquisire formale efficacia, propria del titolo esecutivo, idonea a fondare l'azione in executivis". Ma l'impossibilità di utilizzarlo come titolo esecutivo "nulla toglie alla <<conferma>> del decreto (così testualmente la sentenza n. 1780/2016 Tribunale di Milano), necessariamente conseguente all'inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione".
Si aggiunge che il "Giudice di primo grado" avrebbe omesso erroneamente di considerare che la mancata impugnazione dell'attuale controricorrente avverso la sentenza n. 1780/2016 "conferma la conclamata soccombenza della stessa in ordine alla pretesa sostanziale della V.F S.r.l.". E in effetti, solo la controparte avrebbe avuto interesse all'impugnazione, mentre l'eventuale appello di Via Faccioli "sarebbe stato rigettato per carenza di interesse, avendo la stessa ricevuto il pagamento di quanto spettante".
4.1 In primis, per ben comprendere gli argomenti del ricorso in relazione a quanto ritenuto nella sentenza qui impugnata, è il caso di esaminare ex professo la prodotta sentenza n. 1780/2016 del Tribunale di Milano, che, come emerge dalla esposizione del motivo già offerta, è al centro della tematica.
In detta pronuncia, il Tribunale di Milano prende le mosse dal rilievo che Telecom Italia S.p.A. si è opposta al decreto ingiuntivo n. 29988/2014 "con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 47.376,00 oltre interessi di mora e spese legali, in favore di V.F. s.r.l., a titolo di rimborso per il pagamento dell'ICI per gli anni 2005-2012, in relazione al complesso immobiliare di cui l'opponente è conduttore" e che la società Via Faccioli "ha eccepito, in sede di comparsa di costituzione e risposta, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva".
Segue l'analisi di tale eccezione, svolta - è ovvio - attraverso considerazioni esclusivamente di rito (v. pagine 3-4 della sentenza in esame), concludendo poi la motivazione proprio come riportato sopra dalla ricorrente:
"- ne deriva l'improcedibilità (sic) dell'opposizione, con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto;
- le parti hanno dato atto, nel corso dell'udienza del 29.9.2015, dell'avvenuto pagamento da parte di Telecom Italia s.p.a. dell'importo oggetto del presente giudizio; ne consegue la revoca del provvedimento monitorio già emesso; le argomentazioni sopra esposte rilevano ai fini delle decisioni in ordine alle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo".
Si giunge quindi al dispositivo, immediatamente emesso come segue: "Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo N. (omissis) (sic) emesso dal Tribunale di Milano il 13. 6. 2014;
2) Ritenuta l'improcedibilità dell'opposizione proposta da Telecom Italia s.p.a. nei confronti di V.F. s.r.l., condanna Telecom Italia s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 4500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge".
4.2 Nella presente causa, il giudice di prime cure - come emerge anche da quanto della sua pronuncia si è trascritto nella sentenza qui impugnata, nelle pagine 4-5 -, a fronte dell'eccezione ("di improcedibilità") di V.F. S.r. I. relativa alla sussistenza di un giudicato, ricostruisce dapprima i fatti processuali, osservando che con il decreto ingiuntivo n. 29988/2014 era stato già ordinato alla conduttrice di pagare alla locatrice lei ed IMU, e che "Telecom Italia S.p.A. proponeva opposizione ... così dando vita al procedimento n. 72768/2014 che si concludeva con sentenza n. 1780/2016 passata in giudicato con la quale il decreto ingiuntivo veniva revocato". Prosegue allora deducendone che, "sebbene il giudice di quel procedimento abbia, nella parte motiva della sentenza, rilevato l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, con la citata sentenza n. 1780/2016 il decreto ingiuntivo è stato revocato e tale decisione non è stata impugnata". Perciò, "essendo venuto meno il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata in quel giudizio, nessun effetto preclusivo può farsi discendere da quella pronuncia", non sussistendo "alcun giudicato sostanziale di decreto ingiuntivo esecutorio perché non opposto, stante la revoca giudiziale del predetto titolo".
È evidente che in tal modo il primo giudice della presente causa, pur inserendo nel complessivo ragionamento un'osservazione erronea (non è vero che, a causa della revoca del decreto ingiuntivo, sia "venuto meno il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata in quel giudizio", cioè il titolo sostanziale sulla base del quale V.F. S.r.l. aveva monitoriamente agito nel 2014, che è il contratto locatizio, di cui si era richiamata precisamente la clausola 10), si fonda sulla revoca del decreto ingiuntivo n. 29988/2014 - quello cui si riferisce ora V.F. S.r.l. per affermare la sussistenza di un giudicato sostanziale - disposta con la sentenza n. 1780/2016 dello stesso Tribunale, che - rimarca ancora il primo giudice - "non è stata impugnata".
4.3 La corte territoriale, affrontando la censura del gravame (a pagina 5 della sua pronuncia), prende le mosse proprio da tale rilievo: "Risulta dalla sentenza del Tribunale di Milano, n. 1780/2016, pubblicata in data 11.2.16, che il decreto ingiuntivo n. 29998/2014 è stato revocato per effetto del pagamento, da parte opponente, dell'importo".
Soggiunge la corte: "Risulta, altresì, dalla stessa sentenza che l'opposizione è stata proposta tardivamente ... e che la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite è conseguita alla ritenuta improcedibilità dell'opposizione (così al punto n.2 del dispositivo), senza alcuna correlazione col pagamento".
Da ciò desume il giudice d'appello che nella sentenza n. 1780/2016 non venne "svolto alcun accertamento nel merito", trattandosi invece di "una pronuncia di mero rito", rispetto alla quale non si configura, pertanto, nessun giudicato sostanziale; e d'altronde "lo stesso Tribunale ha espressamente revocato il decreto ingiuntivo, che non può, perciò, acquisire formale efficacia, propria del titolo esecutivo, idonea a fondare l'azione in executivis", il pagamento infine non valendo come riconoscimento del debito ma "apparendo, piuttosto, mero effetto dell'improcedibilità dell'opposizione".
4.4 L'iter seguito dalla corte territoriale non è del tutto lineare (per esempio, dapprima segnala che la condanna alle spese "è conseguita alla ritenuta improcedibilità dell'opposizione" senza correlazione col pagamento, ma in conclusione attribuisce il pagamento alla improcedibilità come suo effetto); comunque anch'essa mette a base del suo ragionamento il fatto che il decreto ingiuntivo è stato revocato, come nettamente aveva rilevato il primo giudice.
E ciò ben si comprende, in quanto il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato revocato non è sostenibile che incida esclusivamente ai fini dell'azione esecutiva nel senso di impedirla, come in sostanza prospetta la ricorrente. Se, infatti, il decreto è stato revocato - giustamente o ingiustamente che sia -, per così dire tutto è caduto: e quindi, se la revoca non è oggetto di impugnazione, non esiste più neppure la fonte del giudicato sostanziale.
4.5 L'articolo 653 c.p.c. è assai significativo al riguardo, in quanto, pur non afferendo integralmente alla fattispecie in esame, insegna nel secondo comma che, se l'opposizione è accolta pur "so/o in parte", il portato esecutivo viene attratto esclusivamente dalla sentenza ("Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta"), il decreto esecutivo dunque non sopravvivendo neppure in parte qua, anche se ne possono sopravvivere in parte qua - cosa diversa - conseguenze esecutive: il che, a ben guardare, rientra nella logica del sistema, per cui tendenzialmente ogni accertamento deve essere frutto di contraddittorio, onde nelle fattispecie di accertamento effettuato inaudita altera parte, se il contraddittorio conduce anche solo parzialmente a incidere sull'accertamento, si rientra nella regolarità della "condivisione" accertatoria.
Se, allora, questo sostitutivo assorbimento del decreto da parte della nuova pronuncia giurisdizionale si attua su un presupposto di parzialità, rectius di intersezione parziale dei contenuti dei due provvedimenti ("accoglimento parziale dell'opposizione" recita la seconda parte della rubrica dell'articolo 653 c.p.c.), a fortiori deve ritenersi che la nuova pronuncia giurisdizionale che revoca il decreto prescindendo da un'intersezione con esso non consente la sua sopravvivenza in relazione ad alcun effetto.
Non a caso, mentre si è inequivocamente riconosciuto che, qualora l'opposizione sia respinta, la sentenza non sostituisce il decreto ingiuntivo che ha confermato (cfr., p. es., Cass. sez. 1, ord. 26 agosto 2021 n. 23500 e Cass. sez. 3, 27 agosto 2013 n. 19595), parimenti si è riconosciuto (S.U. 22 febbraio 2010 n. 4071, in motivazione) che "una giurisprudenza costante e la dottrina prevalente sono concorde nell'affermare che ... la sentenza di accoglimento anche parziale de/l'opposizione sostituisce comunque il decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto dispone l'art. 653 comma 2 c.p.c.", mentre, appunto, "la sentenza di rigetto dell'opposizione, invece, non si sostituisce al decreto opposto".
4.6 È opportuno precisare, peraltro, che si rinviene pure chi si spinge ad affermare (Cass. sez. 6-3, ord. 6 settembre 2017 n. 20868) "la definitiva caducazione del provvedimento monitorio" nel caso in cui l'opposizione sia accolta, al punto che "l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si "conferma" lo stesso - non determina la "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato": detto arresto si riferisce, peraltro, alla mera valenza di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo, e se ben inteso non può comunque investire il diverso tema del giudicato sostanziale.
Se, infatti, si reputasse che il decreto ingiuntivo, revocato erroneamente per mere ragioni di rito, non potrebbe essere "recuperato" mediante impugnazione almeno sotto il profilo sostanziale, si configurerebbe un'evidente carenza di tutela in relazione ai principi costituzionali attinenti appunto al diritto alla impugnazione, quale species del diritto di difesa, quantomeno per le questioni di diritto, in cui rientrerebbe l'erronea revoca, appunto per ragioni di rito, di un provvedimento idoneo di per sé a formare un giudicato sostanziale.
4.7 Dell'indispensabile accesso impugnatorio dimostra di essere consapevole - non a caso - la stessa ricorrente ove tenta di schivarne la questione della mancata fruizione da parte sua sviluppando invece l'asserto che sarebbe stata controparte che avrebbe potuto/dovuto, avendo interesse, impugnare la sentenza n. 1780/2016 del Tribunale di Milano, in particolare argomentando che il Tribunale, nella sentenza di primo grado di questo giudizio (lo si riporta in disparte dal fatto che il ricorso in esame non può certo avere ad oggetto congiuntamente entrambe le pronunce di merito), avrebbe errato nel considerare proprio la mancata impugnazione da parte (non sua ma) di Telecom Italia.
Così infatti si esprime V.F. S.r.l. a pagina 12 s. del ricorso:
"Il Giudice di primo grado ha anche errato nell'omettere di considerare che la mancata impugnazione della sentenza 1780/2016 ... ad opera della Telecom Italia conferma la conclamata soccombenza della stessa in ordine alla pretesa sostanziale della V.F. S.r.l.
Per vero, solo la Telecom Italia aveva interesse all'impugnazione, mentre l'eventuale appello della V.F. S.r.l. sarebbe stato rigettato per carenza di interesse, avendo la stessa ricevuto il pagamento di quanto spettante...".
In realtà V.F. S.r.l. aveva proprio interesse, perché revocando il decreto ingiuntivo la sentenza - che non aveva accertato essa stessa il debito della conduttrice limitandosi appunto, come rilevato dalla corte territoriale, ad una pronuncia di rito - l'aveva privata della valenza sostanziale che avrebbe assunto il decreto ingiuntivo se si fosse consolidato come giudicato sostanziale o quantomeno, in un'interpretazione in forma di species peraltro dai più superata (non per ogni ingiunzione, però: v. S.U. 26 maggio 2015 n.10799), pro iudicato.
4.8 Il che porta, a ben guardare, ad un'ultima riflessione sugli effetti del pagamento dell'importo ingiunto sopravvenuto durante il giudizio davanti al Tribunale di Milano da cui è sortita la sentenza n. 1780/2016.
Espone la ricorrente (a pagina 6 del ricorso): "Nel corso del procedimento, il Giudice Unico, stante la ritenuta irritualità dell'opposizione, con ordinanza del 16.4.2015 aveva autorizzato la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e la Telecom Italia S.p.A. aveva provveduto al pagamento delle somme dovute".
Ora, a prescindere dal fatto, qui naturalmente irrilevante, che il giudice istruttore non avrebbe dovuto concedere provvisoria esecuzione ex articolo 648 c.p.c. proprio per "la ritenuta irritualità dell'opposizione" che aveva ravvisato, la quale ictu oculi rendeva la causa "di pronta soluzione", è evidente che il pagamento conseguente alla concessione di provvisoria esecuzione nulla ha a che fare con la sorte "finale" del decreto ingiuntivo, e in particolare che non lo fa certo venir meno per adempimento del debito per cui è stato emesso: ictu oculi il pagamento avvenuto ai sensi dell'articolo 648 c.p.c. non conduce quindi, di per sé, alla revoca del decreto ingiuntivo.
Non è pertanto sostenibile che il decreto ingiuntivo che venga revocato per un palese errore come quello appena delineato subisca una eliminazione, per così dire, circoscritta, cioè esclusivamente in termini di titolo esecutivo e non anche in termini di accertamento, lasciando sopravvivere in tal modo, appunto, un giudicato sostanziale.
Né, tantomeno, è prospettabile che, essendo stato sine dubio saldato il preteso credito in forza dell'ordinanza ex articolo 648 c.p.c., il giudice non abbia emesso un provvedimento finale di vera revoca, bensì abbia soltanto emesso una presa d'atto della dichiarazione delle parti sull'avvenuto pagamento, in correlazione con la recentissima S.U. 21 febbraio 2022 n. 5633, concernente una tematica diversa dalla "sopravvivenza" di un giudicato sostanziale, ovvero l'identificazione del perimetro del titolo esecutivo nei giudizi ad esso dedicati (così ne è la massima: "In tema di giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove risulti denunciata la violazione dell'art. 2909 c.c., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l'accertamento della legittimità degli atti esecutivi."). L'ordinanza ex articolo 648 c.p.c., infatti, non ha alcuna valenza accertatoria rispetto all'esito della causa, bensì una funzione esecutiva anticipatoria/acceleratoria: tant'è che, qualora non si raggiunga neppure un completo esito bensì il processo si estingua, è il decreto che rimane, l'effetto dell'articolo 648 c.p.c. limitandosi alla permanenza della sua esecutorietà, peraltro superflua se non ancora attivata in quanto l'estinzione stessa rende comunque esecutivo il decreto che non sia già tale - l'articolo 653, primo comma, c.p.c. stabilisce infatti: "Se è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva" -.
4.9 Invero, non sussiste alcun elemento idoneo a sostenere che la sentenza n. 1780/2016 non abbia fatto quello che effettivamente ed espressamente ha fatto, cioè, come sopra si è visto, revocare il decreto. Non lo è, appunto, neanche il pagamento della somma ingiunta intervenuto ai sensi dell'articolo 648 c.p.c., che giammai comporta la revoca del decreto ingiuntivo, come dimostra, si è appena visto, lo stesso articolo 653, primo comma, c.p.c. anche per la fattispecie che non raggiunge la conclusione a cognizione piena: l'applicazione dell'articolo 648 c.p.c. in senso favorevole alla parte opposta, invero, non incide sul provvedimento finale che dirime l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Nella sentenza n. 1780/2016 il Tribunale, se effettivamente l'opposizione era inammissibile (non improcedibile) per tardività, avrebbe dovuto confermare, e non revocare il decreto, anche se la somma ingiunta era già stata corrisposta; di tale corresponsione - totale o parziale che fosse - avrebbe dovuto soltanto dare atto in dispositivo - in relazione al profilo esecutivo - congiuntamente però alla conferma del decreto, da mantenere infatti integro, nonostante detto sopravvenuto pagamento, sotto il profilo sostanziale, e dunque idoneo a raggiungere il relativo giudicato in difetto d'impugnazione o in difetto di impugnazione poi accolta.
5. In conclusione, deve affermarsi il principio di diritto per cui, qualora, come esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venga revocato il decreto, indipendentemente dalla correttezza o meno della revoca e indipendentemente altresì dal sopravvenuto pagamento della somma ingiunta per la conferita esecutorietà provvisoria, non permane alcun effetto del suo contenuto sostanziale, e quindi non si costituisce un giudicato in materia, potendo d'altronde la parte opposta, quale interessata a conseguire tale giudicato, impugnare la pronuncia se ne sussistano i presupposti al fine di ottenere la conferma del decreto ingiuntivo, eventualmente anche soltanto quale giudicato sostanziale.
Nel caso in esame, V.F. S.r.l. non ha impugnato, come si è visto, la sentenza n. 1780/2016 del Tribunale di Milano, per cui (come riconosciuto da entrambi i giudici di merito) non si è costituito un giudicato sostanziale nel relativo decreto ingiuntivo n. 29988/2014 del medesimo Tribunale, essendo stato revocato nella suddetta sentenza, passata, essa sì, in giudicato.
Il ricorso deve essere quindi rigettato per l'infondatezza conseguente dell'unico motivo; per la sua soccombenza la ricorrente deve essere condannata a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 4000, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.