La 12° edizione della classificazione di Nizza, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, incorporerà il termine file digitali scaricabili autenticati da NFT nella "Classe 9".
Cresce il numero dei marchi che presentano domande di registrazione per l'uso dei loro brand nel Metaverso o in connessione con NFT. Le domande di marchio classificano i marchi in base all'uso di prodotti/servizi: ad oggi, la maggior parte dei marchi ha depositato domande che rientrano nella Classe 9 per "beni virtuali scaricabili inclusi gli NFT", Classe 35 per " negozi al dettaglio di beni virtuali" e Classe 41 per "servizi di intrattenimento in ambienti virtuali”.
Per questo motivo, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha fornito alcune indicazioni iniziali sull'approccio adottato ai fini della classificazione.
In relazione alla Classe 9, l'EUIPO ha dichiarato che «i beni virtuali sono propri della Classe 9 perché sono trattati come contenuti o immagini digitali». Tuttavia, il termine “beni virtuali” manca di chiarezza e precisione, e pertanto deve essere ulteriormente specificato con l'indicazione del contenuto a cui si riferiscono i beni virtuali (ad esempio, beni virtuali scaricabili, ovvero abbigliamento virtuale).
Al riguardo, l'EUIPO afferma che «la 12a edizione della classificazione di Nizza, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, incorporerà il termine file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili nella classe 9».
L'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) ha fornito alcune informazioni su come verrà gestita l'identificazione dei beni/servizi virtuali.
- Classe 9: prodotti virtuali scaricabili, ovvero programmi per computer contenenti calzature, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori da utilizzare online in mondi virtuali online.
- Classe 35: servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori da utilizzare online in mondi virtuali online; Servizi di negozi al dettaglio on-line di merce virtuale, ovvero calzature, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori per l'uso on-line in mondi virtuali on-line.
- Classe 41: servizi di intrattenimento, ovvero calzature virtuali non scaricabili on-line, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori da utilizzare in ambienti virtuali creati per scopi di intrattenimento.