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8 settembre 2022
La Cassazione sui contratti di locazione abitativa tardivamente registrati dal conduttore

Dibattendo sugli effetti della sentenza della Consulta n. 87 del 2017, gli Ermellini hanno pronunciato un nuovo principio di diritto in tema.

La Redazione
Stipulato un contratto di locazione tra due parti avente ad oggetto un immobile sito al quarto piano di un palazzo, dopo alcuni mesi, il locatore intimava lo sfratto ai conduttori per mancato integrale pagamento del canone pattuito. I convenuti si costituivano sostenendo che nel caso di specie doveva applicarsi l'art. 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 23/2011, norme su cui il Tribunale ha poi sollevato la questione di legittimità costituzionale, e che il rapporto negoziale doveva ritenersi regolato dal verbale dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2012.
 
Ad esito di un'intricata vicenda processuale, la questione è giunta dinnanzi alla Cassazione.
 
Analizzando il caso, gli Ermellini rilevano innanzitutto che il contratto contestato sia stato stipulato in data 13 aprile 2011 sicché, essendo entrato in vigore il suddetto D.Lgs. in data 7 aprile 2011, ed essendo avvenuta la registrazione da parte del conduttore nella sua vigenza, ne consegue che l'importo del canone di locazione dovuto o dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, sia pari al triplo della rendita catastale dell'immobile nel periodo in questione. 
 
Invero, la sentenza n. 87 del 2017 della Consulta, secondo gli ermellini, là dove ha dichiarato non lesivo dell'art. 136 della Costituzione il testo attuale dell'art. 13, comma, 5 della L. n. 431/1998, lo ha fatto escludendo che con il suo disposto si sia inteso salvare l'efficacia del contratto dall'intervenuta registrazione con gli effetti conseguenti quanto alla durata. Occorre rilevare che la pronuncia si è occupata degli effetti della registrazione solo sotto tale profilo e non anche con riguardo al regime generale di una tardiva registrazione sulla nullità comminata dall'art. 1, comma 346, della L. n. 311/2004. Sicché, «il comportamento del conduttore che avesse proceduto alla registrazione del contratto stipulato nella vigenza della norma ora detta in applicazione della disciplina del D.Lgs. n. 23/2011 e successiva proroga, disciplina dichiarata incostituzionale, non è stata oggetto in alcun modo della valutazione espressa dal Giudice delle Leggi».
 
Sulla base di ciò, con la sentenza n. 26493 dell'8 settembre, la Cassazione ha espresso il nuovo principio di diritto:
«Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 2017 e della salvezza del testo dell'art. 13, comma 5, della I. n. 431 del 1998, introdotto dall'art. 1, comma 59, della I. n. 208 del 2015, i contratti di locazione abitativa tardivamente registrati ad iniziativa del conduttore dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 sino al 16 luglio 2015, in forza della disposizione dell'art. 1, comma 346 della I. n. 311 del 2004, risultano validi ed efficaci, in quanto il Giudice delle Leggi ha escluso che il comma 5 abbia inteso sancire la validità del contratto secondo il regime della registrazione disciplinata dal testo del comma 5 introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2011 e dalla successiva proroga di cui alla legge n. 47 del 2014, ma non ha, invece, in alcun modo escluso gli effetti della registrazione ai sensi del citato comma 346. Sempre per effetto della sentenza della Consulta, il canone o l'indennità di occupazione dovuti dal conduttore nel periodo su indicato sono dovuti nell'ammontare precisato dal comma 5 attualmente vigente, ancorché l'intervenuta registrazione, una volta apprezzata alla stregua dell'art. 1, comma 346, retroagisca, giusta Cass., Sez. Un., n. 23601 del 2017, alla data di stipulazione del contratto, se concluso per iscritto».
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