Con la sentenza in commento, la Cassazione risponde al quesito.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Salerno ha respinto l'appello presentato dal difensore del ricorrente avverso l'ordinanza di rigetto della istanza di revoca del sequestro preventivo di immobili emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, in data 1 ottobre 2021, per il reato di cui all'art. 44, lett. c) d.P.R. 380 del 2001.
2. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il difensore del ricorrente deduce vizio di mancanza assoluta di motivazione violazione di legge.
In primo luogo evidenzia che l'ordinanza del riesame avrebbe errato nell'affermare che "la ricostruzione difensiva si fonda, essenzialmente, sulla ritenuta prevalenza delle prescrizioni del (omissis) o costiero su quelle del Puc, sancita dagli art. 12, comma settimo e 13 e 25 comma secondo della legge n. 394/1991".
La ricostruzione integrerebbe un "incomprensibile travisamento" dell'appello del riesame, posto che tale atto non fa affatto riferimento alla prevalenza del (omissis) sul "Piano costiero sul Puc", ma alla prevalenza del Piano del Prg e non il Puc.
Il Tribunale, alla luce della premessa riportata, avrebbe quindi erroneamente applicato gli art. 12, c. 7 13, 25, c. 2, della I. n. 394 del 1991 disciplinanti unicamente il piano del parco.
Tale omesso esame dei punti decisivi del ricorso, ad avviso del ricorrente si tradurrebbe in una violazione di legge, per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione.
2. Nel secondo motivo di ricorso si censura la violazione e mancata applicazione degli artt. 12, 13, e 25 della legge n. 394/1991 e dell'art. 5 della L.R. Campania, n. 19/09. Si lamenta altresì la mancata applicazione del PRG del comune di' e della Legge regionale n. 19 del 2009.
Più specificamente il ricorrente deduce l'insussistenza del reato contestato.
A tal fine premette che le disposizioni del F (omissis) classificanti le aree ricomprese della zona "D", oggetto di edificazione, quale zona residenziale, devono essere considerate prevalenti sulla qualificazione attribuita dal Prg alla medesima zona come agricola.
3. Nel terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge per omessa applicazione degli artt. 12, 13, 25 della legge n. 394/1991 e dell'art. 5 della legge regione Campania n. 19 del 2009; l'errata applicazione del Prg del Comune di (omissis) e dell'art. 6 bis della legge regionale n. 19/2009; e la violazione degli articoli 30 37 e 44 del d.P.R. 380 del 2001.
Si contesta la ritenuta sussistenza del reato di lottizzazione abusiva poiché, alla luce della prevalenza delle disposizioni del Piano del (omissis) gli interventi realizzati ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b) e 5 della legge regionale Campania n. 19 del 2009, sarebbero legittimi in quanto ritualmente assentiti con permesso di costruire e conformi alle prescrizioni del Piano paesistico dell'Ente Parco.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Dalla lettura del complessivo assetto motivazionale e dai puntuali riferimenti fatti alle disposizioni evocate anche dal ricorrente, appare evidente che i richiami contenuti nel provvedimento impugnato al "Piano paesistico del (omissis)”, sono frutto di un mero "lapsus calami", essendo chiaro che il Tribunale abbia voluto, invece, riferirsi piuttosto al Piano paesistico del (omissis) stesso dicasi con riferimento al PUC, evidentemente da intendersi quale strumento urbanistico del Piano regolatore generale.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Sia pur con le imprecisioni terminologiche rilevate, il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa dominante, ribadita recentemente dalla sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 18 maggio 2021, n. 3864.
Il Consiglio di Stato ha rammentato che "se ai sensi dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico, gli stessi possono pur sempre disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778)", poichè "se è vero che le previsioni dei piani paesaggistici sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici (così come esplicitamente dispone l'art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004), non vi è, come detto, alcuna preclusione a che gli strumenti urbanistici dettino, nell'ambito di propria competenza, disposizioni aggiuntive anche più restrittive dello strumento sovraordinato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 32)".
Di conseguenza, se lo strumento urbanistico generale contrasti con i limiti posti dal piano territoriale paesaggistico quest'ultimo prevarrà, essendo "prevalenti" non tanto le sue prescrizioni quanto gli interessi di tutela dallo stesso garantiti; qualora, invece, gli strumenti urbanistici comunali - che alla luce della previsione dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico - disciplinino le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole rispetto ai piani territoriali paesaggistici essi sono da considerarsi prevalenti su questi ultimi. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778).
Nel caso di specie, dunque, correttamente il Tribunale ha reputato lo strumento di pianificazione urbanistica prevalente sul piano paesaggistico atteso che il primo, in maniera più restrittiva del secondo, aveva classificato l'area oggetto di edificazione come agricola.
3. La corretta applicazione dei rapporti tra gli strumenti in esame rende manifestamente inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, sussistendo, alla luce delle considerazioni rese, il fumus commissi delicti del reato di lottizzazione abusiva.
4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.