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13 settembre 2022
Gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale si applicano anche alle controversie in materia di PNRR

Lo ha stabilito il TAR Palermo con l'ordinanza in commento.

La Redazione

Con l'ordinanza n. 2553 del 12 settembre 2022, il TAR Palermo afferma che i ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrativefinanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR non rientrano nel novero di quelle soggette a rito abbreviato ai sensi dell'art. 119, c.p.a., ciò in quanto l'art. 12-bis, c. 5, D.L. n. 68/2022 ha operato un rinvio parziale alla disciplina del rito speciale per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 119 c.p.a..
Nello specifico la disposizione, richiamando solamente i commi 2 (relativo al dimezzamento dei termini processuali) e 9 (relativo al deposito della sentenza), né ha espressamente ampliato l'elenco delle materie soggette a rito abbreviato di cui al primo comma dell'art. 119 c.p.a..

Pertanto, conclude il Giudice amministrativo, «la competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 14, comma 3, c.p.a. per i giudizi di cui all'art. 119, non comprende le controversie riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, per le quali continuano pertanto ad applicarsi gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale dettati dall'art. 13, c.p.a.».

Alla luce di tali considerazioni, il TAR Palermo dichiara la propria incompetenza territoriale essendo competente a giudicare il caso di specie il TAR Lazio.