Dopo le modifiche apportate alla L. n. 990/1969, anche i terzi trasportati sui veicoli destinati al trasporto di persone possono esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, qualunque sia il titolo in base al quale sia effettuato il trasporto.
A causa della presenza sulla carreggiata di un veicolo fermo, la vettura sulla quale viaggiava l'attore in qualità di terzo trasportato era stata costretta ad una manovra di emergenza terminata con uno scontro contro un muretto posto lateralmente alla strada.
Avendo subito dei danni personali, il terzo trasportato conveniva in giudizio la proprietaria del veicolo e...
Svolgimento del processo
1.-F.N. era a bordo della vettura di proprietà di G.C., condotta dalla figlia di quest'ultima, quando, a causa della presenza sulla carreggiata di un veicolo fermo, la conducente è stata costretta ad una manovra di emergenza, che si è risolta con l'urto del veicolo contro un muretto posto lateralmente alla strada.
Il N., che era trasportato, ha subìto danni alla persona, per ottenere il risarcimento dei quali ha convenuto in giudizio la proprietaria del veicolo, ossia G.C., e la compagnia di assicurazione di quest'ultima, vale a dire la U. spa.
2.-Nel giudizio di primo grado si è costituita la sola compagnia di assicurazione della proprietaria, che ha chiesto la chiamata in giudizio della R. assicurazioni, che in quel momento era designata quale compagnia responsabile per il Fondo di garanzia, e ciò in ragione del fatto che uno dei veicoli coinvolti, vala a dire il furgone che impegnava la corsia percorsa dalla vettura, era rimasto ignoto.
La R. si è di conseguenza costituita in giudizio.
3.-Il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda, ed avverso tale decisione ha proposto appello il N., ottenendone la riforma.
La Corte di appello di Bari infatti ha ritenuto che il terzo trasportato avesse azione diretta verso l'assicurazione del proprietario del veicolo, e che era suo onere dimostrare soltanto tale qualità di terzo trasportato, competendo invece al proprietario la dimostrazione di aver fatto di tutto per evitare il danno, dimostrazione che però era mancata anche a causa della contumacia del proprietario.
4.-Avverso tale decisione ricorre la U. assicurazioni con quattro motivi. Si è costituito in giudizio il N. che ha proposto ricorso incidentale condizionato, con due motivi, nonché la A. assicurazioni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il PM ha chiesto l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
Motivi della decisione
5.- Con il primo motivo di ricorso la U. assicurazioni spa denuncia violazione dell'articolo 100 del codice di procedura civile, nonché dall'articolo 18 della legge 990 del 1969, nonché infine dell'articolo 2054 del codice civile.
La tesi è la seguente.
L'incidente si è verificato prima dell'1.1.2006, data in cui è entrata in vigore la legge 209 del 2005 che ha consentito al terzo danneggiato l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del proprietario del veicolo.
Dunque, l'azione diretta a favore del terzo trasportato presuppone che il sinistro si sia verificato dopo la entrata in vigore della predetta legge.
In questo caso invece, essendosi il sinistro verificato prima, il terzo trasportato non ha azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del proprietario del veicolo, né la legge 209 del 2005 può ritenersi applicabile retroattivamente in quanto si tratta di norma eccezionale, sia perché deroga alla regola per cui i diritti si fanno valere nei confronti di una controparte di un rapporto contrattuale che evidentemente non c'è tra terzo trasportato e assicurazione del proprietario, sia perché è norma che regola rapporti sostanziali e dunque vale per essa il divieto di irretroattività di cui all'articolo 11 delle preleggi.
Né infine può dirsi che prima dell'entrata in vigore della legge 209 del 2005 il terzo trasportato avesse comunque un'azione diretta verso l'assicuratore del proprietario sulla base della legge 990 del 1969 la quale invece prevedeva, sì, un'azione diretta ma solei nei confronti del responsabile civile.
Con la conseguenza che deve dirsi errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ammesso l'azione diretta da parte del terzo trasportato nei confronti della assicurazione del proprietario del veicolo, pur essendosi il fatto verificato prima dell'entrata in vigore della legge che quell'azione ha introdotto.
5.1.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 141 legge 209 del 2005 e si contesta alla Corte di appello di aver ammesso l'azione diretta da parte del terzo trasportato pure in assenza di una responsabilità da parte del proprietario del veicolo, in quanto tale responsabilità è stata dallo stesso trasportato ascritta al veicolo rimasto non identificato che aveva occupato la corsia di marcia.
Dunque, era la stessa prospettazione del terzo trasportato a dover escludere la legittimazione passiva del proprietario del veicolo la quale presuppone pur sempre una corresponsabilità di quest'ultimo nella determinazione dell'incidente.
6.- Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 100, 115 167 del codice di procedura civile dell'articolo 2697 c.c. e dell'articolo 19 legge 990 del 69.
La tesi della ricorrente è la seguente.
Sin dalla costituzione in giudizio, la compagnia aveva eccepito che il terzo trasportato non aveva esperito la procedura dell'azione risarcitoria nei confronti del Fondo di garanzia, ai sensi dell'articolo 19 della legge 990 del 1969, come invece avrebbe dovuto fare.
A sostegno di questa domanda, la ricorrente aveva prospettato l' esclusiva responsabilità del furgone, ossia del veicolo rimasto non identificato, ed aveva addotto delle prove a supporto di tale assunto, a fronte del quale non vi era stata contestazione alcuna né da parte del N. né da parte della compagnia designata per il Fondo vittime della strada, con la conseguenza che il giudice non poteva considerare come non dimostrata la presenza di un veicolo non identificato sulla carreggiata e la sua incidenza nella causazione del danno.
Avrebbe dovuto invece il giudice di merito, tenuto conto anche del fatto che la responsabilità di tale veicolo rimasto non identificato non era stata contestata, affermare per l'appunto che l'incidente si era verificato per colpa di quest'ultimo e non già della proprietaria del veicolo.
7.- Con il quarto motivo si denuncia violazione degli articoli 232, 246 c.p.c. Sempre a dimostrazione del fatto che la proprietaria del veicolo era esente da colpa, da attribuirsi completamente al furgone rimasto ignoto, avrebbe dovuto essere valutata la prova testimoniale assunta a favore della ricorrente.
La Corte di Appello ha invece espunto la prova testimoniale aderendo alla eccezione di incompatibilità dei testi fatta dalla compagnia designata, che era chiamata in causa, come si ricorderà, con la memoria istruttoria.
Osserva però la ricorrente che l'eccezione di incompatibilità dei testi non era stata reiterata con le successive difese, nemmeno con la conclusionale, per cui doveva intendersi rigettata.
Con la conseguenza che la Corte di Appello non avrebbe dovuto accoglierla, ed avrebbe invece dovuto tener conto della testimonianza, da cui era emerso che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del veicolo rimasto ignoto.
8.- Il primo motivo prospetta due questioni.
La prima è quella della esperibilità dell'azione diretta da parte del terzo trasportato nei confronti della compagnia garante del proprietario del veicolo, per un fatto verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge che quell'azione ha introdotto (ossia la legge 209 del 2005).
La seconda questione attiene alla esperibilità di questa azione diretta anche qualora sia prospettato il coinvolgimento nell'incidente di un veicolo rimasto ignoto, e per la cui condotta debba essere chiamata la compagnia garante del Fondo vittime della strada: si fa questione ossia se, anche quando sia coinvolto un veicolo rimasto ignoto che si suppone abbia avuto un ruolo nella causazione dell'incidente, il terzo danneggiato possa comunque proporre azione diretta nei confronti dell'assicurazione del proprietario del veicolo, anziché esperire la procedura prevista per i danni causati da veicoli rimasti ignoti.
Il ricorso, sebbene in modo non del tutto chiaro, pone altresì la questione che, vigente la l. n. 990 del 1969, il trasportato poteva agire contro il vettore e la sua assicurazione solo sostenendo la responsabilità o corresponsabilità del suo vettore. Il motivo adombra che l'azione non era stata dedotta in tale senso, ma adducendo la responsabilità del veicolo antagonista.
Senonché, la sentenza impugnata ha qualificato la domanda come proposta senza la deduzione della responsabilità esclusiva del veicolo antagonista: " nel caso in esame l'attore ha sì rappresentato l'esistenza di un altro veicolo rimasto non identificato, ma, in ogni caso, ha inoltrato la richiesta di risarcimento alla Compagnia di Assicurazione del vettore e nei confronti di quest'ultimo e della stessa Compagnia .. ha promosso l'azione giudiziaria" (p. 4).
Questa qualificazione della domanda non è censurata nel motivo di ricorso.
8.- Sulla prima questione, posta con il primo motivo di ricorso, che sembrerebbe preliminare, il motivo deve dirsi infondato in quanto è principio di diritto che "Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, a seguito delle modifiche introdotte alla legge 24 dicembre 1969 n. 990 dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, anche i terzi trasportati sui veicoli destinati al trasporto di persone, qualunque sia il titolo in base al quale il trasporto sia effettuato, possono esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore". (Cass. 382 del 1994; Cass. 23918/ 2007).
In sostanza, il giudice d merito ha ritenuto correttamente esperibile l'azione diretta sulla base, per l'appunto, della legge n. 990 del 1969 e non già per una applicazione retroattiva della legge del 2005, n. 209.
Quanto alla seconda questione, la circostanza che il veicolo antagonista (di quello su cui viaggiava il trasportato) sia rimasto ignoto è del tutto irrilevante.
Peraltro, la sentenza impugnata assume che non è stata data alcuna prova della effettiva presenza di un veicolo non identificato (pp. 4-5).
8.1.- Il secondo motivo è inammissibile per l'assorbente ragione che in alcun modo la sentenza impugnata ha applicato alla vicenda l'art. 141 del C.d.A: ha detto espressamente che essa si collocava sotto il vigore della normativa precedente.
8.2.- Anche il terzo motivo è inammissibile, giacché non spiega in modo percepibile la violazione degli artt. 100 e 167 c.p.c.: deduce la violazione dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 in modo incomprensibile, dato che l'attore, avendo evocato anche la sua vettrice e l'assicurazione di essa, evidentemente aveva solo scelto, e legittimamente, pur nella situazione di coinvolgimento anche del veicolo antagonista ignoto, di far valere la responsabilità della sua vettrice. La violazione degli articoli 115, 116 c.p.c. e dell'articolo 2697 c.c. è dedotta al di fuori dei criteri indicati da Cass. n. 118082 del 2016 per le prime due norme e ribaditi da Cass. Sez. Un. n. 16509 del 2016, in motivazione non massimata, ed ora da Cass., Sex. Un., n. 20867 del 2020, e per la terza da S.U. 16598 del 2016 e da Cass. n. 26769 del 2018, ex multis.
8.2.- Palesemente privo di fondamento è il quarto motivo: la stessa lettura delle conclusioni della R., riportate a pag. 33, là dove comprende il riportarsi agli scritti difensivi ed ai verbali di udienza, smentisce la prospettazione del motivo. Ma, prima di questo, si deve rilevare che è incomprensibile la prospettazione del motivo parametrata ad una pretesa condotta della R., là dove la sentenza impugnata, nell'esposizione dello svolgimento processuale, dà espressamente atto (penultima proposizione della pag. 2) che era stato il N. ad appellare deducendo la violazione dell'art. 246 c.p.c.: il che sottenderebbe che vi era stato motivo di appello sul punto, spiegabile perché il giudice di prime cure aveva escluso l'incapacità. Peraltro, nella sentenza impugnata si dice poi che il primo giudice aveva condiviso l'eccezione di incapacità dei testi della R. e, dunque, ben si spiega l'appello. Non solo: toccava all'U. appellare in via incidentale condizionata sul punto.
Il ricorso principale è da rigettare.
9.- I motivi di ricorso incidentale condizionato vertono sulla prova - per mancata contestazione- della responsabilità esclusiva del veicolo rimasto ignoto, e sono assorbiti da quanto detto in precedenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 4000,00 euro oltre 200,00 euro di spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, da parte ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.