Risposta affermativa dalla Cassazione, la quale precisa che se l'impedimento del difensore a comparire in udienza è dovuto a una serie di imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, esso non comporta l'obbligo di nominare un sostituto.
Un imputato per lesioni personali ricorre in Cassazione deducendo la nullità della sentenza del Tribunale per violazione del diritto di difesa, per non aver accolto l'istanza di legittimo impedimento, per motivi di salute, presentata dal suo difensore. Nello specifico, era stato trasmesso via fax il certificato medico...
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Novara - che aveva dichiarato AM colpevole di minaccia (esclusa l'aggravante di cui all'art. 612 co. 2 - capo A) e lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni (capo B), condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui ai capo B), alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, con le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile, da liquidarsi separatamente - ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati ascritti perché estinti per prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado..
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato RB, il quale si affida a due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 178 lett. c), 420 ter co. 5, 598, 498 e ss. cod. proc. pen, nonché Illogicità e contraddittorietà della motivazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, dal momento che, all'udienza del 16 giugno 2015, Il Tribunale di Novara non aveva accolto l'istanza di legittimo impedimento, per motivi di salute, del difensore del ricorrente, sull'erroneo presupposto che l'istante non avesse motivato le ragioni della impossibilità di farsi sostituire, tanto in spregio al principio di diritto declinato dalle Sezioni Unite N '; si contesta, inoltre, la declaratoria di intempestività dell'istanza di rinvio, inoltrata, a mezzo fax, alle 10.05 del giorno dell'udienza in cui il processo venne chiamato solo nel pomeriggio. Il Tribunale aveva, quindi, condotto l'esame della parte civile, nominando al ricorrente un difensore di ufficio, senza concedere un termine a difesa, e neppure la opportunità del controesame a una successiva udienza, in tal modo, violando un principio cardine del processo penale, imperniato sulla cross examination. Parimenti illoç1ica l'affermazione del giudice di primo grado circa la sostanziale semplicità dell'attività istruttoria prevista per l'udienza del 10 febbraio 2015, laddove, invece, era previsto il controesame della parte civile, vulnus difensivo al quale neppure ha posto rimedio la Corte di appello.
2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo, in relazione agli artt. 533 co.l. , 129 co. 2, 192 e 469 cod. proc. pen. dolendosi il ricorrente della superficiale motivazione con la quale la Corte di appello, pur avendo dichiarato la prescrizione dei reati, ha mantenuto le statuizioni in favore della parte civile, senza adeguato vaglio della credibilitii della persona offesa, affidandosi a una motivazione apodittica fondata, peraltro, su un travisamento dei fatti, e senza valutare la tesi difensiva.
Motivi della decisione
1. II ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice civile per il giudizio.
2. è fondato, in maniera assorbente, il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce la nullità della sentenza, per essere stato violato il diritto di difesa, visto il mancato rinvio dell'udienza, nonostante la prognosi contenuta nel certificato medico, attestante l'impedimento assoluto del difensore, peraltro, considerando l'istanza di rinvio non tempestiva.
2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, chiarito da tempo - peraltro in una fattispecie del tutto analoga a quella in scrutinio, in cui il giudice di merito aveva rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza motivandola esclusivamente sulla mancata designazione, da parte del difensore impedito, del sostituto processuale - che "l'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina. (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267747, Nifo Sarrapochiello). Nella motivazione, le Sezioni Unite rappresentano che l'onere di nominare un sostituto non sussiste, «salvo che lo stato patologico sia prevedibile» ( § 1O del Considerato in diritto); precisano, inoltre, che «L'impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione». Può, quindi, concludersi che l'accoglimento della richiesta di rinvio del difensore per legittimo impedimento è giuridicamente doveroso quando la situazione addotta a base dell'istanza sia impeditiva non solo della partecipazione del professionista all'udienza, ma anche della tempestiva nomina di un sostituto che possa assicurare una efficace difesa (Sez. 3 n. 38475 del 31/05/2019 Rv. 276761, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che un tempo di quattro giorni potesse essere considerato sufficiente ai fini della individuazione di un sostituto idoneo ad assicurare una valida difesa, in un processo fondato su prova documentale).
2.2. Nel caso di specie, dall'incarto processuale - al quale il Giudice di legittimità accede in virtù del vizio dedotto (error in procedendo) - emerge che il certificato medico ( attestante la necessità di 5 giorni di riposo assoluto, salvo complicanze, per dorsolombosciatalgia sx in artrosi e discopatia L5-S1), che aveva riguardo a una manifestazione acuta e, dunque, del tutto improvvisa e imprevedibile, era stato rilasciato Il 15 giugno 2016, e che esso, unitamente all'istanza di rinvio, venne inviato alla cancelleria del Giudice il giorno dell'udienza ( 16 giugno 2016) alle 10.05; inoltre, come si rileva dal verbale di udienza, la trattazione della causa ebbe inizio alle 17.21.
2.3. Appare, pertanto, del tutto ingiustificata l'affermazione del Tribunale che l'istanza risulti "intempestiva in quanto pervenuta solo in data odierna ". L'istanza, infatti, è stata inviata nel primo giorno, e in orario utile, successivo a quello di certificazione della patologia invalidante, né può ragionevolmente sostenersi una qualche utilità processuale nell'eventuale Inoltro in orario serale del giorno precedente, a cancellerìe chiuse. Ma, ciò che più rileva, è che non poteva pretendersi - data la peculiarità della situazione - che il difensore fiduciario impedito procedesse alla nomina di un sostituto processuale, che avrebbe dovuto condurre l'esame della persona offesa, non vertendosi in una situazione di fatto che consentisse tale adempimento,: il certificato medico, rectius, l'insorgenza della malattia, è avvenuta, infatti, a ridosso della celebrazione dell'udienza, non ricorrendo alcuna ragionevole possibilità di assicurare la nomina tempestiva del sostituto processuale, in grado di condurre utilmente l'esame testimoniale previsto per quell'udienza.
3. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è quindi, come premesso, l'annullamento della
sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.