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14 settembre 2022
Gare d’appalto: il concorrente può utilizzare un titolo di studio conseguito all’estero?

Secondo il TAR Palermo, il titolo di studio conseguito all'estero può essere utilizzato se il concorrente chiede e ottiene l'attestazione di equipollenza entro il termine ultimo previsto per la presentazione dell'offerta.

La Redazione
Una professionista veniva esclusa da una gara ad evidenza pubblicaindetta dal Ministero della Giustizia per l'affidamento del servizio di digitalizzazione dei fascicoli di Tribunali, Corti d'appello e Suprema Corte di Cassazione, per omessa presentazione della dichiarazione di equipollenza del titolo di studio, conseguito in Romania.
 
La decisione viene impugnata dinnanzi al TAR Palermo dalla professionista, la quale lamenta che né il capitolato tecnico, né il disciplinare richiedevano specificatamente l'attestazione di equipollenza dei titoli non conseguiti in Italia; richiesta che, tra l'altro, sarebbe comunque in contrasto con la lex specialis sotto il profilo logico-sistematico, attesa la mancata puntuale indicazione delle lauree che il responsabile unico doveva possedere.
 
Con sentenza n. 2563 del 13 settembre 2022, la sezione Terza dichiara la censure proposte infondate poiché la concorrente ha prodotto detta attestazione e si è attivata per ottenere il riconoscimento del titolo di studio estero solo successivamente alla comunicazione della causa ostativa alla partecipazione da parte della stazione appaltante, ovverosia tardivamente, cosicché legittimamente è stata esclusa dalla gara.
 
Con la ratifica della Convenzione di Lisbona, è stato introdotto nel nostro ordinamento il concetto di riconoscimento del titolo di studio estero, il quale implica che, per conferire allo stesso valore legale in Italia, è necessario che ne venga chiesto il riconoscimento e che, a seguito di una valutazione sostanziale su completezza, esaustività e corrispondenza dei cicli di studio esteri rispetto agli omologhi parametri nazionali, venga rilasciato l'attestato di equipollenza. Viceversa, qualora il riconoscimento non venga chiesto, ed ottenuto, il titolo di studio estero non ha validità in Italia e non può essere utilizzato nelle procedure selettive.
 
Il principio appena esposto va coordinato con la regola generale che abilita alla presentazione delle proposte negoziali le imprese in possesso dei richiesti requisiti - sia in quanto già posseduti, sia in quanto strumentalmente acquisiti - al momento di scadenza del termine di efficacia del bando di gara, entro il quale l'offerta deve pervenire alla stazione appaltante. Da ciò deriva che, se tra i requisiti di partecipazione è richiesto il possesso di un titolo di studio e la concorrente intende utilizzarne uno conseguito all'estero, è necessario che essa chieda e ottenga l'attestazione di equipollenza entro i termini previsti per la presentazione dell'offerta.
 
In conclusione, quindi, secondo il TAR Palermo «qualora tra i requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto figuri il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia ed il concorrente intenda utilizzarne uno conseguito all'estero, è necessario che chieda e ottenga l'attestazione di equipollenza entro il termine ultimo previsto per la presentazione dell'offerta, anche se questo non è espressamente previsto nella lex specialis, venendo in considerazione un'ipotesi di eterointegrazione della stessa con previsioni di rango legislativo primario».