La Cassazione enuncia alcuni importanti principi di diritto che chiariscono la portata interpretativa degli artt. 140 e 141 cod. ass..
Con la sentenza n. 27075 del 14 settembre 2022, la Corte di Cassazione ha affermato una serie di principi di diritto in materia di obblighi gravanti sull'assicuratore del danneggiante nell'ambito di un sinistro con una pluralità di danneggiati in cui il massimale assicurato non sia sufficiente a coprire il danno intero.
La Cassazione fornisce l'interpretazione del coordinamento tra...
Svolgimento del processo
1.- Ricorre per cassazione l'Ufficio X solo motivo di ricorso, nei confronti di H s.p.a. nonché, di·VE e MO, quest'ultimo in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore
MG, nonché nei confronti di DD, SM e PVM, per la cassazione della sentenza n.2915 del 2019 pubblicata dalla Corte d'appello di Roma in data 6 maggio 2019, non notificata.
2.- Resiste con controricorso la H s.p.a..
3.- Gli altri soggetti, regolarmente intimati, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
4.- Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
5.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
6.- Questa la vicenda che ha dato origine alla controversia sottoposta all'attenzione della Corte:
- in data 3 novembre 2009 DD, assicurato con la H s.p.a., alla guida della propria autovettura X a bordo della quale viaggiava quale terza trasportata VD, mentre percorreva la Via (omissis) venne violentemente tamponato dall'autovettura Ford X di proprietà di SM, assicurata con una compagnia di assicurazioni polacca, e condotta da PVM.
I passeggeri della X furono sbalzati fuori dall'abitacolo, il D riportò gravi lesioni, la terza trasportata VD morì sul colpo;
- l'Ufficio X, bureau per l'Italia dell'impresa assicuratrice polacca che assicurava la Ford X, veicolo investitore, per la responsabilità civile automobilistica, presentava presso il Tribunale di Milano un ricorso per sequestro liberatorio di importo pari all'intero massimale assicurato, 1.500.000,00 euro, che il tribunale rigettava in mancanza della prova delle preventive offerte ai vari danneggiati;
- l’U provvedeva quindi, in data 5.3.2012, a depositare l'intero massimale, pari ad euro 1.500.000,00, su un libretto di risparmio;
- la H (d'ora innanzi, H), istituto assicuratore dell'autoveicolo X sul quale viaggiavano quale conducente e trasportata i danneggiati diretti, provvedeva nel frattempo ad indennizzare i congiunti della terza trasportata deceduta, sulla base di quanto previsto dall'articolo 141 del codice delle assicurazioni.
7.- Vennero introdotte due diverse azioni, l'una contro proprietario e conducente nonché assicuratore del veicolo investitore; la seconda causa venne introdotta, ex art. 141 cod. ass., da sorella e madre della defunta DV esclusivamente nei confronti della compagnia assicuratrice del trasportante.
8.- Nella prima controversia, che dà origine al ricorso sottoposto oggi all'attenzione della Corte, agiva il D, proprietario e conducente dell'autovettura X, veicolo tamponato, ex art. 2054 c.c., verso proprietario, conducente e assicuratore per la r.c.a. dell'autovettura Ford, veicolo tamponante;
- Nel costituirsi in giudizio in primo grado, l’U, quale rappresentante per l'Italia della compagnia di assicurazioni straniera del veicolo responsabile, chiese l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i congiunti della defunta DV, assumendo che si trattasse di litisconsorzio necessario, ma l'integrazione venne negata; intervennero volontariamente in causa MO, già convivente della defunta DV, in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia avuta dalla defunta, MG, e VE, fratello della vittima, chiedendo l'integrazione del risarcimento loro dovuto rispetto a quanto già percepito dalla H, compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era trasportata la V I al momento del sinistro;
- intervenne anche la H, precisando di aver già corrisposto in via stragiudiziale a tutti i parenti della defunta D (incluse la madre e la sorella di questa, non presenti in causa) somme per complessivi 463.883,00 euro ed agendo in rivalsa verso la compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante.
9.- Nella seconda causa agirono in giudizio la madre e la sorella della defunta V ex art. 141 cod. ass., quindi esclusivamente verso la compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava come trasportata la defunta V , H e verso il D, conducente del veicolo ove era trasportata la ragazza.
10.- Le due cause non furono riunite, per non pregiudicare le garanzie introdotte in favore del trasportato e dei suoi aventi causa dal codice delle assicurazioni private unificando il giudizio relativo alla condizione del trasportato con un ordinario giudizio ex art. 2054 c.c..
11.- La sentenza di primo grado.
All'esito del giudizio di primo grado, nella prima causa, il Tribunale di Roma accertò la responsabilità esclusiva nella provocazione dell'incidente in capo al conducente della Ford X, e condannò l'U a risarcire i danni al D, al M, al V nei limiti del massimale; gli importi da corrispondere in favore dei parenti della trasportata furono ridotte proporzionalmente tenendo conto delle somme da questi già percepite da H; nei confronti del D il tribunale condannò l' U nei limiti del massimale residuo e per il resto condannò la sola proprietaria della Ford.
Poiché la somma complessiva degli importi da liquidare, comprensiva degli importi liquidati ai danneggiati diretti e da riconoscersi a titolo di rivalsa, sarebbe stata complessivamente superiore al massimale di polizza, pari a un milione e mezzo di euro, il tribunale adito condannò comunque l'U a corrispondere agli aventi diritto presenti in causa l'intero massimale, procedendo alla riduzione proporzionale degli importi liquidati ai danneggiati, nella misura del 17,58%, esaurendo così il massimale di U. Sulla somma da liquidarsi in favore dei tre intervenuti operò l'ulteriore decurtazione relativa agli importi che i suddetti danneggiati avevano già percepito da H, e condannò U a rivalere H di 304.000 €, pari alla rivalsa per le somme già versate ai parenti della defunta D presenti in causa.
12.- L'appello.
La H propose appello, allegando che nel conteggio del suo credito di rivalsa il Tribunale, errando, non avesse incluso i pagamenti effettuati in favore di due dei vari danneggiati, ovvero di quelli non presenti in causa, e che in ragione di tale errore le aveva liquidato in rivalsa solo 304.000 euro, in luogo dei 463.000 richiesti e dovuti. Rilevava che non le era opponibile da parte di U il limite del massimale, e che non poteva essere applicata ad H la riduzione proporzionale di cui all'art. 140 quarto comma cod.ass.
12.1-L'U, in appello, fece presente di aver già erogato l'intero importo del massimale, peraltro non per sua libera scelta ma in esecuzione della sentenza di primo grado e che quindi non poteva essere condannata a pagare nessuna ulteriore somma. Sosteneva che eventuali somme aggiuntive da corrispondere ad H dovessero essere poste non a proprio carico (altrimenti sarebbe stata condannata al pagamento di un importo complessivo superiore al massimale, pur avendolo posto a disposizione da subito e per l'intero) ma dei danneggiati già percettori degli acconti risarcitori.
12.2. - I parenti della trasportata proposero appello incidentale chiedendo una più congrua liquidazione dei danni e la condanna per mala gestio dell'U.
13.- La sentenza di appello.
La Corte d'appello rigettò l'appello incidentale dei danneggiati, escludendo la mala gestio dell'assicuratore e il loro diritto alla liquidazione di un maggior danno.
Accolse invece il gravame principale della H e di conseguenza:
-) accertò che la H, avendo agito ex art. 141 cod.ass. in rivalsa, esclusa la corresponsabilità del suo assistito, aveva diritto alla rifusione di ulteriori 151.102 euro, relativi agli indennizzi corrisposti agli altri due danneggiati, pur non presenti personalmente in causa, nei confronti dei quali si era surrogata;
-) rivalutò tale credito;
-) per "far posto" nel massimale al maggior credito vantato dalla H , ridusse proporzionalmente il risarcimento dovuto dall'U a tutti gli altri danneggiati, che l’U aveva nel frattempo già versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Motivi della decisione
14.- Il ricorso.
L’U, con l'unico motivo di ricorso, deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 140, terzo comma, del codice delle assicurazioni private e chiede alla Corte di verificare se sia stata corretta o meno l'applicazione di esso da parte della Corte territoriale. Rileva che il provvedimento impugnato è affetto da nullità per violazione dell'articolo 140 in conseguenza probabilmente della scelta originaria, ed errata, di non integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli aventi diritto, come richiesto dall'U già all'inizio del giudizio di primo grado. Pur avendo dato impulso a tutti i doveri a suo carico previsti dall'articolo 140 del codice delle assicurazioni private, mettendo a disposizione da subito l'intero massimale, e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti possibili danneggiati, infatti, la compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante si è trovata condannata a dover corrispondere un importo superiore al massimale di polizza per rivalere l'assicuratrice del danneggiato pur avendo attribuito e già ripartito l'intero massimale in favore dei beneficiari così come individuati in sentenza, con conseguente esaurimento dello stesso per effetto non della sua spontanea e improvvida iniziativa ma di un comando giudiziale.
Ritiene la ricorrente che se il giudizio si fosse svolto come richiesto nei confronti di tutti i potenziali danneggiati la ripartizione proporzionale del massimale avrebbe tenuto conto di tutte le posizioni, sia quelle principali sia quella in rivalsa, con un pagamento proporzionale, laddove essa ha ingiustamente esposto l'assicuratore del responsabile a pagare più del massimale pur avendo tenuto un comportamento perfettamente diligente.
Afferma ancora la ricorrente che non è in discussione il legittimo diritto della controricorrente di ripetere in rivalsa dall' istituto assicuratore del responsabile civile quanto legittimamente versato ai congiunti della terza trasportata deceduta nel sinistro, e tuttavia che non si può non tener conto a tal fine della circostanza per cui il massimale a disposizione del rappresentante del responsabile civile nel frattempo si è esaurito per effetto di legittimi pagamenti. Ben diverso sarebbe stato se l'U avesse consumato il massimale per effetto di sue scelte negligenti.
15.- Il controricorso.
La controricorrente H, assicuratrice del vettore, non contesta che l'U da subito abbia dichiarato di aver messo a disposizione l'intero massimale, e che la stessa abbia chiesto al primo giudice l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i danneggiati, sostenendo trattarsi di litisconsorzio necessario, istanza non accolta dal primo giudice.
Aggiunge che mentre si svolgeva il giudizio di primo grado di questa causa, H era condannata a pagare, oltre ai 463.000,00 già pagati ai parenti della vittima presenti nella prima causa, alla madre e alla sorella della V, in virtù della seconda causa, altri importi, per circa 250.000 euro.
Ricostruisce però diversamente l'interpretazione da dare all'art. 140 cod ass., sostenendo che quando fa riferimento al litisconsorzio necessario, l'art. 140 terzo comma si riferisce alle "altre persone danneggiate", tra le quali non rientra l'assicuratore del vettore, la cui domanda trae fondamento autonomo dall'art. 141 cod. ass., ovvero dall'aver pagato in virtù dell'azione diretta riconosciuta al trasportato e ai suoi congiunti. La sua è una domanda restitutoria di somme corrisposte "per conto" dell'U quale suo sostituto, e che ha diritto di ripetere (risultando ormai accertato che la responsabilità dell'incidente è del soggetto assicurato con l'U).
Sostiene che all'assicurazione del vettore che ha pagato il trasportato ex art. 141 non è opponibile il limite del massimale da parte dell'assicurazione del veicolo responsabile. Quindi, il principio che l'assicurazione del vettore chiede sia affermato è: "l'assicurazione del vettore che provvede al risarcimento dei danni in favore del terzo trasportato ai sensi dell'articolo 141 del codice delle assicurazioni assume la veste di mero sostituto dell'assicuratore del responsabile e pertanto ha diritto di ottenere dall' assicuratore del responsabile il rimborso integrale delle somme pagate".
16.- Il ricorso è fondato, per le considerazioni che seguono.
Esso ha ad oggetto il coordinamento tra l'art. 140 e l'art. 141 cod. ass., che disciplinano da un lato gli obblighi gravanti sull'assicuratore del danneggiante, in un sinistro con pluralità di danneggiati in cui il massimale assicurato non sia sufficiente a coprire l'intero danno, e dall'altro l'azione diretta spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore.
L'art. 140 detta a carico dell'assicuratore del danneggiante l'obbligo di adoperarsi per individuare tutti i possibili danneggiati, e porre a loro disposizione il massimale assicurato, prevedendo che solo in caso di ottemperamento di tali obblighi non potrà essere chiamato a rispondere per un importo superiore a quello del massimale assicurato, e fissa il principio della ripartizione concorsuale del massimale di polizza.
Nel caso di specie, è stata giudizialmente esclusa, e il relativo capo della sentenza di appello è ormai passato in giudicato, l'ipotizzabilità di una responsabilità dell'U in tal senso, avendo la stessa proposto istanza di sequestro liberatorio, avendo provveduto a vincolare l'intero importo del massimale su un libretto vincolato agli aventi diritto del sinistro, avendo provveduto ad identificare tutti i potenziali danneggiati ed avendo provveduto a richiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quanti di essi non fossero in causa, onde arrivare ad un unitario accertamento di quanto dovuto e ad una unitaria ripartizione del massimale, che tenesse conto di tutte le posizioni convolte, ed anche dei pagamenti effettuati dall'assicurazione del vettore.
Nel presente giudizio, alla azione ordinaria di responsabilità, introdotta dal D, conducente del veicolo danneggiato, si è aggiunta l'azione di rivalsa promossa dalla sua assicurazione, H, verso l'assicurazione del danneggiante. Proponendo l'azione di rivalsa, l'H si è surrogata nella posizione di tutti i creditori che ha soddisfatto, nella misura in cui li ha soddisfatti, perché il credito dell'assicuratore del vettore è lo stesso credito di cui erano titolari i danneggiati da lui indennizzati. L'azione di cui all'art. 141 cod. ass. è infatti una ordinaria surrogazione ex 1203 (o 1916 c.c.), che per risalente ricostruzione dottrinaria e giurisprudenziale costituisce una successione a titolo particolare nel diritto (v. Cass. S.U. n. 8620 del 2015; recentemente, Cass. n. 14981 del 2022): l'assicurazione del vettore sta in giudizio in luogo degli originari creditori ed esercita quello che era il loro diritto, nei limiti in cui ha pagato. Nel giudizio di rivalsa proposto dall'assicuratore del vettore non è necessario, pertanto, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del trasportato o dei suoi congiunti, essendo presente in giudizio, in luogo di essi, l'assicurazione del vettore. Correttamente quindi, come affermato del giudice di appello, doveva essere preso in considerazione l'intero credito per il quale l'assicurazione del vettore intendeva agire in rivalsa, e non soltanto quanto da essa corrisposto ai danneggiati presenti in giudizio.
Ciò premesso però, l'agile strumento dell'azione diretta in favore del trasportato nei confronti dell'assicurazione del vettore, che prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro per dare una tutela rafforzata e veloce al trasportato, se legittima l'assicurazione del trasportato ad agire in rivalsa nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, non garantisce però a chi agisce in rivalsa il recupero di quanto pagato per l'intero nei confronti dell'assicurazione del danneggiante incondizionatamente, ovvero a prescindere dal limite del massimale. Infatti, la posizione dell'assicuratore che agisce in rivalsa è, appunto, quella di successore a titolo particolare dei creditori del diritto controverso e pertanto l'assicuratore che agisce in rivalsa è sottoposto anch'egli al concorso tra i creditori, tra i quali dovrà essere ripartito il massimale di polizza (a meno che, per responsabilità dell'assicuratore del danneggiante, questi non sia tenuto a rispondere anche oltre il massimale).
Pertanto, laddove, come nel caso di specie, i crediti di tutti i potenziali danneggiati sommati superino il massimale di polizza, l'assicuratore del danneggiante non potrà essere condannato a rivalere per l'intero l'assicuratore del vettore per gli esborsi sostenuti, per poi andare a ripetere dagli altri danneggiati quanto corrisposto in eccesso, ma i crediti astrattamente spettanti dovranno essere proporzionalmente ridotti nel rispetto del principio della par condicio, dettato dall'art. 140 cod.ass., e sarà l'assicuratore del vettore, ove non riesca a recuperare l'intero esborso, a doversi attivare per l'eventuale restituzione di quanto pagato in eccesso nei confronti dei creditori che ha soddisfatto.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio attenendosi ai seguenti principi di diritto:
-nell'azione di rivalsa ex art. 141 cod. ass. introdotta dall'assicuratore del vettore che ha indennizzato i trasportati e i loro congiunti nei confronti dell'assicuratore del veicolo responsabile, l'assicurazione del vettore si surroga nella posizione dei creditori che ha soddisfatto, dando luogo ad una successione a titolo particolare nel diritto e sottostando al concorso dei creditori;
-qualora il massimale dell'assicurazione del responsabile sia insufficiente a coprire l'ammontare dei crediti inclusi quelli di rivalsa, se l'assicuratore del danneggiante ha adempiuto agli obblighi posti a suo carico dall'art. 140 cod. ass. non può essere condannato a rivalere l'assicuratore del trasportato oltre i limiti del massimale;
-se l'assicuratore del danneggiante di un sinistro stradale non si è adoperato per garantire la presenza in causa di tutti i possibili danneggiati, qualora sia in presente in giudizio anche l'assicurazione del vettore che esercita l'azione di rivalsa ex art. 141 cod.ass., può essere condannato a pagare in rivalsa all'assicurazione del vettore - pur sempre nel rispetto del principio del concorso tra i danneggiati presenti in causa - una somma eccedente rispetto al massimale, dovendo poi agire in ripetizione dell'eccedenza nei confronti dei singoli danneggiati già soddisfatti;
-se l'assicuratore del danneggiante si è adoperato per assicurarsi la presenza in giudizio di tutti potenziali danneggiati, sarà l'assicurazione del vettore che dovrà ripetere dai danneggiati le somme che non riesce a recuperare per esaurimento del massimale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.