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15 settembre 2022
La CTR sul regime di presunzione legale da applicare alle somme detenute in paradisi fiscali

Con la sentenza in commento, la CTR Emilia Romagna ribadisce l'applicabilità dell'istituto ai soli accertamenti successivi all'entrata in vigore della norma.

La Redazione

Con sentenza n. 1010/10 del 29 agosto 2022, la CTR Emilia Romagna accoglie il ricorso della ricorrente in cui lamenta l'applicazione retroattiva dell'art. 12, c. 2 e 2-bis, D.L. n. 78/2009 da parte della CTP.
In relazione alla disposizione menzionata, la CTR conferma la sua natura “sostanziale” nonché l'applicabilità ai soli accertamenti successivi all'entrata in vigore della suddetta norma (1° luglio 2009). In tal senso, la CTR dell'Emilia Romagna, ribadisce l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità affermando che «il regime di presunzione legale introdotto dalla citata norma - secondo il quale in assenza di prova contraria ad opera del contribuente, le somme detenute in Paesi esteri a fiscalità privilegiata sono considerati come redditi sottratti al Fisco italiano – non ha efficacia retroattiva in conformità agli artt. 3 e 24 Cost».
Pertanto, i Giudici di secondo grado accolgono la doglianza della contribuente precisando che la diversa portata “procedimentale” (dunque ex tunc) dei successivi commi 2-bis e ter dell'art. 12, disciplinanti il raddoppio dei termini per l'accertamento, ovvero l'adozione del c.d. termine lungo, previsto per il caso di procedimenti tributari scaturenti da procedimenti penali.

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