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15 settembre 2022
Il nuovo arresto della Consulta in tema di responsabilità dei magistrati pre-riforma del 2015

È illegittima la disposizione che detta la risarcibilità dei danni non patrimoniali in quanto limitata alla sola ipotesi della privazione della libertà personale.

La Redazione

Con la sentenza n. 205 del 15 settembre 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 2, c. 1, della L. n. 117/1988 (nel testo antecedente la riforma del 2015), nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale.

Secondo la Corte, la limitazione prevista dalla norma censurata è irragionevole, in quanto non giustificata dall'esigenza di preservare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, le quali sono salvaguardate, tra l'altro, della definizione del confine fra lecito e illecito nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
Limitare la tutela al solo caso della privazione della libertà personale si traduce in una irragionevole differenziazione nella difesa civile dei diritti inviolabili della persona, «evocatrice, in tale ambito, di una insostenibile gerarchia interna a tale categoria di diritti».
La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma censurata assicura, pertanto, una piena ed effettiva tutela risarcitoria ai diritti “garantiti” dall'art. 2 della Costituzione, offrendo la stessa protezione che si desume dalla riforma del 2015.