Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
19 settembre 2022
Riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile in caso di indisponibilità del titolo edilizio
La circostanza che non sia stato rinvenuto agli atti del Comune il titolo edilizio di opera esistente non può tradursi in un ostacolo per il rilascio del titolo successivamente richiesto per lo stesso immobile.
La Redazione
In tal vicenda, Tizia aveva presentato istanza di permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 e della L.R. 19/2009 (c.d. Piano casa) per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso di un sottotetto esistente inerente al proprio immobile. In riscontro a tale richiesta, l'amministrazione adottava un provvedimento di diniego in quanto per il sottotetto, oggetto dell'intervento richiesto, non era dimostrata la legittimità. In sostanza il relativo titolo edilizio iniziale non era disponibile in quanto all'epoca di realizzazione la concessione edilizia non era stata rilasciata. Tuttavia, il Comune precisava che (comunque) agli atti risultavano una serie di documenti, tra cui la domanda relativa alla costruzione iniziale del sottotetto con allegata documentazione tecnica; sicché, il provvedimento del servizio tecnico di conclusione dell'istruttoria era con esito favorevole al rilascio e con la ricevuta di versamento degli oneri concessori. L'Amministrazione, nonostante ciò, non forniva alla ricorrente alcun riscontro e procedeva ad adottare il diniego del permesso di costruire.Avverso il provvedimento in esame, la ricorrente proponeva ricorso innanzi al TAR per violazione di legge ed eccesso di potere.Secondo i Giudici amministrativi (TAR Campania-Napoli 7 settembre 2022, n. 5644), la circostanza che non era stata rinvenuto agli atti del Comune il titolo edilizio era circostanza che non poteva tradursi in un ostacolo per il rilascio del titolo richiesto dalla ricorrente. Infatti, l'onere della prova in ordine alla sussistenza di pregressi titoli abilitativi risultava nel caso di specie soddisfatto, in via indiziaria, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e confermata dal Comune.

precisazione

In argomento, giova ricordare che l'art. 9-bis, comma 1-bis, del TU edilizia, come recentemente modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede: 

«Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia».

A parere dei Giudici amministrativi, la modifica legislativa, nell'ultimo periodo, ha avuto proprio lo scopo di dare soluzione ai casi come quello in esame in cui sussistevano principi di prova circa l'esistenza del titolo edilizio.In conclusione, in applicazione della invocata normativa, il provvedimento impugnato è stata annullato, non potendo esso fondarsi sulla asserita inesistenza del pregresso titolo abilitativo.

precisazione

In sintesi, secondo il provvedimento in commento:

  • la circostanza che non sia stato rinvenuto agli atti del Comune il titolo edilizio di un'opera esistente non può tradursi in un ostacolo per il rilascio del titolo successivamente richiesto per lo stesso immobile nel caso in cui l'onere della prova in ordine alla sussistenza di pregressi titoli abilitativi risulti soddisfatto, in via indiziaria, dalla documentazione prodotta e confermata dal Comune;
  • l'art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001 prevede la possibilità di ricorrere ai mezzi di prova alternativi laddove via sia un principio di prova del titolo ma non vi sia copia dello stesso. La disposizione si applica in casi di immobili privi di titolo edilizio realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, oppure perché il tiolo non era “materialmente” disponibile;
  • il provvedimento amministrativo di diniego non può fondarsi sulla asserita inesistenza del pregresso titolo abilitativo.
Documenti correlati