Nel caso di specie, la verbalizzazione era avvenuta sulla base di frasi del tipo «è vero», «non è vero», «non lo so».
L'attore chiedeva la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla condotta del convenuto consistente nell'imbrattamento della parete esterna della sua abitazione mediante il lancio di alcune uova.
Una volta espletata la prova per testi e fatta svolgere una CTU, il
Svolgimento del processo
1. A.P. convenne in giudizio M.C., davanti al Giudice di pace di Mestre, affinché fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti alla condotta dolosa da lei tenuta, consistente nell'imbrattamento della parete esterna dell'abitazione del P. tramite lancio di alcune uova.
Si costituì in giudizio M.C., negando il fatto ascrittole e chiedendo in via principale il rigetto della domanda, in subordine la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di una denuncia penale da lei sporta contro il P. per il reato di calunnia.
Il Giudice di pace, espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u., accolse la domanda e condannò la convenuta al pagamento di euro 2.437,00 a titolo di risarcimento dei danni, di euro 956,60 a titolo di rimborso per le spese della C.T.U., di euro 1.305,00 a titolo di rimborso per le spese di lite.
2. La pronuncia è stata appellata 1n via principale dalla parte soccombente e in via incidentale dal P. (al fine di ottenere la rifusione delle spese della C.T.P. quantificate in euro 423,50).
Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 2 maggio 2020, ha riformato la sentenza del Giudice di prime cure rigettando tutte le richieste risarcitorie di A.P., per impossibilità di valutare le dichiarazioni rese dai testi in primo grado a causa della sintetica verbalizzazione, del tutto inidonea a ricostruire la rappresentazione fattuale, e ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Venezia ricorre A.P. con atto affidato ad un unico motivo.
Resiste M.C. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in carnera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Osserva la Corte, innanzitutto, che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza sollevata dalla parte controricorrente.
Il ricorso, infatti, consente di comprendere in modo sufficientemente chiaro quale sia il vizio imputato alla sentenza in esame, costituito in particolare dalla violazione di legge di cui si dirà; il che rende infondata anche l'ulteriore eccezione preliminare, sollevata sempre nel controricorso, secondo cui il ricorso sarebbe perplesso in quanto la natura dell'impugnazione (nullità della sentenza o violazione di legge) non sarebbe stata chiaramente indicata.
2. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e del combinato disposto degli artt. 257 e 359 cod. proc. civ.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale di Venezia, ritenendo inadeguata la verbalizzazione sulle dichiarazioni rese dai testi in primo grado, avrebbe dovuto riesaminare i testimoni, esercitando tale potere istruttorio d'ufficio in assenza di un'apposita istanza di parte di
rinnovazione o di approfondimento istruttorio. Aggiunge che non avrebbe avuto alcun interesse a richiedere una rinnovazione dell'istruttoria in quanto parte vittoriosa in primo grado e in mancanza di qualsivoglia eccezione o contestazione in merito della controparte.
2.1. Il motivo è fondato.
Il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda del P. sull'assunto che la verbalizzazione non fosse idonea a fornire una rappresentazione adeguata del complesso delle dichiarazioni rese dai testi e che nessuna rinnovazione istruttoria potesse essere disposta in assenza di apposita richiesta di parte. Ciò in quanto la verbalizzazione era avvenuta sulla base di frasi sintetiche, del tipo «è vero», «non è vero», «non lo so».
Tale motivazione non è condivisa da questa Corte, in quanto la verbalizzazione è operazione rimessa al giudice e sarebbe irragionevole rigettare de plano la domanda attorea sol perché il verbale non consenta di ricostruire le dichiarazioni dei testi e, conseguentemente, i fatti di causa. A norma dell'art. 257, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di secondo grado in forza del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ., il giudice «può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame».
È vero che tale norma conferisce non un dovere, ma una semplice facoltà in tal senso, ma è altrettanto vero che è onere del giudice di merito, sia in primo che in secondo grado, ricostruire i fatti di causa al fine di decidere la controversia. Né può condividersi l'affermazione del Tribunale secondo cui «in assenza di una richiesta di rinnovazione o di approfondimento dell'istruttoria, l'appello proposto dalla C. deve essere accolto», perché il P., vincitore in primo grado, non aveva alcuna ragione processuale per sollecitare un rinnovo dell'istruttoria, anche perché la controparte aveva contestato la sola valutazione delle risultanze istruttorie e non l'erronea verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi.
La sentenza impugnata sembra voler affermare che, in mancanza di una apposita richiesta di parte di rinnovazione o approfondimento dell'istruttoria, il giudice d'appello non disponga del potere istruttorio, esercitabile d'ufficio, di riesaminare i testi già escussi in primo grado. Il che non è esatto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (sentenza 21 settembre 2015, n. 18468).
3. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.
Il giudizio è rinviato al Tribunale di Venezia, in persona di un diverso Magistrato, il quale riesaminerà l'appello disponendo, se del caso, una nuova convocazione dei testimoni già escussi in primo grado.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.