Nel caso di specie il terzo trasportato aveva subito dei danni a causa del malfunzionamento di un sedile, dovuto a vizi di manutenzione o costruzione, mentre l'auto noleggiata era in sosta.
Svolgimento del processo
N. M. propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace n. 26257/15 nella parte in cui il predetto Giudice aveva dichiarato l'incompetenza per valore in relazione alla domanda di risarcimento dei danni riportati, a causa del malfunzionamento del sedile, dallo stesso M., quale trasportato sul veicolo in sosta Fiat Scudo Multipla tg. (omissis), di proprietà della E. Italia S.p.a., domanda proposta nei confronti di A. Europe Limited, assicuratrice del già indicato veicolo.
L'appellante dedusse in particolare che anche nel caso di danno da veicolo in sosta dovesse applicarsi l'art. 2054 c.c. e non l'art. 2043 c.c. sicché, a suo avviso, sussisteva la competenza del Giudice adito in primo grado.
Si costituì A. Europa S.A. (già A. Europe Limited) resistendo sulla questione di competenza ed eccependo, in ogni caso, l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 C.d.a. nonché, nel merito, il difetto della prova dei fatti addotti in assenza di denuncia del sinistro da parte del conducente del veicolo in questione, nella circostanza "a noleggio".
Il Tribunale, con sentenza n. 16364/2020, pubblicata il 18 novembre 2020, rigettò l'appello e condannò l'appellante alle spese del grado, sul rilievo che il M. aveva allegato di aver riportato lesioni a causa del malfunzionamento di un sedile posteriore del predetto veicolo mentre vi prendeva posto, senza nulla dire «sulla movimentazione del mezzo» e senza precisare neppure se il conducente fosse stato presente nell'auto, sicché la «lesione sembrava essere stata cagionata in occasione della permanenza in auto dell'infortunato a causa di un vizio (manutenzione/costruzione) di un componente del mezzo senza che vi sia una causalità con lo stato di quiete o movimento del mezzo».
Avverso la sentenza della Corte di secondo grado N. M. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, al quale ha resistito A. Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia con controricorso illustrato da memoria.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo, rubricato «Violazione dell'art. 354, comma 1, c.p.c. per violazione dell'art. 102 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4, c.p.c. », il ricorrente sostiene che sia il Giudice di pace che il Tribunale non abbiano posto nel giusto rilievo che la domanda sia stata da lui proposta nei confronti della società assicuratrice ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005, rimarcando che solo ciò «poteva legittimare la sua azione diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore». Pertanto, «proprio sulla scorta della dichiarata inapplicabilità delle norme riguardanti il risarcimento del danno da sinistro stradale», assume il ricorrente che egli non avrebbe potuto riassumere, come invece disposto dal Giudice di pace e confermato dal Tribunale, la causa dinanzi a quest'ultimo nei confronti dell'assicuratore, posto che questi era il solo citato in giudizio. Inoltre, sempre secondo il M., non sarebbe stato posto in rilievo che la medesima azione si fondava anche sull'accertamento della responsabilità del vettore, in quanto proprietario e custode del mezzo, sicché il Giudice di pace avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario e custode del mezzo, così consentendo che la riassunzione, ove disposta, potesse effettuarsi almeno nei suoi confronti; allo stesso modo il Tribunale, argomentando solo sul danno da circolazione stradale, non avrebbe rilevato che E. Italia S.p.a. era un necessario contraddittore in primo grado al quale il medesimo non aveva però partecipato, con la conseguenza che quel Giudice avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice per l'eventuale integrazione del contradditorio.
1.1. Il motivo è infondato.
Ed invero, precisato che vanno esaminate le doglianze rivolte alla sentenza impugnata in questa sede, rileva il Collegio che la necessità o meno di integrare il contraddittorio non può farsi dipendere dalla soluzione di merito della controversia, ma deve essere valutata alla stregua della natura e dell'oggetto delle domande formulate dalle parti originarie (Cass. n. 125 del 7/01/1966). Nella specie il primo Giudice, qualificando la proposta domanda, in base all'allegazione dell'attore, non come azione ai sensi dell'art. 2054 c.c. e delle norme sulla responsabilità da circolazione stradale bensì quale diversa azione risarcitoria, ha dichiarato la propria incompetenza per valore.
Il Tribunale ha sostanzialmente confermato tale qualificazione, evidenziando che il M. aveva allegato di aver riportato la lamentata lesione a causa del malfunzionamento del sedile posteriore dell'autovettura già indicata mentre vi prendeva posto, senza fare alcun riferimento alla movimentazione del mezzo e alla presenza o meno in auto del conducente, sicché, in base alle stesse allegazioni attoree, "sembrava" che la lesione sarebbe stata cagionata "in occasione" della permanenza in auto dell'infortunato a causa di un vizio di manutenzione o costruzione di un componente del mezzo.
Il ricorrente in questa sede neppure evidenzia in base a quali elementi prospettati in primo grado quella dal medesimo avanzata nei confronti della parte convenuta avrebbe dovuto essere qualificata quale azione ex art. 141 Cda, non essendo certo sufficiente al riguardo il solo fatto che la domanda fosse stata proposta nei confronti della società assicuratrice del veicolo, come sembra sostenere il M. nel primo capoverso di p. 3 del ricorso, evidenziandosi, peraltro e per mera completezza, a tale riguardo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli (Cass. n. 25033 dell'8/10/2019).
Alla luce dell'operata qualificazione della domanda da parte dei giudici del merito, non adeguatamente censurata dal ricorrente, non sussiste alcuna necessità di integrazione del contradditorio e risulta, quindi, corretta la decisione impugnata.
2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.