Nella sentenza in commento, si ripercorre il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate ex art. 263 c.p.p..
Il Tribunale del riesame rigettava l'appello cautelare proposto dal terzo interessato avverso il provvedimento con cui il PM aveva respinto la richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio.
Il terzo ricorre in Cassazione lamentando, tra i motivi di doglianza, la mancanza dei presupposti per disporre il...
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Livorno ha rigettato l'appello cautelare proposto dal terzo interessato, P.P., avverso il provvedimento in data 24 febbraio 2022 con cui il Pubblico Ministero aveva respinto la richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio disposto con decreto del 1 febbraio 2022 nell'ambito del procedimento a carico di P. C. sottoposto ad indagini per i reati di furto e di invasione di terreni.
2. Ricorre P.P. articolando due motivi, con i quali denuncia: "mancanza dei presupposti per disporre il sequestro" e "l'omessa motivazione su prova essenziale".
3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
Motivi della decisione
1. Deve essere rilevata di ufficio l'incompetenza funzionale del Tribunale del riesame.
2. Invero il codice di rito, all'art. 263, cod. proc. pen., disegna il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate nei termini che seguono.
Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il pubblico ministero con decreto motivato (comma 4).
Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127 (comma 5).
Ergo, nella fase delle indagini preliminari, il decreto del pubblico ministero di rigetto della istanza di restituzione non è impugnabile con lo strumento dell'appello cautelare, ma è opponibile dinanzi al giudice delle indagini preliminari e il provvedimento di quest'ultimo è ricorribile per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen. per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. (su quest'ultimo principio, cfr. per tutte Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507; Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep 2009, Manesi, Rv. 242290).
Nella specie, con l'ordinanza qui impugnata, il Tribunale del riesame si è pronunciato sull'appello cautelare proposto avverso il decreto del PM di rigetto della istanza di dissequestro.
Si tratta di ordinanza emessa da giudice funzionalmente incompetente, il quale, invece di pronunciarsi sull'appello cautelare, avrebbe dovuto riqualificare l'impugnazione come opposizione dinanzi al gip ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
3. Discende che:
- il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio in quanto emesso da giudice funzionalmente incompetente;
- l'appello cautelare proposto da P.P. deve essere qualificato come opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen.;
- gli atti vanno trasmessi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno perché decida sulla opposizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e, qualificato l'appello come opposizione ex articolo 263, comma 5, cod. proc. pen., trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso.