Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
21 settembre 2022
La "invalidity pension" del personale NATO non è soggetta a tassazione
Esente il reddito percepito a titolo di "invalidity pension" riconosciuto dalla NATO in costanza del rapporto lavorativo.
La Redazione
L'istante, dipendente NATO, percepisce mensilmente una somma di denaro - cd. "Invalidity pension" - per totale inabilità al lavoro e, su tale reddito, ha versato un importo a titolo di tassazione. Secondo l'istante, detta retribuzione è esente da tassazione "essendo il contratto stipulato sulla base di Statuto Internazionale". Inoltre, nelle dichiarazioni dei redditi degli anni, l'istante ha provveduto a dichiarare (a suo parere sbagliando) la "invalidity pension" alla stregua di un reddito da lavoro tassabile, sicché ha presentato la dichiarazione dei redditi senza indicare quanto percepito a titolo di "invalidity pension".Ebbene, con il presente interpello, l'istante ha posto al Fisco l'interrogativo del trattamento fiscale applicabile alla somma percepita a titolo di "invalidity pension" che, in base al regolamento NATO, si trasformerà in pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età. Secondo l'istante, la "invalidity pension" non è assoggettabile a tassazione in quanto la stessa è una pensione di invalidità e non di vecchiaia e che la tassazione sarà dovuta solo quando la stessa si trasformerà in pensione di vecchiaia, sempre in base alle regole NATO ed in conformità alla normativa italiana.

precisazione

In argomento giova ricordare che in merito alle somme di denaro ed agli emolumenti corrisposti da organizzazioni internazionali, la risoluzione n. 285/E del 16 dicembre 2009, chiarisce che l'articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto presidenziale 18 settembre 1962, n. 2083 (rubricato "Esecuzione dell'accordo tra il governo italiano ed il comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell'Atlantico del nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961"), prevede che il personale civile alle dirette dipendenze della NATO «è esente dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali». Dall'esame del citato articolo 8, comma 1, lettera c), del Decreto presidenziale n. 2083 del 1962, il Legislatore, al fine di ammettere l'esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, ha posto due condizioni tassative:

a) si deve trattare di "redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti";
b) corrisposti al personale civile "dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali".

Premesso ciò, l'Agenzia dell'Entrate con la presente risposta all'interpello n. 457 del 16 settembre 2022, ha evidenziato che l'esenzione in esame (art. 8, comma 1, lett. c cit.), concerne esclusivamente gli stipendi ed emolumenti percepiti in costanza del rapporto lavorativo, in coerenza con la funzione della norma, volta a prevedere un trattamento speciale in relazione alle finalità istituzionali perseguite dalle organizzazioni internazionali attraverso la loro struttura organizzativa, della quale fa parte il personale in servizio. 
Nella vicenda, l'istante, pur non potendo eseguire alcuna mansione lavorativa per "totale inabilità al lavoro", è attualmente in servizio presso la NATO e durante il perdurare di tale causa di invalidità, gli è stato riconosciuto una retribuzione mensile a titolo di "invalidity pension" di importo "equivalente" allo stipendio che lo stesso percepiva prima della malattia invalidante. Tale reddito attualmente percepito si trasformerà in pensione di vecchiaia solo quando l'Istante compirà 65 anni (ammesso che non rientri prima al lavoro nel caso in cui cessi il suo stato di malattia). 
Pertanto, in conclusione, a parere del Fisco, la retribuzione ricevuta dall'Istante prima della malattia invalidante era esente da tassazione, quindi era esente anche il reddito percepito a titolo di "invalidity pension" riconosciuto dalla NATO in costanza del rapporto lavorativo in forza del citato articolo 8, lettera c), del d.P.R. n. 2083 del 1962.

precisazione

Ai fini della maggiore compressione dell'argomento trattato, si sottolinea che in base all'articolo 49 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'articolo 429, ultimo comma, c.p..

Documenti correlati