L'andatura del ciclista non avrebbe comunque consentito l'arresto tempestivo dell'automobilista per via delle concrete possibilità di un avvistamento reciproco presso l'incrocio interessato.
Il Tribunale di Taranto riformava la decisione del Giudice di Pace, assolvendo l'imputato dal reato di lesioni colpose ai danni di un minore perché il fatto non costituisce reato.
Nello specifico era accaduto che l'imputato, alla guida del suo veicolo, una volta approssimatosi ad un incrocio stradale non era stato in grado di arrestarsi tempestivamente così da...
Svolgimento del processo
1.Il Tribunale di Taranto in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Taranto ha assolto (omissis) dal reato di lesioni colpose ascritto con inosservanza delle norme concernenti la circolazione di veicoli perché il fatto non costituisce reato.
(omissis) in particolare contestata la inosservanza dell'art.141 Codice della Strada in quanto, approssimandosi ad intersezione stradale, non aveva adeguato la propria velocità alle caratteristiche stradali e ambientali, ponendosi nelle condizioni di non essere in grado di arrestare tempestivamente la propria marcia, così da entrare in collisione con la bicicletta condotta dal minore (omissis) al quale provocava gravi lesioni personali.
2. Il giudice di appello, dopo avere disposto la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante perizia cinematica sul sinistro, aderendo alle conclusioni peritali, riteneva che (omissis) si era attenuto al dettato della regola cautelare elastica di cui all'art.141 C.d.S. in quanto la velocità con cui si era approssimato all'incrocio, stimata in 25 Km/h, doveva ritenersi rispettosa dei limiti di velocità previsti in quel tratto di strada e adeguata alle caratteristiche stradali, caratterizzate dalla presenza di abitato residenziale e da un incrocio laddove, valutata la velocità tenuta dal velocipede antagonista e considerato che questi non si era arrestato allo Stop il ricorrente, alla vista della bicicletta, non avrebbe comunque potuto eseguire una manovra di emergenza efficace, stante il ridottissimo tempo di reazione a disposizione. Escludeva pertanto l'addebito colposo nei confronti (omissis) prosciogliendolo con la relativa formula.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa delle parti civili (omissis) quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (omissis) che ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale deduce difetto e manifesta illogicità della motivazione in relazione al percorso logico posto alla base della valutazione degli elementi di prova, con specifico riferimento al limite di velocità vigente.
Assume in particolare la parte ricorrente che il giudice di appello non aveva correttamente valutato il rispetto da parte dell'imputato della regola cautelare che impone al conducente di moderare la velocità in prossimità degli incroci e dei centri abitati, sia in relazione ai criteri di valutazione adottati, sia con riferimento all'erroneo dato assunto come termine di giudizio della ricorrenza di un limite di velocità nel tratto interessato pari a 50 Km/h, laddove il limite ivi vigente era invero pari a 30 Km/h e che pertanto la velocità tenuta (omissis) in tale frangente si approssimava a quella massima consentita.
4. Ha depositato memoria difensiva la difesa del responsabile civile chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Ha depositato memoria difensiva la difesa dell'imputato (omissis) il quale, valorizzando le conclusioni della perizia e riconosciuta la adeguatezza della motivazione del giudice di appello, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il Tribunale ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente. In termini altrettanto esaustivi e non contraddittori ha evidenziato le ragioni per cui ha escluso profili di responsabilità per colpa in capo al conducente (omissis) cui condotta di guida, alla stregua delle considerazioni sviluppate nella perizia, non era fatta oggetto di alcun addebito perchè adeguata alle caratteristiche stradali, alla presenza di un incrocio e di un segnale di stop cui dovevano attenersi gli utenti della strada quale il giovane ciclista.
2. Le condotte dei due conducenti vanno invero esaminate, come evidenziato dal giudice di appello, congiuntamente e sotto il profilo dinamico, e pertanto nella loro evoluzione tenendo conto della provenienza dei due veicoli e del pericolo di interferenza tra di essi nell'area di intersezione.
Ne consegue che non è possibile esaminare in maniera parcellizzata, come propone il ricorrente, il contributo fornito da ciascuno dei conducenti ai fini della verificazione del sinistro.
2.1 Il giudice del gravame ha invero adeguatamente rappresentato come (omissis) pervenuto all'urto tenendo una velocità del tutto adeguata alle condizioni di traffico, alle caratteristiche stradali con presenza di incrocio, a tale fine avallando le conclusioni del consulente tecnico che, nel riconoscere l'adeguatezza della velocità serbata dall'imputato ed esaminando le rispettive traiettorie e possibilità di avvistamento, accertava che (omissis) non aveva alcuna possibilità di evitare il sinistro in quanto, al momento dell'avvistamento reciproco e tenuto conto della velocità tenuta dal velocipede, la capacità di reazione dell'imputato risultava interamente assorbita dal tempo necessario ad attivare una appropriata azione di emergenza, dal che inferisce che anche una velocità più moderata da parte del prevenuto non sarebbe stata idonea a scongiurare la collisione. Del resto il giudice di appello ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in tema di valutazione degli esiti peritali in quanto il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice (Sez.5, n.18975 del 3/02/2017, Cadore, Rv.269909; sez 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 - 01).
3. Ha affermato inoltre il S.C. che l'obbligo di moderare la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (sez.4, 27 Aprile 2017, Luciano, Rv.270176 e più in generale sul principio di auto responsabilità quale limite a quello dell'affidamento sez.4, 9/01/2015, Moccia, Rv.263010; /02/2016, Tettamanti, Rv.265981; n.27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv.269997).
3.1 Il Tribunale di Taranto ha affermato, con motivazione priva di vizi logici che, pure in presenza di regola cautelare elastica, come quella contenuta nell'art.141 Cod. della Strada, nessun addebito di colpa può essere mosso nel caso concreto a carico del conducente il quale si era appropinquato all'incrocio ad una velocità inferiore al limite consentito e che non poteva ritenersi prevedibile la condotta del giovane ciclista il quale, non solo non rispettava il segnale di stop che gravava sulla sua direttrice di marcia, ma marciava ad una velocità pressochè pari (km 23/h) a quella dell'automobilista, rendendo impraticabile qualsiasi manovra di emergenza.
4.2 Il giudice di appello ha correttamente osservato che la velocità adeguata alle caratteristiche ambientali non coincide con la velocità salvifica, ma richiede al conducente di adeguare il suo agire alla situazione concreta e cioè di osservare una velocità che consenta al conducente di mantenere il controllo del proprio veicolo, di arrestare il veicolo entro il campo di visibilità o di operare l'arresto di fronte a ostacoli prevedibili, ovvero di compiere manovre di emergenza senza creare pericoli ulteriori per gli altri utenti della strada, laddove non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia venuto a trovare - come nella specie - in una situazione di pericolo improvvisa dovuta all'altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psicofisica come nella specie (sez.4, n.16096 del 20/02/2018, Radzepi, Rv.272479; n.29442 del 24/06/2008, Francagli, Rv.241896-01).
4.3 Neppure il ragionamento del giudice di appello si pone in contraddizione con la circostanza che il perito di ufficio abbia erroneamente considerato, quale limite di velocità per la carreggiata percorsa (omissis) quello di 50 Km/h piuttosto che di 30 Km/h, quale risultava all'epoca in cui il sinistro si è verificato, atteso che (omissis) aveva comunque mantenuto una andatura rispettosa di tale limite e che le modalità con cui il ciclista si era presentato nell'area di incrocio erano tali da non consentire l'arresto tempestivo del mezzo anche qualora la velocità fosse stata inferiore in ragione delle concrete possibilità di un avvistamento reciproco.
5. Il ricorso delle parti civili deve pertanto essere rigettato e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
6. In caso di diffusione del presente provvedimento deve essere disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art.53 D.Lgs. 196/03 in quanto misura imposta dalla legge in ragione della minore età della persona offesa.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art.52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.