Esso, infatti, riguarda i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, non applicandosi alla contestazione del fatto allegato che si considera quale mera difesa.
L'odierno ricorrente era stato condannato a risarcire i danni provocati da un impianto di riscaldamento da lui realizzato. Dopo aver proposto domanda di garanzia nei confronti della società assicuratrice fondata su un contratto di assicurazione con essa concluso, la stessa aveva negato l'operatività della garanzia poiché si trattava di danni provocati dall'impianto idraulico e non derivavano dunque dall'attività assicurata, che era quella dell'esecuzione dei lavori edilizi da parte del muratore.
Considerando il fatto che la Corte d'Appello aveva confermato la decisione di primo grado applicando il principio di non contestazione di cui all'
Con l'ordinanza n. 27907 del 23 settembre 2022, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassando la decisione impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello, la quale dovrà attenersi al principio di diritto secondo il quale «il principio di non contestazione di cui all'
Svolgimento del processo
F.B. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 13 gennaio 2021, n.(omissis), che, per quanto interessa nel presente giudizio, ha confermato il rigetto della domanda di garanzia proposta dal ricorrente nei confronti di Z.I.P..
Resiste con controricorso Z.I.P.. Memoria è stata depositata dal ricorrente.
Motivi della decisione
Il ricorso denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c." per avere la Corte d'appello erroneamente fondato la propria decisione sul principio di non contestazione.
La denuncia è manifestamente fondata. Il ricorrente -chiamato in causa e poi condannato a risarcire i danni provocati da un impianto di riscaldamento da egli realizzato - ha proposto nei confronti della controricorrente una domanda di garanzia fondata sul contratto di assicurazione con essa concluso e l'assicuratrice ha negato l'operatività della garanzia, in quanto si trattava di danni provocati dalla realizzazione di un impianto idraulico, mentre l'attività assicurata era quella del muratore che esegue lavori edilizi.
La Corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda di garanzia: il ricorrente, a fronte della espressa contestazione della Z., nulla "ha mai replicato in primo grado", così che, in base al principio di non contestazione, la circostanza affermata dalla Z. - che la polizza non copriva i danni in questione - era da ritenersi ammessa, senza che fosse necessario esaminare il contratto e il suo allegato (depositati in primo grado).
In tal modo la Corte d'appello ha applicato il principio di cui all'art. 115 c.p.c. non rispetto al fatto costitutivo - negato da Z. - ma alla contestazione operata da quest'ultima del fatto costitutivo.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto; la causa va rinviata alla Corte d'appello di Firenze che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa"; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione.