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23 settembre 2022
Il principio di non contestazione non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato

Esso, infatti, riguarda i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, non applicandosi alla contestazione del fatto allegato che si considera quale mera difesa.

La Redazione

L'odierno ricorrente era stato condannato a risarcire i danni provocati da un impianto di riscaldamento da lui realizzato. Dopo aver proposto domanda di garanzia nei confronti della società assicuratrice fondata su un contratto di assicurazione con essa concluso, la stessa aveva negato l'operatività della garanzia poiché si trattava di danni provocati dall'impianto idraulico e non derivavano dunque dall'attività assicurata, che era quella dell'esecuzione dei lavori edilizi da parte del muratore.
Considerando il fatto che la Corte d'Appello aveva confermato la decisione di primo grado applicando il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. con riferimento alla contestazione operata dalla società del fatto costitutivo, e non rispetto al fatto costitutivo stesso, il ricorrente si rivolge alla Corte di Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c..

Con l'ordinanza n. 27907 del 23 settembre 2022, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassando la decisione impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello, la quale dovrà attenersi al principio di diritto secondo il quale «il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa».

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