Svolgimento del processo
L. V. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4942/2021 che, in accoglimento dell'appello incidentale, ha rigettato l'opposizione proposta dal ricorrente contro il decreto che gli aveva ingiunto il pagamento di euro 34.178,80 per l'esecuzione di lavori di "abbellimento" della propria imbarcazione.
Resistono con controricorso A. R. e D. G..
Motivi della decisione
Il ricorrente lamenta, nell'unico motivo di ricorso, "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.".
Il ricorso è manifestamente fondato. La Corte d'appello ha ritenuto che il ricorrente avesse accettato i lavori eseguiti, in base al rilievo, ricavato da una dichiarazione testimoniale, della riconoscibilità dei vizi; a fronte della riconoscibilità dei vizi lamentati, la semplice presa in consegna della barca senza riserve da parte del V., avrebbe - ad avviso del giudice d'appello comportato l'esclusione della garanzia dell'appaltatore di cui all'art. 1667 c.c.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte è, invece, necessario distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera (cfr. Cass. 19019/2017). La consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione dell'opera esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera e il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (cfr. Cass. 10452/2020). Se la concreta esistenza delle circostanze dalle quali presumere l'accettazione da parte del committente costituisce quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, la mera circostanza della presa in consegna dell'opera non può configurare accettazione della medesima, così come non indica accettazione la conoscibilità dei vizi.
La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Roma, che deciderà la causa attenendosi ai principi di diritto sopra ricordati; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 13 maggio 2022.