- Cittadini residenti che hanno diritto ad usufruire del contributo limitatamente al consumo ad uso residenziale domestico relativo all'immobile di residenza, con esclusione delle utenze (PDR) intestate a cittadini non residenti, ‘seconde case' etc. e delle utenze ad uso non residenziale domestico;
- Edifici condominiali i cui impianti di riscaldamento centralizzato sono alimentati mediante gas metano da un unico PDR (punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione) e per i quali il contributo è limitato al solo uso residenziale. Il contributo è ridotto in proporzione al consumo dei condomini non residenti nell'immobile condominiale o che utilizzino il gas metano per uso diverso da quello residenziale domestico;
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In sintesi, il beneficio “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata” di cui al presente disciplinare è concesso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge Regionale 23 agosto 2022, n.28, ai titolari di utenze domestiche residenti in Regione Basilicata, limitatamente alla prima abitazione, per il solo uso domestico. |
sono tenuti a conseguire, entro il successivo anno termico 2023-2024, un risparmio del consumo di gas non inferiore al 15% rispetto ai consumi effettuati nell'anno termico 2021-2022, ovvero proporzionato al periodo effettivo di attivazione dell'utenza nell'anno precedente. In caso di mancato conseguimento dell'obiettivo programmato di risparmio di consumo di gas, il beneficiario sarà escluso dal “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata” nell'anno successivo. È fatta salva la possibilità che il beneficiario possa ottenere di essere riammesso al “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata” laddove realizzi la medesima percentuale di risparmio programmato negli anni successivi a quello di perdita del diritto al contributo.In caso di circostanze ed accadimenti non previsti che impediscano il conseguimento dell'obiettivo di risparmio programmato nella misura del 15%, il beneficiario è ammesso a chiedere una deroga provvisoria rispetto all'obbligo di conseguire l'obiettivo di risparmio energetico programmato, mediante giustificazione documentata delle circostanze che hanno determinato l'impedimento, secondo le procedure che saranno definite dal competente ufficio regionale.
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In sintesi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge Regionale 23 agosto 2022, n. 28 e secondo i principi di cui al Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022, l'erogazione del beneficio è condizionata al conseguimento degli obiettivi di risparmio ed efficientamento energetico (riduzione dei consumi energetici dell'utente basata su diagnosi energetiche). |
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L'erogazione del beneficio in bolletta da parte della società venditrice:
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