Nell'ordinanza in commento, viene ribadito il recente indirizzo delle SS.UU. relativo all'ipotesi di denuncia della violazione dell'art. 2909 c.c. nei giudizi di opposizione all'esecuzione.
Il Tribunale di Foggia, in qualità di giudice dell'esecuzione, dichiarava la cessazione della materia del contendere sull'esecuzione promossa dall'attuale intimata nei confronti dell'INPS.
Quest'ultimo propone ricorso in Cassazione denunciando, tra i motivi di doglianza, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia per aver il Tribunale...
Svolgimento del processo
1. con sentenza n.910 del 2015, il Tribunale di Foggia, decidendo ex art. 617 cod.proc.civ. sull'ordinanza con cui il medesimo Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sull'esecuzione promossa dall'attuale parte intimata nei confronti dell'INPS, con compensazione delle spese del processo esecutivo, ha riformato l'ordinanza quanto alla regolazione delle spese, condannando l'INPS a rifondere alla parte istante le spese del processo esecutivo e di opposizione;
2. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo due motivi di censura;
3. D.G.G. non ha svolto attività difensiva;
Motivi della decisione
4. con il primo motivo l'INPS denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere il Tribunale ricostruito la portata precettiva del titolo posto a base dell'esecuzione - costituito dalla sentenza n. 4586/2009, con la quale il medesimo Tribunale, in accoglimento del ricorso dell'odierna parte controricorrente e di altri litisconsorti, aveva, per quanto concerne l'attuale parte intimata, accertato l'illegittimità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e dichiarato il suo diritto alla reiscrizione per il tempo e gli anni indicati nel ricorso introduttivo del giudizio - sulla base della domanda proposta in giudizio, omettendo l'esame della sentenza che tale giudizio aveva definito;
5. con il secondo motivo l'INPS lamenta violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., per avere il Tribunale ritenuto che la statuizione del giudice dell'esecuzione non recasse motivazione alcuna in ordine alla compensazione delle spese e per avere, conseguentemente, condannato l'Istituto alla integrale rifusione;
6. il primo motivo è stato proposto dall'INPS sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo in considerazione «del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui è precluso ... al sindacato della Suprema Corte l'interpretazione che il giudice di merito abbia fornito in ordine all'accertamento compiuto e al comando impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta» (così il ricorso per cassazione, pagg. 5-6);
7. in punto di fatto, risulta in atti che l'odierna parte intimata agì in executivis ai sensi dell'art. 612 cod.proc.civ., lamentando che l'INPS non avesse ottemperato all'ordine recato dalla sentenza n. 4586/09 di reiscriverla negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno e il numero delle giornate accertate nel precorso giudizio inter partes (cfr. l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 19.12.2013 nonché il ricorso per la determinazione delle modalità dell'esecuzione forzata, debitamente allegati a! ricorso per cassazione ex artt. 366, comma 2°,
n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, cod.proc.civ.);
8. emerge parimenti in atti che, nel corso della procedura esecutiva, l'INPS provvide all'iscrizione e l'odierna parte controricorrente chiese pertanto «dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva, con condanna dell'Ente previdenziale al pagamento delle spese» (così l'ordinanza del giudice dell'esecuzione cit., pag. 1);
9. risulta pertanto incontroverso che l'unico oggetto della domanda giudiziale dell'odierna parte controricorrente era costituito dall'iscrizione negli elenchi, non avendo ella spiegato alcuna domanda di condanna per prestazioni previdenziali;
10. tanto è confermato dalla sentenza impugnata che - nel ricostruire il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio definito dalla sentenza posta a base dell'esecuzione - afferma, testualmente, che l'odierna controricorrente aveva chiesto «di annullare il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per l'anno indicato; di dichiarare la validità del rapporto di lavoro per le giornate di lavoro disconosciute ai fini delle assicurazioni obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale e assistenziale e di condannare la controparte a ripristinare la posizione assicurativa, procedendo ad accreditare il numero di giornate lavorative illegittimamente disconosciute» (così la sentenza impugnata, pag. 6);
11. pertanto, :'unica statuizione della sentenza n. 4586/09 sulla quale l'odierna parte intimata ha preteso di fondare la propria azione esecutiva ex art. 612 cod.procciv. è costituita dalla dichiarazione del suo diritto «all'iscrizione negli elenchi annuali degli operai agricoli per il tempo e per gli anni indicati in [ ... ] ricorso» (cfr. pag. 40 della sentenza cit. );
12. conseguentemente, ove questa Corte potesse procedere all'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale ne deriverebbe, senz'altro, l'accoglimento del primo motivo di ricorso, non potendo dubitarsi della portata meramente dichiarativa dell'anzidetta statuizione e della sua inidoneità a fondare alcuna azione in executivis del tipo di quella intrapresa, che richiede una sentenza di condanna ad un facere fungibile (così, tra le più recenti, Cass. n. 18572 del 2019);
13. peraltro; come riconosciuto dall'INPS in sede di formulazione della censura, un'interpretazione diretta del titolo esecutivo giudiziale è esclusa dalla costante giurisprudenza di questa Corte, giusta il principio secondo cui l'interpretazione del titolo esecutivo compiuta dal giudice dell'esecuzione, o da quello chiamato a sindacarne l'operato nell'ambito delle opposizioni esecutive, si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in Cassazione se non nei limiti del novellato art. 360 n. 5 cod.proc.civ, (così, tra le più recenti, Cass. nn. 15338 e 32196 del 2018);
14. circoscrivendo la censura dell'Istituto nei limiti propri dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., ne balzerebbe evidente l'infondatezza, siccome ritenuto da Cass. n. 14921 del 2017 in fattispecie affatto sovrapponibile alla presente, dal momento che la sentenza impugnata ha per contro esaminato il fatto del cui omesso esame si duole l'INPS, ossia la sentenza del Tribunale di Foggia n. 4586/09, più volte cit., salvo pervenire ad un'interpretazione errata di essa, che è ciò che sostanzialmente è denunciato nel ricorso per cassazione;
15. le Sezioni unite della Corte, con sentenza n. 5633 e 5669 del 2022, decidendo su questione di massima di particolare importanza sollevata da questa sezione (ord.interlocutorie nn.12944, 13205 del 2021), hanno enunciato i seguenti principi di diritto: «ove risulti denunciata la violazione dell'art. 2909 cod. civ. nei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di Cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l’accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l'accertamento della legittimità degli atti esecutivi»;
16. «ai fini della denuncia della violazione, nei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, dell'art. 2909 cod. civ. con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, sia di specifica indicazione ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, sia di specifica indicazione ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. della sede nel giudicato del precetto di cui si denuncia l'errata interpretazione e dell'eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l'interpretazione del giudicato»;
17. in conformità con la richiamata pronuncia, tornando al motivo di ricorso, per il quale risultano soddisfatti gli oneri processuali sopra indicati, la denuncia di violazione del giudicato, così riqualificata la censura formulata in termini di vizio motivazionale, attinge in realtà non il contenuto precettivo del giudicato ma la sua portata, dichiarativa o di condanna;
18. trattandosi della portata, e non del contenuto, del giudicato, all'impugnazione del provvedimento in sede di legittimità si sarebbe potuti pervenire anche per la via della violazione degli artt. 474 e 612 cod. proc. civ., la quale avrebbe attinto il titolo giudiziario posto in esecuzione in quanto tale, a prescindere dalla sua natura di giudicato, allo scopo di contestarne la natura di titolo esecutivo;
19. come da ultimo riconosciuto da Cass. 10 luglio 2019, n. 18572, la sentenza di mero accertamento dell'obbligo di un ente previdenziale di inserire il nominativo di un lavoratore agricolo in un determinato elenco non è suscettibile di essere posta a base di esecuzione forzata in forma specifica;
20. la via intrapresa dall'odierna parte ricorrente è quella invece della censura dell'interpretazione de! giudicato, sia pure nei limiti della sua portata, percorso non consentito finora dalla giurisprudenza di questa Corte, come dimostrato in fattispecie perfettamente sovrapponibile da Cass. 15 giugno 2017, n. 14921, richiamata dall'ordinanza interlocutoria;
21. la diversa conclusione cui sono pervenute recentemente le Sezioni Unite permette il sindacato dell'interpretazione del giudicato fornita dal giudice del merito, concludendo, anche alla luce della giurisprudenza formatasi sull'art. 474, per la natura meramente dichiarativa, e non di condanna, della sentenza;
22. il giudicato rileva, in particolare, nella presente sede non sotto il profilo del suo contenuto precettivo, ma sotto quello della sua portata, e segnatamente dell'effetto dichiarativo reso immutabile dal passaggio in giudicato della sentenza;
23. ii secondo motivo è fondato (come del pari ritenuto da Cass.,Sez. Un., nn. 5633, 5669 del 2022 cit.);
24. il giudice dell'esecuzione ha disposto la chiusura del processo esecutivo per causa diversa da quelle di estinzione tipica, dando atto con ordinanza ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ. dell'avvenuta cessazione della materia del contendere (per una fattispecie sovrapponibile si veda Cass. 13 maggio 2015, n. 9837) e ha, poi, disposto nel senso della compensazione delle spese, anziché disporre per il rimborso delle medesime in favore della parte istante l'esecuzione ai sensi dell'art. 614 cod. proc. civ. (circa la possibilità di liquidare, con il provvedimento ai sensi dell'art. 614 cod.proc.civ., anche le spese di rappresentanza tecnica, avendo riguardo anche al disposto dell'art. 611, comma 2, cod. proc. civ., v., in motivazione, Cass. 12 gennaio 2021, n. 269);
25. contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la compensazione delle spese è stata disposta dal giudice dell'esecuzione sulla base di un motivo determinato, quello dell'inidoneità della sentenza a costituire titolo esecutivo;
26. con ia denuncia della ritualità della disposta compensazione deve intendersi che il ricorrente abbia inteso travolgere anche la ratio decidendi rappresentata dal rilievo d'ufficio di questione senza la provocazione del preventivo contradditorio, essendo necessario e sufficiente per la legittimità del provvedimento di compensazione il rispetto di quanto previsto dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.;
27. in conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con i! rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi;
28. il mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente e il recente intervento dele Sezioni Unite della Corte consigliano l'integrale compensazione delle spese, de! giudizio di legittimità e di quello di merito;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'opposizione agli atti esecutivi. Compensa integralmente le spese processuali.