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28 settembre 2022
Omesso versamento ritenute previdenziali: le indicazioni dell’INPS sulla notifica degli atti di accertamento e sull’emissione dell’ordinanza-ingiunzione

Con il messaggio n° 3516/2022, l'Istituto illustra i contenuti delle determinazioni del Ministero del Lavoro che incidono sia sul procedimento sanzionatorio fino a oggi adottato che sulla misura delle sanzioni amministrative da irrogare ai trasgressori con l'ordinanza-ingiunzione.

La Redazione
L'INPS, con il messaggio n. 4561 del 21 dicembre 2021 e la successiva circolare n. 32 del 25 febbraio 2022, aveva fornito le istruzioni e le disposizioni operative necessarie per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione prevista dall'articolo 18 della Legge n. 689/1981, in relazione al disposto dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, attuativo della Legge n. 67/2014, che ha introdotto la depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, riformulando l'articolo 2, comma 1- bis, del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 638/1983.

legislazione

La norma prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo fino a euro 10.000 annui, per il datore di lavoro che non provvede al versamento entro tre mesi dalla notifica della contestazione o dell'accertamento della violazione.

L'applicazione iniziale della normativa in esame ha determinato una serie di contestazioni, anche in sede giudiziaria, hanno reso necessario un approfondimento circa i profili di criticità emersi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
L'intervento dell'Istituto, tramite il messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, ha lo scopo di illustrare i contenuti delle determinazioni ministeriali che incidono in modo sostanziale sia sul procedimento sanzionatorio fino a oggi adottato che sulla misura delle sanzioni amministrative da irrogare ai trasgressori con l'ordinanza-ingiunzione

precisazione

Il Ministero ha precisato che, rispetto al procedimento delineato dall'art. 3, comma 6, del D.Lsg. n. 8/2016, che ha riformulato il comma 1-bis dell'art. 2 del D.L. n. 463/1983, non può trovare applicazione l'art. 16[1] della Legge n. 689/1981 che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, in ragione del carattere di specialità della previsione di cui al citato art. 3, comma 6, e della circostanza che nel relativo procedimento sanzionatorio le disposizioni della Legge n. 689/1981 si osservano «in quanto applicabili». Inoltre, Il regime sanzionatorio intertemporale di cui ai citati articoli 8 e 9 del suddetto D.Lsg. trova applicazione alle fattispecie per le quali, ai fini della determinazione della soglia fino a 10.000 euro, le mensilità che concorrono alla consuntivazione annuale siano riferite solo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016.

Nello specifico, gli approfondimenti del presente messaggio riguardano:
  • Gli atti di accertamento della violazione - Regime ordinario. La valutazione operata dal Dicastero in ordine all'esclusione dell'applicazione dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio che consegue al pagamento della sanzione in misura ridotta, ha imposto la riformulazione dell'atto di accertamento della violazione riferito ai periodi dal 2016.
  • Il regime sanzionatorio intertemporale. Il regime di cui ai citati articoli 8 e 9 D.Lsg. n. 8/2016 trova applicazione alle fattispecie per le quali, ai fini della determinazione della soglia fino a 10.000 euro, le mensilità che concorrono alla consuntivazione annuale siano riferite esclusivamente alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016.
  • Le ordinanze-ingiunzione. La rimodulazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare, comporta che le ordinanze-ingiunzione in corso di emissione o emesse e non notificate alla data di pubblicazione del presente messaggio dovranno prevedere l'irrogazione di una sanzione amministrativa determinata tenendo conto dell'importo delle ritenute omesse e delle eventuali reiterazioni della violazione.
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