Con il messaggio n° 3516/2022, l'Istituto illustra i contenuti delle determinazioni del Ministero del Lavoro che incidono sia sul procedimento sanzionatorio fino a oggi adottato che sulla misura delle sanzioni amministrative da irrogare ai trasgressori con l'ordinanza-ingiunzione.
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La norma prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo fino a euro 10.000 annui, per il datore di lavoro che non provvede al versamento entro tre mesi dalla notifica della contestazione o dell'accertamento della violazione. |
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Il Ministero ha precisato che, rispetto al procedimento delineato dall'art. 3, comma 6, del D.Lsg. n. 8/2016, che ha riformulato il comma 1-bis dell'art. 2 del |
- Gli atti di accertamento della violazione - Regime ordinario. La valutazione operata dal Dicastero in ordine all'esclusione dell'applicazione dell'
articolo 16 della Legge n. 689/1981 , ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio che consegue al pagamento della sanzione in misura ridotta, ha imposto la riformulazione dell'atto di accertamento della violazione riferito ai periodi dal 2016. - Il regime sanzionatorio intertemporale. Il regime di cui ai citati articoli 8 e 9 D.Lsg. n. 8/2016 trova applicazione alle fattispecie per le quali, ai fini della determinazione della soglia fino a 10.000 euro, le mensilità che concorrono alla consuntivazione annuale siano riferite esclusivamente alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016.
- Le ordinanze-ingiunzione. La rimodulazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare, comporta che le ordinanze-ingiunzione in corso di emissione o emesse e non notificate alla data di pubblicazione del presente messaggio dovranno prevedere l'irrogazione di una sanzione amministrativa determinata tenendo conto dell'importo delle ritenute omesse e delle eventuali reiterazioni della violazione.