A seguito di dissidi con la locatrice, il conduttore comunicava formale disdetta del contratto di locazione di un
immobile adibito in via esclusiva a studio professionale. In particolare, il conduttore aveva chiesto la restituzione delle somme indebitamente versate. Nella procedura di mediazione, le parti avevano trovato un accordo in base al quale l'Istante aveva percepito le somme richieste. Trattandosi di locazione dei locali adibiti in via esclusiva al proprio studio professionale, l'Istante dichiarava di avere dedotto dal reddito professionale prodotto nel corso del periodo di durata della locazione, con criterio di cassa, i canoni di locazione pagati. Invero, l'Istante ha ritenuto che l'importo incassato nel 2021 non era qualificabile come reddito diverso trattandosi di somme percepite in dipendenza di vicende contrattuali relative all'attività professionale e che avendo chiesto la restituzione, per ciascun anno solare, della parte del canone di locazione illegittimamente corrisposto, era imponibile ai fini IRPEF solo l'importo corrispondente alla quota parte del canone riferibile all'anno 2021 (mensilità di gennaio, febbraio e marzo), in cui aveva percepito le somme derivanti dalla conciliazione.Premesso quanto innanzi esposto, con il quesito in esame, il contribuente ha chiesto al Fisco dei chiarimenti in ordine alla
rilevanza reddituale della predetta somma percepita nel 2021 e ai criteri da utilizzare al fine della relativa tassazione.
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In argomento giova ricordare che l'articolo 54 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), relativo alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, stabilisce che:
«Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde».
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Ebbene, l'Agenzia dell'Entrate, con la presente
interpello n. 482 del 28 settembre 2022, ha precisato che somma percepita dall'istante debba concorrere, quale componente positivo,
alla determinazione del reddito di lavoro autonomo nell'anno di percezione in quanto "rimborso" di spese inerenti all'esercizio dell'attività professionale svolta.Difatti, in tema, la risoluzione 7 dicembre 2007, n. 356/E ha chiarito che le somme dirette a risarcire" le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito,
rappresentano il "rimborso" di un costo che, in quanto inerente all'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'
articolo 54 del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.
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Anche la risoluzione 13 ottobre 2010, n. 106/E ha chiarito che costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili. Il medesimo documento precisa, inoltre, che per ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto dei predetti articoli 6 del TUIR e 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.
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Nella vicenda, infatti, il procedimento di mediazione ha avuto origine da istanza di mediazione proposta dall'Istante "relativamente a controversia insorta tra le parti in merito a richiesta di ripetizione somme in ordine ad intercorso rapporto locatizio di bene immobile ad uso locativo". La mediazione era giunta a conclusione a seguito della manifestata disponibilità dell'Istante "a chiudere la vertenza dietro la corresponsione dell'importo da parte della ex locatrice, la quale aveva accettato e si era impegnata a versare il suddetto importo".
In conclusione, a parere del Fisco, il rimborso delle spese che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili
deve ugualmente essere assoggettato a imposizione e a ritenuta.