Con lo scopo di rafforzare il contrasto a determinate fenomenologie criminose, la Legge n. 134/2021 ha modificato il testo dell'art. 380 c.p.p. sull'arresto obbligatorio in flagranza aggiungendo il riferimento a tale delitto.
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento non convalidava l'arresto di (omissis), disposto dalla polizia giudiziaria per aver l'imputato commesso il delitto previsto dall'art. 387-bis cod. pen., violando il divieto di non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie.
Il Giudice specificava che, sebbene i fatti fossero stati accertati, la convalida dell'arresto non poteva essere disposta, essendo il limite edittale della fattispecie di cui all'art. 387-bis cod. pen. inferiore nel massimo a cinque anni e non essendo per essa previsto espressamente l'arresto in flagranza.
2. Contro tale provvedimento presenta ricorso il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Agrigento che, nell'unico motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 380, 390 e 391 cod. proc. pen. in relazione all'art. 387-bis cod. pen.
Secondo il ricorrente il giudice ha erroneamente negato la convalida dell'arresto, nonostante il delitto di cui all'art. 387-bis cod. pen. fosse stato introdotto (per effetto della novella disposta dall'art. 2, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134) nel novero delle fattispecie previste dal comma 2, lett. 1-ter) dell'art. 380 cod. proc. pen. e quindi tra i reati per cui è previsto l'arresto in flagranza anche fuori dai limiti edittali di cui al medesimo art. 380, comma 1, cod. proc. pen.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022, n. 15.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. Allo scopo di implementare il contrasto a determinate fenomenologie criminose, la I. 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari>>, ha modificato il testo del comma 2, lett. 1-ter dell'art. 380 cod. proc. pen., sull'arresto obbligatorio in flagranza, aggiungendo, al preesistente richiamo al delitto di maltrattamento contro familiari e conviventi e a quello al delitto di atti persecutori, il riferimento ai delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa delineati dall'art. 387-bis cod. pen.
Di conseguenza, l'arresto obbligatorio in flagranza è attualmente disposto per tale ultima fattispecie, nonostante essa preveda, nel minimo edittale, la comminatoria di sei mesi di reclusione, inferiore al limite di cinque anni, disposto dall'art. 380, comma 1, cod. proc. pen.
3. Essendo stati i fatti realizzati il 23/04/2022 e quindi in data successiva alla suddetta novella del 2021, non v'è dubbio che l'arresto in flagranza di (omissis) (omissis) fosse legittimo e che quindi, in presenza dei presupposti di legge, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento avrebbe dovuto convalidarlo.
4. L'ordinanza in epigrafe deve essere dunque annullata. L'annullamento va inoltre disposto senza rinvio poiché un eventuale rinvio determinerebbe lo svolgimento di un nuovo giudizio relativo ad una fase processuale ormai esauritasi, essendo già stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (tra le tante, Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, Tapia Diaz, Rv. 266868).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.