Secondo il CGA Sicilia, la decisione non è soggetta ad alcun rimedio impugnatorio in quanto non è contemplata dal c.p.a. nel novero dei provvedimenti giurisdizionali.
Con sentenza n. 963 del 22 settembre 2022, il CGA Sicilia dichiara inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza che ha negato al terzo l'accesso telematico al fascicolo processuale.
Secondo il Collegio, la decisione sull'istanza del terzo di accedere al fascicolo telematico non è contemplata dal c.p.a. ma dal d.P.C.S. che reca le regole tecniche del processo telematico. Pertanto, non si tratta di un provvedimento giurisdizionale soggetto ad appello o agli altri rimedi impugnatori previsti dal Codice del processo amministrativo.
Non esiste un diritto soggetto del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios, ma tale assenza non reca al terzo alcun vulnus all'eventuale richiedente in quanto:
- gli atti processuali privati non sono suscettibili di accesso perché nessuna norma lo prevede, e il soggetto interessato può acquisirli dal privato che li ha formati solo con il suo consenso, secondo le regole del diritto civile;
- eventuali documenti amministrativi contenuti nel fascicolo processuale sono accessibili secondo le regole e i limiti del diritto di accesso a documenti amministrativi presso l'Amministrazione depositaria.
CGA Sicilia, sez. Giurisdizionale, sentenza (ud. 21 settembre 2022) 22 settembre 2022, n. 963
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. La causa è stata calendarizzata ex art. 72 bis con rilievo d’ufficio di una questione di inammissibilità dell’appello.
2. La parte appellante ha depositato memoria in vista dell’udienza odierna argomentando per l’ammissibilità dell’appello e la sua fondatezza nel merito.
3. L’appello è inammissibile.
Si controverte di appello avverso l’ordinanza collegiale del Tar Sicilia – Palermo 30.5.2022 n. 1788 che ha negato al terzo l’accesso telematico al fascicolo processuale 1752/2017.
La decisione sull’istanza del terzo al fascicolo telematico non è contemplata dal c.p.a. ma dal d.P.C.S. che reca le regole tecniche del processo telematico. Non si tratta di un procedimento giurisdizionale disciplinato dal c.p.a. Conseguentemente, nessuna norma del c.p.a. prevede l’appello o altro rimedio avverso la decisione del Tar che nega l’accesso del terzo al fascicolo processuale.
Il c.p.a. prevede rimedi in relazione a decisioni del giudice rese in esito al processo o in esito a incidenti del processo.
L’istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico non è un processo né un incidente del processo, e pertanto il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ai mezzi di impugnazione di cui al libro III del c.p.a.
4. In ogni caso l’appello è anche infondato nel merito.
Non esiste il diritto soggettivo del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios; come già precisato dal Tar l’accesso al fascicolo processuale non è equiparabile all’accesso ai documenti amministrativi perché gli atti processuali non sono atti amministrativi; l’accesso al fascicolo processuale presuppone la qualità di parte attuale o potenziale (chi aspira a diventare parte o interveniente), e l’attuale appellante non è stato parte del giudizio cui chiede l’accesso né può diventarne parte perché il fascicolo è definito.
L’assenza di un diritto soggetto del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios non reca al terzo alcun vulnus al richiedente in quanto:
a) eventuali documenti amministrativi contenuti nel fascicolo processuale sono accessibili secondo le regole e i limiti del diritto di accesso a documenti amministrativi presso l’Amministrazione depositaria;
b) gli atti processuali privati non sono suscettibili di accesso perché nessuna norma lo prevede, e il soggetto interessato può acquisirli dal privato che li ha formati solo con il suo consenso, secondo le regole del diritto civile.
5. Non si ravvisano i presupposti per la rimessione della questione alla Plenaria, come sollecitato dalla parte appellante durante la discussione orale, perché presupposto unico per la rimessione alla Plenaria da parte di una Sezione è che vi sia un contrasto giurisprudenziale attuale o potenziale (art. 99 c. 1 c.p.a.), situazione che qui non ricorre, non essendovi alcun contrasto giurisprudenziale attuale. Quanto al contrasto giurisprudenziale “virtuale” che pure giustifica la rimessione alla Plenaria, lo stesso non può essere meramente ipotetico e astratto, ma deve essere legato alla concreta pendenza di casi analoghi a quello de quo, e tale pendenza non consta al Collegio né la parte la ha dedotta. Quanto alla rimessione alla Plenaria delle “questioni di massima di particolare importanza”, la stessa è consentita solo al Presidente del Consiglio di Stato come si evince dal combinato disposto dei c. 1 e 2 dell’art. 99 c.p.a.
6. In considerazione della novità della questione le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.