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3 ottobre 2022
Non è appellabile il rigetto dell’istanza del terzo di accedere al fascicolo telematico

Secondo il CGA Sicilia, la decisione non è soggetta ad alcun rimedio impugnatorio in quanto non è contemplata dal c.p.a. nel novero dei provvedimenti giurisdizionali.

La Redazione

Con sentenza n. 963 del 22 settembre 2022, il CGA Sicilia dichiara inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza che ha negato al terzo l'accesso telematico al fascicolo processuale.
Secondo il Collegio, la decisione sull'istanza del terzo di accedere al fascicolo telematico non è contemplata dal c.p.a. ma dal d.P.C.S. che reca le regole tecniche del processo telematico. Pertanto, non si tratta di un provvedimento giurisdizionale soggetto ad appello o agli altri rimedi impugnatori previsti dal Codice del processo amministrativo.
Non esiste un diritto soggetto del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios, ma tale assenza non reca al terzo alcun vulnus all'eventuale richiedente in quanto:

  • gli atti processuali privati non sono suscettibili di accesso perché nessuna norma lo prevede, e il soggetto interessato può acquisirli dal privato che li ha formati solo con il suo consenso, secondo le regole del diritto civile;
  • eventuali documenti amministrativi contenuti nel fascicolo processuale sono accessibili secondo le regole e i limiti del diritto di accesso a documenti amministrativi presso l'Amministrazione depositaria.