
È esclusa la punibilità autonoma per il reato di percosse quando la violenza è elemento costitutivo di altro delitto.
Svolgimento del processo
1.1 Con sentenza in data 23 ottobre 2020, la corte di appello di Palermo, confermava la pronuncia del tribunale di Sciacca datata 23-5-2019, che aveva condannato S. E. alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole dei delitti di tentata rapina e percosse ex art. 581 cod.pen. così come riqualificato il reato di lesioni personali originariamente contestato al capo b).
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata deducendo con distinti motivi:
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione degli artt. 56,628 cod.pen., non configurabilità della ipotesi di tentata rapina, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; posto infatti che il tribunale di Sciacca aveva riqualificato il delitto di cui al capo b) in quello più lieve di percosse, doveva escludersi la fattispecie più grave di cui all'art. 628 cod.pen. ed al più ritenersi il concorso dell'art. 581 cod.pen. con un'ipotesi di tentato furto; doveva pertanto. farsi applicazione della disciplina dettata dall'ç1rt. 581 secondo comma cod.pen. perché la violenza esercitata non poteva ritenersi integrare l'ipotesi costitutiva della rapina;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. inosservanza od erronea applicazione delle norme in tema di tentativo punibile per non configurabilità degli estremi della fattispecie di cui all'art. 56 cod.pen. posto che l'oggetto sottratto, la busta di colore bianco, non conteneva alcuna somma di denaro e tale assenza non poteva ritenersi né temporanea né accidentale bensì voluta ed attuata dallo Scordo;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art. 581 cod.pen. nella parte in cui esclude la punibilità autonoma per il reato di percosse nell'ipotesi in cui la violenza è elemento costitutivo di altro reato, nel caso di specie costituito dalla tentata rapina impropria.
Motivi della decisione
2.1 Deve in primo luogo analizzarsi per ragioni di ordine logico e sistematico il terzo motivo di ricorso che è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero riqualificati i fatti di cui al capo b) nell'ipotesi di percosse di cui all'art. 581 cod.pen., i giudici di merito non potevano ritenerne il concorso con la fattispecie di tentata rapina impropria di cui al secondo comma dell'art. 628 cod.pen. avuto riguardo alla precisa clausola di cui al secondo comma del citato art. 581 cod.pen. secondo cui:" Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato".
E poiché la violenza è proprio elemento costitutivo del reato di tentata rapina impropria, fattispecie contro il patrimonio e l'incolumità personale, la condanna per il capo b) deve essere annullata senza rinvio e conseguentemente eliminata la relativa pena di mese uno di reclusione stabilita a titolo di aumento per continuazione dal giudice di Sciacca e confermata in appello.
Il principio suddetto risulta affermato già da una remota sentenza di questa sezione il cui contenuto deve essere ribadito e secondo cui il paradigma legale, previsto dall'art 628 cod pen, richiede solo l'uso della violenza o della minaccia. Pertanto, in base al principio della specialità, si verifica l'assorbimento nel reato di rapina della minaccia e della violenza contenuta nei limiti delle percosse, mentre, qualora l'agente cagioni la morte o lesioni personali, si ha non solo concorso formale di reati, ma anche aggravamento ai sensi dell'art 61 n 2 cod pen del reato mezzo, perpetrato volontariamente dall'agente medesimo in luogo d'una semplice minaccia o d'una violenza contenuta negli anzidetti limiti della percossa (Sez. 1, n. 12656 del 17/05/1977, Rv. 137050 - 01).
Inoltre più recentemente l'affermazione è stata ribadita in relazione all'analogo delitto di estorsione di cui all'art. 629 cod.pen. essendosi affermato che la condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di estorsione, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale (come nel caso in cui l'agente si limiti ad immobilizzare la vittima o a percuoterla ovvero esplichi solo la violenza c.d. reale); in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, Rv. 259556 - 01).
Non sussistendo pertanto ragioni per giungere a conclusioni differenti, la fattispecie di percosse come ritenute in capo all'imputata va pertanto ritenuta assorbita nella fattispecie di rapina impropria tentata di cui al capo a) e l'impugnata sentenza annullata senza rinvio limitatamente a tale delitto con eliminazione della relativa pena di mese 1 di reclusione.
2.2 Così delineata la complessiva fattispecie è esclusa la fondatezza del primo motivo posto che a seguito della riqualificazione dell'ipotesi di lesioni personali in quella di percosse, il giudice del merito, non doveva escludere la più grave fattispecie di tentata rapina impropria, così come richiesto con tale doglianza, bensì quella di cui all'art. 581 cod.pen. come già argomentato al punto 2.1 della presente motivazione.
2.3 Non è altresì fondato il secondo motivo; posto infatti che la ricorrente aveva nei giorni precedenti i fatti reclamato la retribuzione e che la busta sottratta allo Scordo era proprio destinata a contenere quelle somme, poi dal teste spostate in altre buste per impedire proprio la sottrazione, non sussiste la reclamata ipotesi del reato impossibile. Va invero fatta applicazione del principio secondo cui in tema di tentata rapina, la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto può aversi solo quando l'inesistenza sia assoluta, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non, invece, quando essa sia puramente temporanea e accidentale (Sez. 2, n. 3189 del 08/01/2009, Rv. 242669 - 01).
Ne deriva affermare che sussiste il tentativo di rapina impropria nella condotta di chi eserciti violenza dopo essersi impossessato di un oggetto, nella specie una busta, originariamente destinata alla ricezione di somme di denaro, che venivano sottratte e spostate dalla vittima al fine proprio di impedirne la sottrazione.
Alla luce delle predette considerazioni pertanto la pena inflitta alla ricorrente deve essere rideterminata in quella di anno 1, mesi 4 di reclusione in accoglimento del terzo motivo di ricorso mentre le rimanenti doglianze vanno respinte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 581 secondo comma cod.pen. perché assorbito in quello di cui al capo a) e, per l'effetto, elimina la pena di mese uno di reclusione.