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4 ottobre 2022
Operazione Poseidone: l’INPS fornisce le prime istruzioni operative

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 104/2022, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS fino all'anno di imposta 2011 i soggetti specificati nella circolare in commento.

La Redazione

Con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, l'INPS ha precisato gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022 con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv., con modificazioni, dalla L. n. 111/2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti a Cassa Forense per il mancato raggiungimento delle soglie di reddito o del volume di affari tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili all'INPS per via della mancata iscrizione nel periodo anteriore all'entrata in vigore della disposizione.

La circolare specifica che le attività libero professionali sono sottratte all'obbligo di versare i contributi alla Gestione separata INPS solo se rientrano nel campo di applicazione di una Cassa di riferimento sulla base del regime categoriale degli enti professionali tradizionali, privatizzati ex D. Lgs. n. 509/1994, ovvero di quelli che si sono costituiti in seguito ai sensi del D. Lgs. n. 103/1996.
I principi espressi dalla menzionata pronuncia della Consulta si estendono ai seguenti soggetti:

precisazione

  • Soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione in un Albo professionale;
  • Soggetti che anche se svolgono un'attività iscrivibile nell'apposito Albo non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza;
  • Soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione sulla base dei rispettivi statuti o regolamenti.

Per quanto concerne l'intervento della Consulta sull'applicabilità delle sanzioni civili, l'INPS stabilisce che 

precisazione

«i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all'anno di imposta 2011».

Come precisa l'Istituto, l'esonero avverrà d'ufficio e le modalità operative per le eventuali istanze di rimborso delle somme versate non dovute saranno oggetto di un prossimo messaggio.

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