A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 104/2022, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS fino all'anno di imposta 2011 i soggetti specificati nella circolare in commento.
Con la
La circolare specifica che le attività libero professionali sono sottratte all'obbligo di versare i contributi alla Gestione separata INPS solo se rientrano nel campo di applicazione di una Cassa di riferimento sulla base del regime categoriale degli enti professionali tradizionali, privatizzati ex
I principi espressi dalla menzionata pronuncia della Consulta si estendono ai seguenti soggetti:
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Per quanto concerne l'intervento della Consulta sull'applicabilità delle sanzioni civili, l'INPS stabilisce che
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«i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all'anno di imposta 2011». |
Come precisa l'Istituto, l'esonero avverrà d'ufficio e le modalità operative per le eventuali istanze di rimborso delle somme versate non dovute saranno oggetto di un prossimo messaggio.