Il diritto di credito vantato dal proprietario dell'animale soggiace al termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2947 c.c. in tema di circolazione di veicoli. La condotta lesiva infatti non integra alcun illecito penale in quanto posta in essere “per necessità”.
Svolgimento del processo
Il Giudice di pace di Trebisacce aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da D. T. nei confronti di C. B. e di A. Assicurazioni s.p.a. per l’uccisione del suo cavallo investito dalla autovettura Fiat Multipla condotta da E. D. e condannato la B., proprietaria dell’auto e la compagnia di assicurazione, al pagamento di Euro 8.000,00, nonché alle spese di lite.
Il Tribunale ha riformato integralmente la decisione di prime cure e ha dichiarato il diritto di credito prescritto (nel termine biennale), non avendo ravvisato né il reato di cui all’art. 638 c.p. né quello di cui all’art 544 c.p., bensì avendo accertato che il conducente dell’auto aveva investito il cavallo nella necessità di prevenire l’impatto con una autovettura proveniente dall’opposto senso di marcia.
La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione da D. T. con ricorso articolato su due motivi.
Gli intimati non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.
Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione e errata applicazione dell’art. 2947, comma 3, c.c. e dell’art. 54 c.p. – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La censura inerisce al giudizio di fatto in ordine alle modalità del sinistro che è riservato al giudice di merito.
Il giudice di appello ha invero accertato che «secondo la stessa narrazione attorea, il conducente della Fiat multipla ha investito il cavallo nella necessità di prevenire l’impatto con una autovettura proveniente dall’opposto senso di marcia» (pag. 3 della sentenza impugnata). Tale giudizio di fatto non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice di legittimità.
2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e errata applicazione dell’art. 638 e 544 c.p. in riferimento all’art. 2947 comma 3 c.c.
2.2. E’ parimenti inammissibile il secondo motivo perché muove dal presupposto della sussistenza di fattispecie di reato escluse motivatamente dal giudice di merito.
In proposito, le censure mosse dalla ricorrente non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza e tendono a indurre il giudice di legittimità a svolgere una rivalutazione dei fatti, tutti compiutamente osservati dal giudice di merito entro la corretta cornice normativa, non consentita in questa sede. Il giudice di appello, infatti, ha accertato che «essendo la condotta lesiva stata posta in essere “per necessità” essa non integra alcun illecito penale; che, di conseguenza, l’evento lesivo soggiace al termine prescrizionale biennale previsto dall’art. 2947 secondo comma c.c. in tema di circolazione di veicoli; che tra il penultimo atto interruttivo della prescrizione (richiesta di negoziazione assistita del 29.10.2015) e l’ultimo (notifica dell’atto di citazione in data 21.2.2018) è trascorso un lasso temporale superiore al biennio» (pag. 3 sentenza impugnata), concludendo infine, che il credito risarcitorio è prescritto.
3. Non avendo svolto difese le intimate, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.