La Corte territoriale sospendeva la responsabilità genitoriale e disponeva l'affidamento in regime semiresidenziale e differenziato dei fratelli a causa della conflittualità dei genitori. Per la Cassazione, tale soluzione mira a preservare un rapporto affettivo ed esistenziale dei minori al di fuori del clima familiare conflittuale.
In un giudizio di separazione tra i coniugi, la Corte d'Appello di Trieste confermava le statuizioni del Tribunale circa la sospensione della responsabilità genitoriale dei coniugi e l'affidamento dei figli minori ai servizi sociali disponendo un regimesemiresidenziale e differenziato per...
Svolgimento del processo
Nel giudizio di separazione dei coniugi S.G. e R.B. la Corte di appello di Trieste con sentenza n. 13/2019 ha respinto gli appelli proposti in via principale dalla G. e in via incidentale dal B. e per l'effetto ha confermato le statuizioni del Tribunale di Pordenone che aveva respinto la domanda di addebito della separazione proposta dalla G., le reciproche domande di assegnazione della casa familiare e aveva sospeso la responsabilità genitoriale della G. e del B. (prescrivendo ad entrambi coniugi la prosecuzione del loro trattamento psicoterapeutico), aveva affidato i figli minori B. e L. B. (nati rispettivamente il 2.8.2006 e il 5.2.2015) ai servizi sociali del Comune di Pordenone disponendo un regime semiresidenziale e differenziato per entrambi consistente nella permanenza diurna di entrambi i figli presso la struttura di accoglienza indicata dai servizi sociali e nella residenza parziale, per il restante tempo dei giorni infrasettimanali e per i giorni del fine settimana, di B. presso la madre e di L. presso il padre.
Secondo la Corte di appello il Tribunale aveva esaustivamente e convincentemente spiegato le ragioni della sospensione dalla responsabilità genitoriale, dell'affidamento ai servizi sociali e del regime semiresidenziale presso genitori e la struttura di accoglienza. In particolare aveva evidenziato l'insopprimibile esigenza dei due fratelli di crescere e frequentarsi in tutta serenità in un luogo non contaminato dall'enorme conflittualità dei genitori e per altro verso aveva correttamente valutato la necessità di evitare che L., al pari di quanto accaduto per B. a causa del comportamento della madre, potesse rifiutare nel tempo la relazione con il padre. Nella sua motivazione la Corte di appello triestina ha anche sottolineato che la sospensione dalla responsabilità genitoriale si giustificava a causa di una persistente e a tratti violenta condotta conflittuale inidonea a garantire ai figli una corretta crescita ed era stata disposta comunque nell'aspettativa di un recupero delle capacità genitoriali e del superamento del rapporto conflittuale come misura auspicabilmente transitoria.
Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte distrettuale la sig.ra G. che propone due motivi di impugnazione: a) violazione degli artt. 8 CEDU e 9 della legge n. 176 del 27 maggio 1991, essendo stata disposta la separazione dei fratelli pur in presenza di soluzioni alternative e quindi in violazione del diritto di fratellanza dei minori di crescere e vivere insieme; b) violazione degli artt. 330 e 333 c.c. essendo stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale della madre, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalle norme citate.
Riccardo B. propone controricorso e deposita memoria difensiva.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile perchè in entrambi i motivi, non è diretto a contestare la valutazione compiuta effettivamente dalla Corte di appello ma ad affermare la violazione di principi normativi e giurisprudenziali che non hanno costituito affatto l'oggetto di una interpretazione contraria ed erronea da parte del giudice di merito. In quanto tale il ricorso non coglie la ragione del decidere che sorregge la sentenza impugnata. Inoltre l'interpretazione seguita dalla Corte di appello - sia in materia di affidamento dei fratelli nelle situazioni di rottura conflittuale del legame coniugale dei genitori sia in materia di limitazione della responsabilità genitoriale per effetto di gravi comportamenti lesivi del processo di crescita e di formazione della personalità dei minori - non appare affatto smentire i principi fondamentali affermati dal legislatore e dalla giurisprudenza europea e nazionale.
La questione dell'affidamento della prole, nel quadro di una Prevalenza generale del criterio dell'affidamento condiviso, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass. civ. sez. VI-1 n. 28244 del 4.11.2019). In questa prospettiva la Corte di appello ha ritenuto, sulla base di una motivazione ampiamente argomentata e coerente alle risultanze istruttorie, l'inidoneità, allo stato, di entrambi i genitori a esercitare pienamente la responsabilità genitoriale e ha correttamente ed espressamente seguìto la giurisprudenza in tema di affidamento temporaneo ai servizi sociali secondo cui la decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e secondo cui tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all'art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c. (Cass. civ. sez. In. 31902 del 10 dicembre 2018).
Per quanto riguarda poi il contenuto della decisione con riguardo alla lamentata separazione dei due fratelli, come conseguenza della separazione dei genitori, e pertanto come decisione lesiva del principio di indivisibilità del rapporto di fratellanza si osserva che né l'affidamento ai servizi sociali né la fissazione della residenza dei minori e il regime di frequentazione sono stati regolati dalla Corte di appello ponendo in essere una ingiustificata separazione delle vite dei due minori. La Corte di appello, infatti, nonostante abbia tenuto correttamente conto della contrastante volontà dei minori sulla residenza presso l'uno o l'altro genitore, ha inteso proprio impedire una separazione radicale dei due fratelli prevedendo una comune residenza diurna presso la struttura di accoglienza che avrebbe garantito la possibilità di una loro frequentazione al di fuori del clima familiare conflittuale e disturbante posto in essere dai genitori. Ha tenuto conto dell'interesse dei minori - sotto questo profilo in situazioni soggettivamente molto diverse - a ripristinare o sviluppare un rapporto con entrambi i genitori tenendo peraltro ben presente la necessità di evitare la produzione o l'aggravarsi di situazioni di strumentalizzazione e contrapposizione indotta dal comportamento dei genitori. Infine ha previsto la possibilità della frequentazione dei fratelli anche nel fine settimana tenendo conto della forte opposizione di B. alla frequentazione del padre e predisponendo modalità intese a garantire la frequentazione materna da parte di Leonardo senza subire forme di manipolazioni strumentali alla permanenza dell'irrisolto rapporto conflittuale dei genitori.
Deve pertanto ritenersi che lungi dal rappresentare una decisione irrispettosa dell'importanza del rapporto affettivo ed esistenziale fra i due fratelli quella emessa dalla Corte di appello sia stata ispirata e abbia perseguito concretamente, in una situazione di grave difficoltà per i minori, proprio l'obiettivo contrario e cioè quello della preservazione di un loro rapporto significativo e autonomo dalla pervasiva conflittualità genitoriale. Per altro verso la decisione è coerente, per ciò che concerne la preservazione del rapporto dei due minori con i loro genitori, alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio (che si accompagna al regime di affidamento condiviso) ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. civ. sez. In. 4790 del 14 febbraio 2022).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
L'interesse assolutamente prevalente dei minori nella configurazione della presente controversia e la responsabilità accertata di entrambi genitori nella permanenza di un clima familiare contrario al processo di crescita dei figli giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, c. 1 bis, del d.P.R. n. 115/2002 essendo la materia del contendere esclusivamente riferibile all'affidamento e alla residenza dei minori in relazione al giudizio di separazione dei genitori.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Dichiara insussistenti i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, c. 1 bis, del d.P.R. n. 115/2002