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5 ottobre 2022
Crediti da lavoro: il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto
È quanto ha precisato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 1959 del 30 settembre 2022, conformandosi al nuovo orientamento suggerito dalla Cassazione con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022.
La Redazione
Il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
È quanto ha stabilito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con una nota del 30 settembre 2020.
La precisazione si è resa necessaria a seguito della sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 della Cassazione. Con tale pronuncia, è stato superato il precedente orientamento secondo cui, per i crediti di lavoro, la decorrenza non operava necessariamente in costanza di rapporto di lavoro, ritenendo che il lavoratore si potesse trovare in una condizione di “timore”, tale da indurlo a rinunciare ai propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso. Situazione psicologica che doveva essere valutata caso per caso dall'Autorità.
Secondo il Giudice di legittimità, le novità introdotte dalla L. 92/2012 e dal D.Lgs. 23/2015 hanno comportato, nei casi di licenziamento illegittimo, il passaggio da un'automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, ad un'applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili. La tutela reintegratoria, per effetto degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 23/2015 , ha acquisito ormai un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso. Pertanto, «il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (..) mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità», cosicché per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012 , il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c. , dalla cessazione del rapporto di lavoro. Resta escluso dall'applicazione di questo principio il rapporto di pubblico impiego.
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