Per la CTR Liguria, al caso di specie si applica il principio di intrasmissibilità delle sanzioni.
Con sentenza n. 621 del 18 luglio 2022, la CTR Liguria accoglie parzialmente l'appello proposto da un contribuente dichiarando non dovute le sanzioni irrogate sul principio dell'intrasmissibilità ai soci e al liquidatore delle sanzioni amministrative irrogate alla società estinta.
Secondo i Giudici, il caso in esame non...
Svolgimento del processo
Il sig. F, quale liquidatore di C, si opponeva all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate con recupero di costi ritenuti indebitamente detratti. Sosteneva che la società era stata cancellata dallo 07.08.2015 ed eccepiva, inoltre, numerose criticità dell'atto, fra le quali il difetto di sottoscrizione, la decadenza del potere di rettifica, la mancata allegazione di atti richiamati.
La C.T.P. riteneva che, ai sensi art. 28 comma 4 dlgs 175/2014, il potere di rappresentanza delle società estinte permanesse in capo al liquidatore per 5 anni dalla data di cancellazione. Quindi regolare la notifica dell'atto contro il quale era stato opposto ricorso quale liquidatore della C.
Sosteneva la validità della firma come da documentazione e che il liquidatore fosse al corrente degli atti cui faceva riferimento l'Ufficio. Corretto, quindi, il recupero fiscale.
Si appella la parte richiedendo che il giudice proponga dubbi di incostituzionalità dell'articolo sopra citato, pur se la Corte si era già espressa in merito. Non appare logica la sopravvivenza societaria a fronte dell'estinzione di ogni possibile organizzazione.
Dallo 07.08.2020 si ha la successione in capo ai soci, venendo anche a decadere il sig. F da liquidatore, non illimitatamente responsabili in presenza di una società di capitali. Contesta nuovamente che il rapporto di verifica sia privo di firma e di data. Ritiene incostituzionale l'aggio che viene a gravare solo su una parte dei contribuenti, i debitori tardivamente solventi, anzichè sulla totalità. L'art. 17 comma 1 dlgs 112/1999 non è stato ancora dichiarato incostituzionale ma, in attesa che si compia la riforma dell'aggio, il contribuente si è opposto in entrambi i gradi di giudizio. Il processo non può essere sospeso, (v. Corte Costituzionale 23/03/2015 n. 45), ma il giudice deve sollevare la questione di legittimità costituzionale rimettendola alla Corte.
Chiede le spese a carico dell'Ufficio nella stessa misura, senza riduzioni, esposta dallo stesso, + 4% previdenziale + cut , da liquidare al difensore antistatario.
Controdeduce l'Agenzia delle Entrate sostenendo la correttezza dell'emissione dell'avviso di accertamento nei confronti della persona giuridica, notificato alla persona fisica che lo rappresenta. Il sig. F ne aveva la rappresentanza per 5 anni. Respinge la mancanza di prova di collegamento fra attestazione di conformità del documento notificato all'originale informatico. Il funzionario attestante tale conformità era debitamente autorizzato. L'atto impositivo è regolarmente firmato e la firmataria aveva valida delega. Chiede conferma sentenza con vittoria di spese.
Motivi della decisione
La Commissione, valutato quanto apportato, ritiene che la sentenza impugnata debba esser parzialmente riformata.
Si considerano respinte tutte le eccezioni formali avanzate dalla parte, indimostrate e per le quali l'Ufficio ha dato valida prova di corretta applicazione, anche per quanto concerne la firma degli atti e l'attestazione di conformità del documento notificato.
Altrettanto correttamente l'atto è stato notificato al sig. F quale liquidatore e rappresentante per 5 anni della società cancellata.
Dallo 07.08.2020 è intervenuto il regime successorio per cui sono responsabili i soci, non più il liquidatore, non certo illimitatamente non dovendo neppure rispondere dei debiti societari con il proprio patrimonio personale ma nei limiti di quanto conferito. Se la società viene cancellata rispondono dei debiti nei limiti di quanto hanno ottenuto come liquidazione. La società per 5 anni anche se non più esistente può rispondere di eventuali contestazioni tributarie.
Le richieste di incostituzionalità avanzate dalla parte non possono esser proposte.
Per quanto concerne l'art. 28 comma 4 dlgs 175 del 21.11.2014 la Corte Costituzionale con sentenza 8.07.2020 n. 142 ha dichiarato non possibile la questione di legittimità costituzionale. Tale articolo consente la stabilizzazione degli atti dell'amministrazione, potendo quest'ultima effettuare le attività di controllo ed accertamento nonchè notificare i relativi atti direttamente all'originario debitore. Già in precedenza la Corte si era occupata di tale articolo annoverandolo fra quelle disposizioni orientate a preservare la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tributarie.
Per quanto riguarda l'aggio, con sentenza 120 del 10.06.2021 la Corte Costituzionale ha ulteriormente rigettato la questione di incostituzionalità dell'aggio del Riscossore demandando però al legislatore l'urgente riforma del settore che, in futuro, potrebbe portare all'annullamento dell'aggio, discriminatorio per i contribuenti e irragionevole nella sua formulazione.
Per quanto relativo alle sanzioni irrogate l'Ordinanza n. 29112 del 20.10.2021 ha ribadito che, per effetto dell'art. 2495 del c.c., a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, si verifica un fenomeno di tipo successorio in cui le obbligazioni passive si trasmettono ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.
A seguito dell'accertata estinzione della società le sanzioni amministrative a carico di quest'ultima per violazioni di norme tributarie non si trasmettono ai soci e al liquidatore, trovando fondamento anche nell'art. 8 dlgs 472/97 in merito all'intrasmissibilità della sanzione agli eredi.
Pertanto, in parziale riforma, si considerano annullate le sanzioni irrogate.
La riforma parziale della sentenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Commissione, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, determina non dovute le sanzioni irrogate. Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Spese compensate.