Rilevabile dunque d'ufficio sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti in qualunque stato e grado del processo.
La vicenda trae origine da un contratto preliminare vertente sull'acquisto di un immobile, a seguito del quale veniva promosso un procedimento arbitrale nei confronti della promittente venditrice per ottenere il trasferimento dell'immobile alla promissaria acquirente (nominata tale dal sottoscrittore del contratto preliminare) ovvero la risoluzione dell'accordo con...
Svolgimento del processo
La ricorrente A.R., nominata da L.M. promissaria acquirente di un appartamento sito in C., Via C. dei R., edificio X, primo piano, interno 4, in virtù di contratto preliminare in data 6/2/1995 stipulato tra esso L.M. nel ruolo di promissario acquirente e la D. V. C. s.p.a. quale promittente venditrice, promosse, in virtù della clausola compromissoria devolutiva di tutte le controversie alla cognizione di un collegio arbitrale, un procedimento arbitra le nei confronti di D.V. Costruzioni s.p.a. al fine di ottenere il trasferimento dell’immobile a suo favore ovvero la risoluzione del preliminare con condanna della società al risarcimento del danno. Il Collegio arbitrale con lodo in data 25/1/2008, dichiarata la propria competenza, accolse la eccezione di prescrizione avanzata da D.V. C. s.p.a. dei diritti nascenti dal contratto preliminare per decorso del termine decennale.
La decisione arbitrale venne impugnata dalla ricorrente A.R. davanti alla Corte di Appello di Napoli la quale, con sentenza nr. 1338/2012 rigettò l’impugnazione.
A seguito di ricorso in cassazione di A. R. avverso la predetta sentenza, questa Suprema Corte con sentenza 1099/2016 in data 21/1/2016 accolse il ricorso per violazione del principio del contraddittorio e cassò la sentenza impugnata.
Il giudizio venne riassunto davanti alla Corte di Appello di Napoli la quale accolse il giudizio rescindente e, dichiarato nullo il lodo arbitrale del 25/1/2008, rigettò il giudizio rescissorio e la domanda proposta dalla R. con parziale compensazione delle spese processuali.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione A. R. affidato a sette motivi.
Motivi della decisione
Con il primo e secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia nullità della impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 392 e 394 e 830 c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, nr.4, c.p.c., perché Corte di Appello di Napoli ha ritenuto, dopo aver annullato il lodo arbitrale e investita del giudizio della fase rescissorio, che la controversia dovesse essere decisa alla luce di tutte le difese e di tutta la produzione documentale prodotta nel giudizio arbitrale, nonostante la contumacia di una parte processuale, la D. V. C. s.p.a., che non si era costituita nel giudizio rescissorio. Così facendo la Corte distrettuale ha accolto l’eccezione di prescrizione decennale, pur in assenza di qualsiasi eccezione di merito avanzata dalla D.V. C. spa contumace nel giudizio rescissorio.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2944,2945 e 2946 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, nr.3, c.p.c., perché la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto che gli atti interruttivi della prescrizione, cioè in particolare l’atto di promovimento del procedimento arbitrale tendente alla risoluzione del contratto preliminare, era stato notificato dalla D. V. C. all’originario stipulante M. L. il 22 arile 2004, e cioè “ad un soggetto ormai del tutto estraneo alla vicenda contrattuale essendo avvenuta la electio della R. fin dall’anno 1995”.
Tale affermazione contrasta con il carattere non ricettizio ai fini della interruzione della prescrizione ex art.2944 c.c., principio stabilito da questa Corte, secondo il quale il riconoscimento del diritto ai fini interruttivi della prescrizione non ha natura negoziale né carattere ricettizio, ma richiede solo una manifestazione di consapevolezza dell’esistenza del debito, che può anche essere rivolta ad un terzo o ad una generalità di soggetti.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.2944,2945 e 2946 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, nr.4, c.p.c., perché la Corte di Appello di Napoli ha disatteso il principio di cui Sez.Un. 15661/200,5 secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti in qualunque stato e grado del processo. Pertanto il giudice territoriale avrebbe dovuto desumere la interruzione della prescrizione dalla consegna dell’immobile al promissario acquirente e dalla pacifica percezione dei frutti civili durante l’intero periodo ultradecennale di possesso dello stesso.
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all’art. 360, comma 1, nr.3, c.p.c., perché la Corte di Appello di Napoli non ha considerato la pacifica percezione dei frutti civili dell’immobile promesso in vendita durante l’intero periodo di possesso ultradecennale dello stesso da parte della ricorrente.
Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360, comma 1, nr.4, c.p.c. nullità della sentenza, perché la Corte di Appello di Napoli non si è pronunciata sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento avanzata fin dal giudizio arbitrale.
Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360, comma 1, nr.3, violazione e falsa applicazione degli artt.91,92 e 830 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c. perché la Corte di Appello di Napoli ha compensato per un terzo le spese di giudizio sebbene la R. nel giudizio rescindente sia stata interamente vittoriosa. Inoltre nel liquidare le spese non ha specificato quanto dovuto per compenso e quanto per spese nelle varie fasi di ciascun grado di giudizio.
E’ opportuno premettere che, come correttamente rilevato dal giudice a quo, il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d'Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.p.c. (Cass. n. 20880 dell'08/10/2010).
Correttamente la sentenza impugnata della Corte di Appello di Napoli ha ritenuto in via rescindente la nullità del lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale aveva considerato perentori i termini processuali.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto per il terzo e quarto motivo, rigettati i primi due motivi, assorbiti gli altri.
Infatti è vero che il giudizio di rinvio non è configurabile quale continuazione di quello in esito al quale è stata emessa la decisione impugnata, ma come una nuova, autonoma fase del giudizio. Ne consegue la necessità di una nuova costituzione delle parti, con l'osservanza delle norme relative a tale atto. Pertanto, la mancata costituzione di una di esse ne comporta la contumacia, anche se la stessa parte si era costituita nelle precedenti fasi del giudizio. (Sez. 1, Sentenza n. 15489 del 06/12/2000).
Tuttavia, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che si basa sull’art.394, comma 2, c.p.c., le domande ed eccezioni già proposte restano efficaci e attive, anche se proposte dal contumace in precedenza.
Invero gli effetti della contumacia dichiarata nel giudizio di rinvio trovano un limite espresso costituito dalla previsione dell'articolo 394, comma 2, del codice di procedura civile, che stabilisce, proprio per il giudizio di rinvio, che le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e cioè nel primo giudizio di appello. In particolare in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare ex novo il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate o acquisite al giudizio. Deriva da quanto precede, pertanto, che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande e alle eccezioni riproposte nel grado di appello e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno.
In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già risolute, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia ad abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio Cassazione civile, sez. III, 30/11/2015, n. 24336.
Per quanto sopra devono essere respinti il primo e secondo motivo di ricorso.
Risultano invece fondati il terzo e quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
A tal riguardo la ricorrente afferma che la Del Vecchio ha riconosciuto il suo diritto allorché ha promosso nel 2004 il primo giudizio arbitrale verso Maietta, lamentando il suo inadempimento del preliminare.
Occorre chiarire che ai fini dell'art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto può essere operato anche nei confronti di un terzo. (Sez. 3, Ordinanza n. 13606 del 19/05/2021). Ai fini della interruzione della prescrizione il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo, non ha natura negoziale, nè carattere recettizio, ma richiede soltanto, in chi lo compie, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito, che può essere rivolta ad un terzo, ovvero alla generalità dei soggetti. (Sez. 2, Sentenza n. 20878 del 27/10/2005. Nella specie, relativa all'obbligo di trasferire la proprietà di un immobile, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che non aveva esaminato l'argomentazione fondata sulla circostanza che il promittente venditore, nel giudizio contro di lui instaurato da altro soggetto per essere riconosciuto proprietario dello stesso immobile, si era difeso affermando in comparsa di risposta di essere obbligato a trasferire la proprietà del bene al ricorrente per cassazione).
Il quarto motivo è ugualmente fondato.
Infatti erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto tardiva l’eccezione di interruzione della prescrizione conseguente all’avvenuta consegna dell’immobile al M., benché la cosa risultasse ex actis, perché la ricorrente R. l’aveva eccepita con la prima conclusionale dinanzi alla Corte di appello. Al contrario deve essere esclusa la tardività della suddetta eccezione trattandosi di eccezione in senso lato, rilevabile quindi anche d’ufficio.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale); l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una contro-eccezione, qual è l'interruzione della prescrizione Sez. U, n. 15661 del 27/07/2005; conformi Sez. 3, n. 18602 del 05/08/2013; Sez. 6 - L, n. 14755 del 07/06/2018).
In considerazione di quanto sopra il ricorso è fondato e deve essere accolto per il terzo e quarto motivo, rigettati i primi due motivi, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigettati i primi due e assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.