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7 ottobre 2022
Apple e Amazon, il TAR Lazio annulla la maximulta Antitrust da oltre 100 milioni

Il Giudice amministrativo accoglie il ricorso delle big tech che lamentavano l'avvio tardivo del procedimento con il quale l'Antitrust aveva individuato un'intesa anticoncorrenziale.

La Redazione

Con sentenza n. 12507 del 3 ottobre 2022, il TAR Lazio ha accolto il ricorso delle due big tech Apple e Amazon disponendo l'annullamento della maximulta irrogatagli nel 2021 dall'Antitrust per una supposta intesa anticoncorrenziale. Per la precisione, si parla di euro 134.530.405 poi ridotta, a seguito di successiva rettifica per errore, ad euro 114.681.657.

La controversia trae origine da una clausola del contratto stipulato tra Apple e Amazon nel 2018, che riservava la vendita di prodotti Apple/Beats (prodotti Apple), tramite il marketplace, di Amazon ai c.d. Apple Premium Resellers (la categoria di rivenditori che, all'interno del sistema di distribuzione di Apple, soddisfa i più alti standard di qualità ed investimenti - APR). Secondo le big tech ricorrenti l'accordo serviva per «contrastare la contraffazione che affliggeva i marketplace online in generale e quello di Amazon in particolare».
In sede di ricorso, le big tech lamentano il tardivo avvio del procedimento Antitrust, «tenuto conto che l'Autorità ha deliberato l'avvio dell'istruttoria solo il 21 luglio 2020, a distanza di circa un anno e mezzo dalla segnalazione, e che nell'arco di tale lasso di tempo non sono state compiute attività di particolare complessità che giustificassero la dilazione».
Per il TAR Lazio il motivo è fondato. «Dall'esame dello svolgimento dei fatti – si legge tra le osservazioni del Giudice - si evince, pertanto, che l'Agcm avrebbe potuto acquisire tutte le informazioni necessarie per tratteggiare gli elementi-base dell'illecito e, quindi, decidere se avviare o meno la successiva fase istruttoria in un lasso di tempo molto più limitato di quello effettivamente decorso, durante il quale non risultano essere state compiute attività. Tale circostanza si pone in contrasto con il rispetto dei principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati. Deve aggiungersi che il mancato rispetto di un termine ragionevole per l'avvio del procedimento antitrust rappresenta un vulnus particolarmente grave … soprattutto in quelle fattispecie, come la presente, ove viene contestata l'esistenza di una intesa "per oggetto", in cui il tempestivo avvio dell'istruttoria è di fondamentale importanza per impedire il protrarsi dell'attività ritenuta non compatibile con le regole poste a tutela della concorrenza e a correggere tempestivamente le condotte illecite degli operatori».