Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
11 ottobre 2022
Procedimento disciplinare avvocato: è valida la notifica dell'atto di citazione alla residenza anagrafica e non allo studio?

Con la sentenza in commento, la Cassazione risponde al quesito. 

La Redazione
Il CNF accoglieva parzialmente il ricorso presentato da un'avvocatessa contro la sentenza emessa nei suoi confronti dal CDD in relazione ad alcuni illeciti disciplinari, rideterminando la sanzione della radiazione dall'albo applicatale in quella della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni tre.
 
Avverso tale decisione, la professionista ricorre in Cassazione deducendo la nullità della notifica dell'atto di citazione in giudizio e, conseguentemente, dell'intero procedimento disciplinare, nonché contestando l'affermazione secondo cui «la notificazione presso la residenza anagrafica (..) - in assenza di domicilio eletto - risulta senz'altro idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto non più né meno che quello presso il domicilio».
 
In particolare, nel caso in esame la notifica è avvenuta presso la residenza anagrafica della professionista, temporaneamente assente all'atto dell'accesso, con successiva spedizione della raccomandata informativa non ritirata entro il termine prescritto. Secondo la ricorrente, assumendosi l'ordine delle notifiche come tassativo, la notifica sarebbe quindi nulla, con conseguente travolgimento del relativo giudizio.
 
Con sentenza n. 29588 dell'11 ottobre 2022, la Corte di legittimità dichiara il motivo di ricorso infondato.
 
In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, è già stato affermato che «il procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell'Ordine svolgendo tale organo una funzione amministrativa di natura giustiziale». Di conseguenza, il vizio prospettato non può assurgere alla categoria della nullità propria del diritto processuale. Peraltro, anche in ambito processual-penalistico, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa ravvisarsi la nullità, essendo tale notificazione comunque idonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
 
Ciò presupposto, può senz'altro affermarsi che, così come stabilito dalla pronuncia del CNF impugnata, è considerata legittima, in assenza di elezione di domicilio, la notifica della citazione tramite Ufficiale giudiziario presso la residenza anagrafica della professionista e non presso il suo studio, in quanto la destinataria è stata comunque messa nella condizione di conoscere l'atto. La deviazione rispetto a quanto stabilito dalla norma regolamentare - ovvero che l'atto debba essere notificato presso lo studio professionale del destinatario del procedimento disciplinare - può comportare tutt'al più una mera irregolarità. Non si può dunque, così come paventato dalla ricorrente, far discendere la nullità dell'intero giudizio disciplinare di primo grado e della sentenza in questa sede impugnata che non avrebbe rilevato detto vizio.