Con la sentenza in commento, la Cassazione risponde al quesito.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza (ud. 22 febbraio 2022) 11 ottobre 2022, n. 29588
Svolgimento del processo
L'avv. A. S., instando in via cautelare per la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, ricorre per cassazione in forza di un solo motivo dinanzi alle Sezioni Unite della Corte avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense ( di seguito CNF) n. 123/2021, depositata 1'11 maggio :2021, notificata all'interessata, che ha parzialmente accolto il ricorso della S. avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Perugia, rideterminando la sanzione applicata in quella della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni tre, in luogo di quella della radiazione dall'albo, comminata in primo grado, in relazione all'illecito disciplinare contestatole, «per essersi resa colpevole di comportamenti non conformi alla deontologia professionale forense e con ciò violando il precetto di cui all'art. 9 del Codice Deontologico (dovere di probità, dignità decoro e indipendenza) nonché quello di cui all'art. 30 n. 1 e 2 C.D. (gestione denaro altrui), perché, operando quale legale dei signori Z. W. L. A. e di suo marito Z. ,1 mr, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava della somma di € 206.000; ella, infatti, aveva ricevuto dalle persone offese in più soluzioni l'importo complessivo di € 268.000 (€ 150.000 in data 20.11.2010 e € 70.000 in data 4/5 luglio 2011; € 42.000 in data 12 giugno 2012) per gestire al meglio le trattative finalizzate all'acquisto di alcuni terreni di proprietà della famiglia M., siti in (omissis), località (omissis), su cui gravava ipoteca a favore dell'istituto di credito S. Banca; ella aveva fatto versare il predetto importo su un conto corrente acceso a suo nome nell'interesse della signora W. L. A., tale somma solo in parte veniva effettivamente destinata agli esborsi convenuti, in particolare ella corrispondeva alla famiglia M. l'importo di € 24.000 e provvedeva a trattenere i suoi compensi pari a € 18.876; la somma residua pari a € 220.000 secondo gli impegni da lei formalmente assunti doveva essere impiegata per far fronte ai seguenti esborsi: € 20.000 da consegnare alla famiglia M., parte venditrice dei terreni; € 192.000 a favore dell'istituto di credito S. Banca per l'estinzione di una quota mutuo e € 8000 per le spese notarili e fiscali; ella tuttavia corrispondeva solo al pagamento di € 14.000 alla famiglia M.: l'importo residuo pari a € 206.000 veniva infatti destinato a spese personali. Con !"aggravante di aver cagionato un danno di rilevante gravità. Accertato in Perugia il 3 ottobre 2012».
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia non ha svolto difese.
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23, comma 8 - bis del ci.I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, del ci.I. 30 dicembre 2021, n. 228, poi convertito, con modificazioni, dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15, chiedendo rigettarsi il ricorso.
Non essendo stata fatta, secondo le succitate norme, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata decisa all'odierna camera di consiglio delle Sezioni Unite, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc:. civ.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 21 del regolamento proc. disc. n. 2/2014, nonché degli artt. 160 e 156 cod. proc. civ., nella parte in cuii la sentenza impugnata ha affermato che «la notificazione presso la residenza anagrafica dell'incolpata - in assenza di domicilio eletto - risulta senz'altro idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto non più né meno che quello presso il domicilio»; ciò in relazione alla notifica della citazione a giudizio dell'incolpata, la quale dunque, lamenta di avere appreso dell'avvenuta fase dibattimentale davanti al CDD di Perugia solo al momento della comunicazione del provvedimento sanzionatorio.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Va premesso che originariamente, dinanzi al CNF, la ricorrente aveva lamentato la violazione della norma primaria, l'art. 59 della I. n. 247 del 31 dicembre 2012, assumendo che la notifica della citazione a giudizio fosse avvenuta a mezzo di raccomandata AR e non a mezzo dell'Ufficiale giudiziario, come prescritto dalla citata norma.
2.1.1. La stessa ricorrente ha preso atto dell'erroneità della censura, in parte qua, sulla base di quanto accertato in fatto dalla decisione impugnata, che ha rilevato come detta notifica sia avvenuta per mezzo di Ufficiale giudiziario, secondo quanto previsto dalla succitata norma, riformulando quindi la censura come violazione dell'art. 21 del regolamento n. 2/14 del procedimento disciplinare, nella parte in cui prescrive che la notifica della citazione a giudizio avvenga presso lo studio professionale dell'incolpato.
2.2. Nella fattispecie in esame - ciò è pacifico in fatto – detta notifica è avvenuta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., presso la residenza anagrafica della S., temporaneamente assente all'atto dell'accesso, con successiva spedizione della raccomandata informativa non ritirata dalla destinataria entro il termine prescritto.
La ricorrente assume che dovendo assumersi l'ordine delle notifiche come tassativo, ciò comporterebbe la nullità della notifica e quindi del relativo giudizio, non essendo ella stata posta in condizione di essere presente al giudizio.
2.3. Tale assunto non può essere condiviso.
Osta, in primo luogo, alla categoria del preteso vizio come nullità, nella fattispecie non sanata avuto riguardo alla mancata partecipazione della S. davanti al CDD, il rilievo espresso dalla sentenza impugnata, conformemente alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo cui «[i]n tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, il procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell'Ordine svolgendo tale organo una funzione amministrativa di natura 9iustiziale» (cfr., più di recente, Cass., SU, 6 luglio 2021, n. 19030; Cass., SU., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., SU,. 10 luglio 2017, n. 16993), donde il vizio prospettato non può assurgere alla prospettata categoria della nullità propria del diritto processuale.
2.4. Peraltro, anche in ambito processuale, questa Corte, in sede penale (cfr. Cass. pen, sez. 4, 7 ottobre 2014, dep. 21 ottobre 2014, Brigante, in relazione a fattispecie relativa a notifica alla residenza anagrafica del difensore di fiducia anziché al domicilio eletto (studio professionale) ha escluso che possa ravvisarsi il vizio della nullità, essendo tale notificazione comunque idonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
Detta affermazione - che regge anche la motivazione della sentenza del CNF in questa sede impugnata, laddove, in assenza di elezione di domicilio, e in mancanza di previsione di sanzione alcuna, da parte della norma disciplinare, ha ritenuto legittima la notifica dell'atto di citazione presso la residenza anagrafica della professionista e non presso il suo studio - risulta viepiù corretta, avuto riguardo anche al fatto che la ricorrente ha impostato sul punto la propria difesa (cfr. pagg. 10-11 del ricorso) su argomenti incompatibili con la volontà di contestare quanto annotato nell'indice degli atti trasmessi, secondo cui, come riferito dalla stessa ricorrente, vi sarebbero state la cessazione dell'utilizzo dell'indirizzo PEC da parte dell'avv. S. e l'irreperibilità della stessa presso il domicilio dichiarato al COA di Perugia.
Ciò, dunque, determina che possa senz'altro affermarsi che la notifica tramite Ufficiale giudiziario alla residenza anagrafica della professionista e non al suo studio professionale abbia posto la destinataria in condizione di essere a conoscenza dell'atto.
2.5. La deviazione rispetto a quanto stabilito dalla norma regolamentare circa il fatto che detta notifica debba avvenire presso lo studio professionale del professionista destinatario del procedimento disciplinare comporta che al più essa possa essere ricondotta alla mera irregolarità (sull'irregolarità come categoria generale dell'ordinamento, si veda, più di recente, Cass., SU, 4 agosto 2018, n. 17533, in tema cli notifica a mezzo Ufficiale giudiziario territorialmente incompetente), senza, dunque, che possa da essa farsi discendere, come invocato dalla ricorrente, la nullità dell'intero giudizio disciplinare di primo grado e della sentenza in questa sede impugnata che non avrebbe rilevato detto vizio.
3. Il ricorso va, pertanto, rigiettato, ciò comportando l'assorbimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dal ricorrente in via cautelare.
4. Nulla è a statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto.