Il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo ora per allora, dunque prima della determinazione delle voci di costo da recuperare non si configura la possibilità di recupero, né la possibilità di esercitare il relativo diritto ex art. 2935 c.c..
L'attrice originaria conveniva in giudizio la società attuale ricorrente per sentire dichiarare non dovute le somme richieste per “partite pregresse/conguaglio” riguardanti il costo del servizio idrico integrato per gli anni 2005-2011.
A fronte della vittoria dinanzi al Giudice di Pace, la decisione veniva impugnata dinanzi al Tribunale di Sassari, il quale...
Svolgimento del processo
-emerge dalla sentenza impugnata che M.F. convenne in giudizio la s.p.a. A. per sentir dichiarare non dovute le somme richieste per "partite pregresse/conguaglio" concernenti il costo del servizio idrico integrato per gli anni dal 2005 al 2011 e che, intervenuta la cessazione della materia del contendere in relazione alla fattura del 30 novembre 2016, perché pagata dall'attrice, il giudice di pace, affermata la propria giurisdizione, dichiarò non dovute le somme;
- il tribunale di Sassari ha ribadito la sussistenza della giurisdizione ordinaria, in base alla considerazione che il giudizio verte non già sulla legittimità degli atti di determinazione della tariffa, bensì sulla spettanza delle somme in questione, ha accolto l'eccezione di prescrizione quanto ai conguagli richiesti per gli anni anteriori al 2011, trattandosi di integrazioni delle tariffe, e ha ritenuto dovuta la somma richiesta per il solo anno 2011, che ha comunque ritenuto da compensare con quanto già versato;
- contro questa sentenza propone ricorso la s.p.a. A. per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e illustra con memoria, cui non v'è replica.
Motivi della decisione
- quanto all'istanza di riunione e di fissazione in pubblica udienza, si richiama e si ribadisce quanto già stabilito con decreto del Primo Presidente del 5 settembre 2022;
- il primo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 133, comma 1, lett. e), del c.p.a., là dove il tribunale ha qualificato come meramente patrimoniale la pretesa in questione, e ha per conseguenza affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria, in luogo di quella amministrativa, è infondato;
- la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua contesti l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce difatti una controversia relativa al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (Cass., sez. un., n. 4584/06; coerente, sez. un., n. 8035/11.);
- la controversia ha dunque effettivamente natura esclusivamente patrimoniale, perché non presenta connessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico destinato alla soddisfazione di un interesse generale e, per conseguenza, non investe il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera, ma solo l'esecuzione della singola prestazione contrattuale;
- col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c., 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/06, 9 della direttiva n. 2000/60/CE, 21, commi 13, e 19 del d.l. n. 201/11, come convertito, 10 del d.l. n. 70/11, come convertito, 3 del d.p.c.m. 22 luglio 2012, nonché della delibera n. 643/2013/R/idr della A., della delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell'ente d'ambito della Sardegna, nonché del regolamento del servizio idrico integrato, là dove il giudice d'appello ha dichiarato la prescrizione in relazione alle annualità anteriori al 2011, benché le tariffe, comprensive degli importi richiesti a titolo di partite pregresse, fossero state determinate soltanto con le richiamate delibere;
- il motivo è fondato;
- la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, a norma del quale «Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»;
- la disposizione, ha sottolineato la Corte di giustizia (con sentenza in causa C-686/15, Zeljka Klafurié), è intesa all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica generale cli recupero di detti costi, alla luce, in particolare, del principio in base al quale chi inquina paga: gli Stati membri devono dunque provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo alla realizzazione degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva n. 2000/60;
- a tal fine, la direttiva in questione dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, la quale preveda che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una parte variabile calcolata in funzione del volume di acqua effettivamente consumato dall'interessato, ma anche una parte fissa non correlata a tale volume (Corte giust., causa C-686/15, cit.);
- nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato a seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha quindi disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»;
- l'art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. con l. n. 106/11, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, poi soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A, « ...predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia ... », poi attuato con le delibere richiamate;
- in questo contesto, la nozione stessa di "recupero" dei costi, in cui si sostanzia il "conguaglio", implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato;
- il che comporta che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c.;
- d'altronde, ammettere l'assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne l'incidenza e, quindi, escluderne la concreta possibilità di recupero;
- la sentenza impugnata si rivela quindi erronea, in quanto ha fatto decorrere il termine di prescrizione dei costi oggetto di conguaglio prima che questi fossero determinati dalle autorità amministrative;
- il motivo va quindi accolto e la sentenza va cassata in relazione al profilo corrispondente, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Sassari in diversa composizione, in applicazione del seguente principio di diritto:
"In tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo ora per allora, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c.".
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Sassari in diversa composizione.