Se il processo è stato programmato da remoto, la parte che non si è potuta collegare al link della piattaforma Teams per partecipare all'udienza ha l'onere di segnalare tempestivamente la presenza di problemi tecnici impeditivi della connessione, anche per ottenere la rimessione in termini.
Il Tribunale per i Minorenni accoglieva il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica disponendo il rientro della minore in Marocco, luogo da cui sarebbe stata abusivamente sottratta. La permanenza in Italia della piccola, infatti, era stata troppo breve per poter integrare l'ipotesi della residenza abituale, oltre al fatto che l'allontanamento era avvenuto contro la volontà del...
Svolgimento del processo
Considerato:
Il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, su ricorso della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 25 Ottobre 1980, a tutela della minore A. M. F., nata in Marocco il (omissis), figlia di A. G. e M. I., accoglieva il ricorso proposto dalla procura disponendo il rientro della minore in Marocco, nel luogo da cui sarebbe stata abusivamente sottratta;
il primo Giudice rilevava che la residenza abituale della minore, non contestata dal resistente, era il Marocco presso i genitori con i quali ivi viveva fin dal giugno 2019, come era confermato dalla madre ed emergeva anche dalla documentazione in atti (nonché dalle dichiarazioni resa dai genitori).
Sottolineava che la sua permanenza in Italia era stata troppo breve per poter integrare l’ipotesi della residenza abituale.
Affermava che l’allontanamento era avvenuto contro la volontà del padre, evidenziando in proposito che A. aveva immediatamente adito le competenti Autorità per denunciare la scomparsa della figlia ed attivato la procedura per il suo rimpatrio e che dall’istruttoria svolta non erano emersi elementi idonei a dimostrare che il ritorno della bambina in Marocco potesse comportare fondati e gravi rischi specificamente indicati nella Convenzione del 1980.
Avverso tale decreto la signora I. M. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, il sig. G. A..
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3 – la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 315-bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, art. 13, comma 2, della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 e art. 11 comma 2 del Regolamento Unione Europea n. 2201/2003 per mancato ascolto del minore, anche in considerazione dell’eventuale opposizione del minore al rimpatrio e della valutazione del livello di integrazione raggiunto nel nuovo ambiente.
Con il secondo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3 c.p.c. per avere il giudice di merito effettuato una non consentita comparazione tra i due genitori in relazione alla loro capacità parentale ed al peso delle rispettive versioni dei fatti.
Con il terzo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento - art. 360 c.p.c. n. 4 per avere la Corte di appello mancato di attivare la piattaforma Teams e aver considerato ininfluente tale collegamento TEAMS, in violazione del principio del contraddittorio fra le parti.
Per ragioni di priorità logico giuridica va esaminato quest’ultimo motivo di ricorso, perché denunciante una lesione del principio costituzionale del giusto processo.
Lamenta il difensore di parte ricorrente di aver tentato di collegarsi al link della piattaforma team trasmessa dall’Ufficio giudiziario e, non essendovi riuscito, di aver cercato di segnalare il problema alla cancelleria senza successo ma di avere inviato, dopo circa un’ora dall’orario fissato per la celebrazione dell’udienza, una pec alla cancelleria del seguente tenore:” Ecc.mo Magistrato, purtroppo sono ancora in attesa di partecipare all’udienza, dopo essermi collegata al link sotto richiamato. La Cancelleria però mi ha appena comunicato che il procedimento è stato discusso. Ciò premesso chiedo di poter ricevere copia del verbale e di essere autorizzato a depositare note conclusive nel termine che vorrete assegnarmi”.
Richiesta questa che, sebbene allegata agli atti di causa (doc 4), era rimasta senza esito.
Ciò posto, ritiene la Corte che l’invio della pec alla cancelleria del giudice, avvenuta a breve distanza (appena un’ora) dall’orario fissato per la celebrazione dell’udienza (circostanza di cui si dà atto nel provvedimento qui impugnato) rientri in quell’arco di tempo necessario al difensore per mettere in atto tutte le iniziative necessarie alla soluzione dell’inconveniente, segnalandolo dapprima alla cancelleria e successivamente, per essere rimasta senza esito, trasmettendo una e-mail come ultimo avviso della consumata irregolarità.
Occorre peraltro evidenziare che, nel caso di specie, l’udienza era stata fissata per la discussione e quindi costituiva per la parte l’unica possibilità di sottoporre le proprie, come le altrui dichiarazioni, alla dialettica del contraddittorio. Si tratta, infatti, di dichiarazioni concernenti la figlia minore di entrambi e perciò attinenti ad alcuni aspetti della delicata vicenda, avanzando eventualmente istanze istruttorie in un procedimento che, sebbene caratterizzato da una certa speditezza, ha quale precipuo obbiettivo la tutela – altrimenti non più possibile - del minore.
La mancata risposta alla doglianza di mancato accesso al contraddittorio, segnalata in tempi brevi e con immediatezza, si è certamente tradotta in una lesione del diritto di difesa non essendo stato consentito al difensore la possibilità di inoltrare note scritte come richiesto.
Né appare condivisibile l’affermazione riportata nel decreto secondo cui ogni circostanza rappresentata nell’udienza dall’A. sarebbe stata già oggetto di ricorso introduttivo e avversata dalla resistente con memoria difensiva.
Scopo dell’udienza di discussione è consentire a ciascuna parte di rappresentare i fatti delicati di cui si controverteva (e di rilevarne la credibilità nel fuoco del controesame) e a ciascun difensore di sviluppare ed integrare, nella dialettica processuale, le ragioni poste dalle parti a fondamento dei rispettivi atti difensivi, finalità che deve essere salvaguardata a garanzia del principio del contradditorio.
In ragione dell'operata disamina, deve pertanto accogliersi il terzo motivo di ricorso, in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di processo programmato da remoto, la parte che non si sia potuta collegare al link della piattaforma team appositamente trasmesso dall’ufficio giudiziario ai fini della celebrazione dell’udienza a distanza ha l’onere di segnalare tempestivamente la sussistenza dei problemi tecnici impeditivi della connessione anche al fine di ottenere la rimessione in termini; ai fini della rimessione in termini, bisogna tener conto anche dei tempi tecnici ordinariamente occorrenti al difensore per la pertinente iniziativa dopo gli eventuali contatti avuti con la cancelleria, attesa la preminente necessità di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di colui che adduca, con una certa immediatezza, di non aver potuto prendere parte all’udienza”. Il primo e secondo motivo restano assorbiti.
In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del motivo accolto e la causa deve essere rinviata, anche per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, al Tribunale per i Minorenni di L’Aquila in diversa composizione.
In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M
La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti il primo e secondo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, al Tribunale per i Minorenni di L’Aquila in diversa composizione;
dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.