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14 ottobre 2022
Regime forfetario: l’imposta di bollo addebitata al cliente rientra tra i ricavi o compensi?

La fattispecie all'esame dell'Agenzia delle Entrate riguarda l'inclusione tra i ricavi o i compensi dell'importo dell'imposta di bollo addebitato in fattura dall'emittente e la conseguente imponibilità fiscale ai fini della determinazione del reddito nell'ambito del regime forfetario.

La Redazione

Con la risposta n. 428/2022, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un'istanza proveniente da un contribuente che si è avvalso del regime forfetario e che chiedeva chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 64, L. n. 190/2014 e dell'art. 22 d.P.R. n. 642/1972, con specifico riguardo all'assoggettabilità o meno a tassazione dell'imposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti.
Secondo l'istante, l'importo del bollo addebitato sulle fatture emesse non può rientrare nella nozione di “ricavo o compenso” poiché non concerne specificamente la remunerazione delle prestazioni rese al cliente e a tal fine richiama la disciplina dell'imposta di bollo nella parte relativa alla solidarietà passiva nel pagamento in capo a tutti coloro che abbiano fatto uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine, dunque non sussisterebbe un obbligo esclusivo di pagamento del bollo a carico dell'emittente della fattura.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che sulla base della normativa vigente, le fatture emesse non devono recare l'addebito dell'imposta, essendo le fatture soggette all'imposta di bollo sin dall'origine, cioè al momento della loro formazione. In particolare è stabilito che si assoggetta fin dall'origine all'imposta anche la fattura quando la somma indicata supera i 77,47euro e non è soggetta ad IVA.
Del resto, con la circolare n. 9/E del 2019, l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che le spese sostenute nello svolgimento dell'attività di impresa, arte o professione rilevano in base a una percentuale di redditività attribuita in via presuntiva all'attività effettivamente esercitata.
Ciò chiarito, l'Ente evidenzia che nonostante il d.P.R. n. 642/1972 stabilisca la solidarietà del debito da parte di chi emette la fattura e del committente, l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è posto a carico di chi consegna ovvero spedisce il documento poiché, come già chiarito, per tali atti l'imposta di bollo è dovuta ab origine. Ciò posto, il prestatore d'opera potrebbe richiedere al cliente il rimborso dell'imposta e in tale ipotesi il riaddebito diverrà parte integrante del suo compenso risultando, dunque, assimilato ai ricavi e concorrendo al calcolo ai fini della determinazione forfetaria del reddito.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 L. n. 190/2014.

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