La fattispecie all'esame dell'Agenzia delle Entrate riguarda l'inclusione tra i ricavi o i compensi dell'importo dell'imposta di bollo addebitato in fattura dall'emittente e la conseguente imponibilità fiscale ai fini della determinazione del reddito nell'ambito del regime forfetario.
Con la risposta n. 428/2022, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un'istanza proveniente da un contribuente che si è avvalso del regime forfetario e che chiedeva chiarimenti in merito all'interpretazione dell'
Secondo l'istante, l'importo del bollo addebitato sulle fatture emesse non può rientrare nella nozione di “ricavo o compenso” poiché non concerne specificamente la remunerazione delle prestazioni rese al cliente e a tal fine richiama la disciplina dell'imposta di bollo nella parte relativa alla solidarietà passiva nel pagamento in capo a tutti coloro che abbiano fatto uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine, dunque non sussisterebbe un obbligo esclusivo di pagamento del bollo a carico dell'emittente della fattura.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che sulla base della normativa vigente, le fatture emesse non devono recare l'addebito dell'imposta, essendo le fatture soggette all'imposta di bollo sin dall'origine, cioè al momento della loro formazione. In particolare è stabilito che si assoggetta fin dall'origine all'imposta anche la fattura quando la somma indicata supera i 77,47euro e non è soggetta ad IVA.
Del resto, con la
Ciò chiarito, l'Ente evidenzia che nonostante il
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, sulla base di quanto disposto dall'art. 4