Svolgimento del processo
Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza dell'8/2/2022, ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PUBBLICO MINISTERO del TRIBUNALE di NAPOLI in data 22/12/2021 di n. 2547 costumi (omissis) nei confronti della società (omissis) s.r.l. unipersonale in relazione ai reati cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.
1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) (omissis) in qualità di terzo interessato e socio unico della società (omissis) s.r.l. che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 474 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione del Tribunale quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sarebbe errata. Nel caso di specie, infatti, non ci sarebbe stata alcuna contraffazione del marchio della(omissis) in quanto sui costumi di (omissis) era regolarmente apposto il marchio dell (omissis) s.r.l., né, d'altro canto, la realizzazione di un costume con le fattezze del supereroe, personaggio di fantasia, non sarebbe identificativa di alcun produttore e a nulla rileverebbe la registrazione del personaggio nel sistema EUIPO. La stessa esperta della (omissis) , inoltre, non avrebbe confermato che c'era una contraffazione ma si sarebbe semplicemente limitata a segnalare che i prodotti non sono originali.
1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 253 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che dalla motivazione del Tribunale risulterebbe che il provvedimento è stato emesso per un mero sospetto di contraffazione e che il sequestro probatorio non è consentito per finalità esplorative.
2. In data 27 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. V. S., ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
1. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli in data 22 dicembre 2022 ha convalidato il sequestro d'urgenza operato dall'UPF Dogane di(omissis) Sezione Antifrode e ha disposto il sequestro probatorio di 2547 costumi da (omissis) nei confronti della società importatrice (omissis) s.r.l. unipersonale.
A seguito del sequestro la rappresentante legale della società è stata iscritta nel registro notizie di reato ed è sottoposta a indagini per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.
Avverso il decreto di sequestro ha presentato richiesta di riesame il sig. (omissis), socio unico dell (omissis) s.r.l. unipersonale, che il Tribunale ha rigettato.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa di (omissis) per motivi indicati.
Il ricorso è inammissibile in quanto presentato da soggetto non legittimato.
L'art. 354 cod. proc. pen. prevede che avverso il decreto di sequestro probatorio possano proporre richiesta di riesame, e conseguentemente ricorso per cassazione, sempre che ne abbiano concreto interesse, la persona sottoposta
a indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che ha diritto alla restituzione delle stesse.
(omissis) benché sia socio unico della (omissis) s.r.l. unipersonale, proprietaria dei beni, in assenza di una rappresentanza formale della società, non risulta essere il soggetto giuridico titolare del diritto alla restituzione di quanto in sequestro né, d'altro canto, lo stesso ha dedotto di avere un altro interesse concreto in tal senso, tanto che allo stato non può neanche in astratto essere qualificato come terzo interessato (Sez. 6, n. 15933 del 08/04/2015, Piccolo, Rv. 263085 - 01).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.