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17 ottobre 2022
Le condizioni di esercizio dei condhotel in Lombardia
Dal 15 ottobre 2022 si applica in Lombardia il regolamento delle attività di condhotel avviate in immobili esistenti aventi destinazione ricettiva di albergo o hotel o di residenza turistico-alberghiera.
La Redazione
La Regione Lombardia con regolamento regionale dell'11 ottobre 2022, n. 7 (B.U.R. Lombardia Suppl. 14 ottobre 2022) ha approvato le condizioni di esercizio dei condhotel e degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lett. a), b), g), l) della Legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, nel rispetto delle disposizioni del d.P.C.M. 22 gennaio 2018, n. 13.

precisazione

Il presente regolamento si applica alle attività di condhotel avviate in immobili esistenti aventi destinazione ricettiva di albergo o hotel o di residenza turistico-alberghiera di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a) e b) della Legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27.



Definizione di CondHotel


Il condhotel è un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.

Caratteristiche generali


Per quanto riguarda le condizioni di esercizio del condhotel, l'art. 4 e il comma 2 dell'art. 5 del d.P.C.M. n. 13/2018 prevedono che la gestione unitaria di esso debba garantire: la presenza di almeno 7 camere; rispetto della percentuale massima delle unità abitative ad uso residenziale pari al 40% della superficie netta destinata alle camere; presenza di portineria (reception) unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, sia in qualità di ospiti dell'esercizio alberghiero, sia di proprietari di o di residenti nelle unità abitative a uso residenziale; gestione unitaria e integrate dei servizi di condhotel e delle camere; esecuzione di un intervento di riqualificazione edilizia all'esito del quale venga riconosciuta all'esercizio alberghiero una classificazione minima di 3 stelle; rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale ai sensi dell'art. 24, d.P.R. n. 380/2001. Le Regioni, con propri provvedimenti, disciplinano le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività dei condhotel nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente decreto.

Classificazione e contratti


Premesso ciò, il regolamento della Regione Lombardia prevede che la classificazione dei Condhotel avviene in base alle seguenti disposizioni:
  • per i servizi e le dotazioni delle parti comuni e per le dotazioni e i requisiti delle camere si applicano gli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione di cui all'allegato A del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 5;
  • per le unità abitative ad uso ricettivo e ad uso residenziale si applicano gli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione di cui all'allegato C del regolamento regionale di cui alla lettera a).
  • I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale ubicate in un Condhotel sono regolati dalla normativa nazionale in materia

precisazione

In conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del d.P.C.M n. 13/2018 e secondo quanto disciplinato dalle previsioni del contratto di trasferimento, l'utilizzo delle unità abitative ad uso residenziale deve essere compatibile con la gestione unitaria del condhotel, in quanto il gestore è l'unico soggetto titolato alla ricettività turistica all'interno della struttura adibita a condhotel. 



Modifica della destinazione d'uso dell'immobile


I mutamenti della destinazione d'uso dell'immobile finalizzati all'esercizio dell'attività di Condhotel sono soggetti alla disciplina urbanistica di cui all'articolo 51 della L.R. n. 12/2005 ed agli adempimenti procedurali previsti dall'articolo 52 della stessa Legge. Ai fini dell'applicazione della disciplina sui Condhotel, per superficie netta si intende la superficie utile, ovverosia la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, come definita dell'allegato B) della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2018 - n. XI/695.

Avvio dell'attività e contrassegni indentificativi 


L'avvio dell'attività di Condhotel è disciplinato ai sensi dell'articolo 38, comma 1 della L.R. n. 27/2015. In particolare, il Condhotel dovrà avere un contrassegno identificativo con particolari elementi: logo distintivo; marchio di Regione Lombardia; logo di promozione «inLombardia»; logo eventuale della zona o del percorso turistico; livello di classificazione.
I contrassegni identificativi devono essere riprodotti a cura dei titolari dell'attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con delibera di Giunta. Gli stessi devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale delle strutture ricettive e non costituiscono messaggio pubblicitario.

precisazione

Il gestore unico è soggetto ai controlli ed alle sanzioni di cui agli articoli 39 (Vigilanza e sanzioni di competenza del comune) e 40 (Vigilanza e sanzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano) della L.R. n. 27/2015. 

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