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Il presente regolamento si applica alle attività di condhotel avviate in immobili esistenti aventi destinazione ricettiva di albergo o hotel o di residenza turistico-alberghiera di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a) e b) della Legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27. |
Definizione di CondHotel
Il condhotel è un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.
Caratteristiche generali
Per quanto riguarda le condizioni di esercizio del condhotel, l'
Classificazione e contratti
Premesso ciò, il regolamento della Regione Lombardia prevede che la classificazione dei Condhotel avviene in base alle seguenti disposizioni:
- per i servizi e le dotazioni delle parti comuni e per le dotazioni e i requisiti delle camere si applicano gli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione di cui all'allegato A del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 5;
- per le unità abitative ad uso ricettivo e ad uso residenziale si applicano gli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione di cui all'allegato C del regolamento regionale di cui alla lettera a).
- I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale ubicate in un Condhotel sono regolati dalla normativa nazionale in materia.
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In conformità alle previsioni di cui all' |
Modifica della destinazione d'uso dell'immobile
I mutamenti della destinazione d'uso dell'immobile finalizzati all'esercizio dell'attività di Condhotel sono soggetti alla disciplina urbanistica di cui all'articolo 51 della L.R. n. 12/2005 ed agli adempimenti procedurali previsti dall'articolo 52 della stessa Legge. Ai fini dell'applicazione della disciplina sui Condhotel, per superficie netta si intende la superficie utile, ovverosia la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, come definita dell'allegato B) della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2018 - n. XI/695.
Avvio dell'attività e contrassegni indentificativi
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Il gestore unico è soggetto ai controlli ed alle sanzioni di cui agli articoli 39 (Vigilanza e sanzioni di competenza del comune) e 40 (Vigilanza e sanzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano) della L.R. n. 27/2015. |