Anche se non si configura un litisconsorzio necessario di tutti gli ascendenti, gli stessi possono essere tutti chiamati in giudizio a concorrere al mantenimento dei nipoti nel caso di impossibilità dei genitori.
La vicenda trae origine dall'ordine giudiziario imposto a carico degli ascendenti diretti dell'obbligato di versare una quota parte della somma dovuta da quest'ultimo a titolo di assegno di mantenimento alla ex compagna, considerando che il padre del piccolo era da tempo inadempiente all'obbligo ed i redditi percepiti dalla madre non erano sufficienti al...
Svolgimento del processo
1 R.P., in proprio e quale erede del defunto coniuge C.L., propose ricorso in opposizione averso decreto ex art 148 cc ( divenuto art. 316 bis cc a seguito dell’entrata in vigore dell’art 4 d.lvo 154/2013) del 29/10/2010, con il quale il Tribunale di Velletri pose a carico di C.L. e R.P. (ascendenti paterni) il pagamento, in favore di C.S., della somma di € 200,00 mensili, quale quota parte della somma di € 350,00 posta a carico di C.G., padre del minore G., domiciliato presso la madre, a titolo di contributo al mantenimento di G.. L’ordine giudiziario nei confronti degli ascendenti diretti del padre del minore si era reso necessario in quanto C.G. da tempo si era reso inadempiente nel pagamento dell’assegno per il contributo al mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale e i redditi percepiti dalla madre non erano sufficienti al mantenimento del minore.
2 Il Tribunale rigettò il ricorso e la Corte di Appello di Roma adita da R.P. ha respinto il reclamo osservando: a) che, essendo stato proposto oltre i termini previsti dall’art 148 3° comma cc, il ricorso andava qualificato come istanza di modifica e revoca delle condizioni economiche regolamentate da decreto sicché, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, non poteva estendersi il contraddittorio anche a P.G., madre di C.S., rimasta estranea procedimento conclusosi con l’emissione del decreto ex art 148 cpc non tempestivamente opposto; b) che le condizioni economiche della C. erano rimaste pressocchè immutate in quanto il lieve incremento reddituale era stato compensato dalle maggiori esigenze materiali connaturate alla crescita del minore; c) che la situazione economica della reclamante non era peggiorata avendo la stessa incrementato il già cospicuo patrimonio immobiliare a seguito della morte del marito e della mancata accettazione dell’eredità paterna da parte del figlio G.
4 R.P. ricorre per Cassazione affidandosi a due motivi illustrati con memoria. C.S. ha svolto difese depositando controricorso mentre è rimasto intimato C.G..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo R.P. denuncia la violazione degli artt. 316 bis cc ,2697 cc 112 e 115 cpc nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 e 5 cpc; si sostiene che, promosso da parte della ricorrente il giudizio di modifica e/o revoca provvedimento con il quale veniva imposto agli ascendenti l’obbligo di contribuzione per il mantenimento del nipote, la resistente avrebbe dovuto proporre domanda riconvenzionale o appello incidentale per affermare il diritto all’assegno a carico dei nonni paterni. Si duole inoltre la ricorrente della non corretta valutazione da parte della Corte delle condizioni economico-patrimoniali di C.S..
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 148 cc (ora 316 bis cc) e dell’art 102, in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc per aver la Corte di Appello omesso ogni statuizione sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della nonna materna P.G.
2 Ritiene il Collegio che la questione di diritto posta nel secondo motivo dal ricorso presenti rilevanza nomofilattica e che, in assenza di precedenti specifici, sia opportuna la decisione in pubblica udienza ex art. 375, secondo comma, cod. proc.civ..
2.1 La norma di riferimento è l’art 316 bis cc (che ha sostituito senza modifiche l’art 148 cc) a tenore del quale quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
2.2 La giurisprudenza che si formata su tale disposizione ha affermato che l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cass. 10419/2018, 19015/2011, 20509/2010 e 3402/1995)
2.3 Dunque l’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economico (Cass. 251/2002).
2.4 Se così è, pur non potendosi configurare sul piano processuale un rapporto di litisconsorzio necessario di tutti gli ascendenti, gli stessi ben possono essere tutti chiamati in giudizio a concorrere, ricorrendo i presupposti di legge, al mantenimento dei nipoti nel caso di impossibilità volontaria o non dei genitori involgendo l’obbligo di mantenimento su tutti gli ascendenti di pari grado
2.5 Nel caso di specie è pacifico che nell’originario procedimento solo ai nonni paterni è stato imposto di fornire al genitore che provvedeva a mantenere il minore i mezzi necessari (nella forma del versamento di parte del contributo al mantenimento che avrebbe dovuto essere corrisposto dal coniuge) per l’adempimento dei doveri nei confronti del figlio.
2.6 Si tratta di provvedimento che, come riconosciuto dal decreto della Corte di Appello, pur passato in giudicato è sempre soggetto ad istanza di tutti i soggetti interessati (figli coniugi e ascendenti debitori) a revisione per sopravvenuti motivi.
2.7 La Corte sulla domanda della reclamante nonna paterna di estensione dell’obbligo di versamento del contributo al mantenimento del nipote anche alla nonna materna, con conseguente istanza di chiamata in causa di quest’ultima, ha disatteso tali richieste sul presupposto della mancata partecipazione all’originario giudizio dell’ascendente materno.
2.7 La questione giuridica meritevole di essere approfondita riguarda, quindi, la possibilità della parte coinvolta nella vicenda familiare relativa all’assegno per il mantenimento del figlio minore ( quale è l’ascendete tenuto a contribuire per il mantenimento del minore) di proporre domanda di revisione della decisione che gli ha imposto il versamento del contributo deducendo circostanze relative alla ripartizione del carico anche nei confronti dell’ascendente di parte materna che non ha partecipato al procedimento sfociato nel provvedimento di cui si chiede la modifica.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.