Il dissequestro temporaneo riguarda solamente le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, dunque eventuali questioni ad esso relative devono proporsi in sede di incidente di esecuzione.
Il Tribunale di Nola accoglieva l'istanza di revoca del provvedimento di dissequestro temporaneo con cui l'indagato era stato autorizzato ad eseguire opere di demolizione del manufatto abusivo e al ripristino dello stato dei luoghi. L'opposizione al provvedimento era stata proposta dal Comune nelle vesti di terzo proprietario del bene, il quale aveva evidenziato che le...
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Nola, con ordinanza del 11 febbraio 2022, ha accolto - previa riqualificazione in opposizione a decreto di dissequestro temporaneo - l'istanza di revoca del provvedimento di dissequestro temporaneo, con il quale l'indagato A.M. era stato autorizzato all'esecuzione di opere di demolizione del manufatto abusivo e al ripristino dello stato dei luoghi. L'opposizione al suddetto provvedimento era stata proposta ai sensi dell'articolo 667 comma 4 cod. proc. pen. dal Comune di C., quale terzo proprietario del bene, il quale aveva evidenziato che le opere autorizzate dal giudice con il provvedimento di dissequestro temporaneo non avrebbero potuto essere eseguite, in quanto non conformi alla normativa urbanistica e all'ordine di demolizione. Comunicava che la CILA presentata presso l'Ufficio Tecnico dall'indagato era stata dichiarata irricevibile.
2.1. Ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di revoca del provvedimento di dissequestro temporaneo A.M., il quale deduce violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., in quanto il procedimento di opposizione ha avuto ad oggetto un provvedimento non irrevocabile o passato in giudicato. Rileva, a conferma di ciò, che la medesima istanza di revoca è costituita da una mera comunicazione di carattere amministrativo che il giudice ha inteso qualificare come opposizione all'esecuzione ed evidenzia la contemporanea pendenza del giudizio di merito. Non sarebbe quindi legittimo il ricorso alla procedura di incidente di esecuzione, non vertendosi nella fase esecutiva, posto che l'ordinanza di dissequestro temporaneo, stante appunto la sua temporaneità, non ha assunto carattere di provvedimento definitivo.
2.2. Con altro motivo di ricorso eccepisce la nullità dell'incidente di esecuzione per nullità assoluta del contestuale procedimento di merito pendente a causa della mancata notifica al difensore della citazione a giudizio.
2.3. Inoltre il ricorrente eccepisce l'incompetenza del giudice adito a provvedere alla revoca dell'ordinanza di dissequestro, essendo competente il Tribunale del riesame, a seguito di impugnazione ex art. artt. 309 e/o 310 cod.proc.pen..
2.4. Infine deduce carenza di legittimazione del Comune di C., parte civile nel procedimento di merito, deducendo che il termine di novanta giorni entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla demolizione, da cui discende l'effetto della acquisizione del bene al patrimonio comunale, non si fosse ancora maturato al momento della presentazione dell'istanza di revoca da parte del Comune. Il ricorrente aveva infatti chiesto la sanatoria in data 18/10/2021, mentre la notifica dell'ingiunzione a demolire è del 2/09/2021. Quindi, in attesa della deliberazione sull'istanza di sanatoria, il termine si sarebbe dovuto ritenere sospeso, conformemente alla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2.1. In ordine alla prima doglianza, alla correlata questione sulla competenza del Tribunale del Riesame e alla nullità dell'incidente di esecuzione, si rileva che, in tema di sequestro preventivo di immobile abusivo, la figura del cd. "dissequestro temporaneo", al pari dell'autorizzazione temporanea ad accedere ai luoghi sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, non attiene alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura, ma alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, consentendo esclusivamente l'ingresso momentaneo nel bene secondo rigorose modalità prestabilite, con la conseguenza che eventuali questioni ad esso relative vanno proposte in sede di incidente di esecuzione. (Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018 Cc. (dep. 30/08/2018 Rv. 273753 - 01). Pertanto, la figura del "dissequestro temporaneo", al di là del nome, ha il solo scopo di consentire il momentaneo accesso alle cose in sequestro per le finalità di volta in volta prospettate ed oggetto di valutazione da parte di chi riceve l'istanza, al fine di impedire che un eventuale accoglimento si risolva, sostanzialmente, nel consentire la ripresa dell'attività illecita interrotta dall'apposizione del vincolo. Deve quindi escludersi che il "dissequestro temporaneo" faccia venir meno, seppure per un periodo di tempo limitato e prestabilito, il vincolo originariamente imposto, trattandosi di provvedimento riguardante le modalità esecutive del sequestro (Sez. 2, n. 44504 del 3/7/2015, Steccato Vattume', Rv. 265103; Sez. 6, n. 16170 del 2/4/2014, Stollo).
Ne segue che le questioni che attengono alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo devono essere portate all'attenzione del giudice competente con la procedura dell'incidente di esecuzione e non possono essere fatte valere propriamente con una richiesta di riesame, né con una istanza di dissequestro, e tanto meno sono appellabili ex art. 322-bis cod. proc. pen. o ricorribili per cassazione ex art. 325 cod.proc.pen. in quanto non attengono alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura, ma alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare (Sez. 3, n. 26729 del 23/3/2011, Lannino, Rv. 250637). In conclusione, il procedimento di opposizione al provvedimento impugnato deve ritenersi correttamente rientrante nella competenza del giudice che procede mediante la procedura dell'incidente di esecuzione.
2.2. Con il motivo di ricorso concernente la nullità del decreto di citazione a giudizio, il ricorrente si limita a reiterare tesi già illustrate al giudice dell'opposizione e da questi respinte con- motivazione giuridicamente corretta, laddove ha affermato che "i due procedimenti sono - con tutta evidenza - assolutamente indipendenti tra loro, in quanto quello di esecuzione ha per oggetto l'opposizione al provvedimento di dissequestro temporaneo e quello dibattimentale riguarda i reati di cui agli artt. 44 lett. b), 64 e 71, 65 e 72, 93,94 e 95 del D.P.R.380/2001 contestati al M. con decreto di citazione del 24.04.2020"; onde la presente impugnazione, anziché dirigersi nei confronti delle rationes decidendi del provvedimento impugnato, evidenziando i profili di violazione di legge o di manifesta illogicità, si limita a ripercorrere genericamente assunti già correttamente disattesi dal giudice di merito. Si ricorda che è inammissibile il motivo che riproduca integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, perché, in tal caso, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", non raccordandosi a un determinato punto della sentenza impugnata (Cass. 29/10/96, Del Vecchio, Rv. 206507). Il requisito della specificità dei motivi, implica infatti, per l'impugnante, l'onere di spiegare le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure, per consentire al giudice del gravame l'esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 2896 del 03/03/1999, Rv. 212610; Sez.1; n.5161 del 31/01/1996, Rv. 203513).
3. In merito alla doglianza della carenza di legittimazione del Comune, in quanto, ad avviso del ricorrente, il termine di navata giorni, decorrente dalla notifica dell'ingiunzione a demolire, era stato sospeso a causa delle tempestiva presentazione dell'istanza in sanatoria, per cui non vi è stata acquisizione del bene al patrimonio comunale, si osserva che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 3 stabilisce che "se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune". La giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata nel ritenere "evidente che l'effetto ablatorio si verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura solo come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari ... "(Sez. 3, n.1772 del 26/09/2013). Operando l'effetto ablativo di diritto ed automaticamente con il mero decorso del termine, per essere "paralizzato" è necessario che si verifichi un "impedimento assoluto" che non consenta al destinatario di dare esecuzione all'ordinanza (Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Rv. 267676 - 01). Nel caso di specie, tale "impedimento assoluto" non può certamente essere considerata l'istanza di sanatoria.
In proposito, si osserva che il giudice a quo ha preso atto che la CILA in questione era stata già dichiarata irricevibile dall'Ufficio tecnico Comunale con provvedimento del 14.12.2021, notificato al ricorrente il 16.12.2021, antecedentemente alla presentazione dell'istanza di dissequestro temporaneo, che risulta pervenuta il 20.12.2021. Con tale provvedimento l'Ufficio Tecnico aveva rilevato che gli interventi di demolizione e di ripristino descritti nella CILA non erano conformi alla normativa urbanistica vigente né all'ordinanza di demolizione. Nessun effetto sospensivo può quindi essere dedotto.
Peraltro, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di dover revocare il provvedimento di dissequestro temporaneo ponendo alla base della decisione non già la mancata esecuzione dell'ordine di demolizione entro i novanta giorni, bensì la illegittimità degli interventi di demolizione e ripristino descritti nella CILA che il ricorrente avrebbe voluto essere autorizzato a compiere.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di€ 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.