Nel caso di specie, i destinatari erano nati negli Stati Uniti d'America, dunque rientrava nell'ordinaria diligenza esigibile da parte del notificante un'attività di indagine da svolgersi mediante verifiche presso l'ufficio consolare di riferimento e non presso un ufficio anagrafico nazionale privo di qualsiasi correlazione soggettiva col destinatario straniero.
L'attore conveniva in giudizio il Comune per accertare la sua proprietà su un fabbricato urbano acquisito arbitrariamente al patrimonio di quest'ultimo. Nella resistenza del Comune, interveniva in giudizio un terzo che sosteneva di aver acquistato dal Comune parte dei beni rivendicati dall'attore. Il Tribunale accoglieva la domanda ma, a seguito di gravame, la Corte d'Appello dichiarava...
Svolgimento del processo
1. Con citazione del 23/9/1988 L.L. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino il Comune di G. per accertare la sua proprietà, giusta atto di acquisto del 18/7/1988 su di un fabbricato urbano sito in G. alla via M., che il convenuto aveva arbitrariamente acquisito al proprio patrimonio. Nella resistenza del Comune, interveniva in giudizio C. C., quale procuratore del fratello P.A., che sosteneva di avere acquistato dal Comune parte dei beni rivendicati dall'attore, aderendo quindi alle difese dell'ente locale.
Il Tribunale, con la sentenza n. 20/2001, accoglieva la domanda del L., ma la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 387/2007 dichiarava la nullità della pronuncia di primo grado, evidenziando che al giudizio doveva partecipare anche C. R., che si assumeva avesse unitamente al fratello P. A. acquistato i beni dal Comune, nonché tutti gli altri soggetti, e loro eredi, partecipi degli atti di alienazione.
Il giudizio veniva riassunto dal L. e la causa era trasferita al Tribunale di Benevento, a seguito della soppressione del Tribunale di Ariano Irpino. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 206/2015, rigettava la domanda attorea, sia perché non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, sia perché non si era proceduto all'integrazione del litisconsorzio necessario, e ciò in quanto la notifica agli eredi di C. R. era stata reiterata con le formalità di cui all'art. 143 c.p.c., sebbene già il Tribunale con l'ordinanza del 13/3/2013 avesse reputato nulla la prima notifica effettuata con identiche modalità, senza che l'attore si fosse premurato di acquisire gli indirizzi dei destinatari.
2. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello il L. e la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 3349 del 2/12/2020, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Nell'esaminare il via preliminare il secondo motivo di appello che censurava il rigetto della domanda per la mancata integrazione del contraddittorio, la Corte distrettuale, nel precisare che tale omissione implicava non il rigetto, ma l'estinzione del giudizio, evidenziava come già nel 2008 il Tribunale avesse ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti degli eredi di C.R., nonché di L. M., S. A. e di tutti coloro che erano stati parte negli atti di trasferimento. L'attore aveva provveduto con la notifica ex art. 143 c.p.c., individuando singulatim gli eredi di C.R., senza però specificarne il luogo di nascita né indicare quali ricerche fossero state fatte per reperirne la residenza, la dimora o il domicilio. Eccepita l'estinzione del giudizio, il Tribunale con successiva ordinanza del 13/3/2013, ritenuto che la notifica era stata effettuata in difetto delle condizioni che legittimavano il ricorso all'art. 143 c.p.c., ne disponeva la rinnovazione nel termine del 4/4/2013. Anche tale rinnovazione era compiuta con le formalità di cui all'art. 143 c.p.c., che però i giudici di appello ritenevano tali da determinare la nullità della notifica: dalla certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di G. emergevano le date di nascita dei quattro eredi di C.R., ma con la precisazione che erano nati negli Stati Uniti d'Ameria, senza mai essere stati iscritti nell'anagrafe della popolazione residente; rientrava quindi nell'ordinaria diligenza esigibile dalla parte compiere un'attività di indagine che non poteva essere parametrata con quella che invece va svolta nel caso di cittadini italiani emigrati all'estero, essendo invece necessario svolgere indagini anagrafiche presso lo stato di New York dove risultava che fosse deceduto il loro dante causa; l'attore aveva invece indirizzato le proprie richieste al Consolato italiano ed al Ministero degli affari esteri - direzione generale per gli italiani all'estero, nonostante avesse già appurato in occasione della prima notifica che i destinatari non erano mai stati residenti in Italia, l'attore aveva effettuato la notifica ex art. 143 c.p.c., senza nemmeno procedere ad approfondimenti sulla base degli indirizzi reperiti sulle White Pages di New York per nominativi simili a quelli degli interessati; ne scaturiva quindi la nullità della notifica, senza che potesse concedersi ulteriore termine, attesa la natura perentoria del termine assegnato per la prima rinnovazione; la violazione del primo termine all'uopo assegnato aveva quindi determinato l'estinzione del processo.
3. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso L. L. sulla base di un motivo.
Resistono con distinti atti di controricorso il Comune di G. e C. C..
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Il motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 143 c.p.c. Dopo aver ricordato il principio per cui è possibile la notifica ex art. 143 c.p.c. per coloro che risiedano all'estero solo dopo avere diligentemente dimostrato l'impossibilità di reperire gli indirizzi dei destinatari della notificazione, si deduce che in ogni caso gli eredi di C.R. sono cittadini italiani, dal che ne consegue che l'attività di ricerca, condotta dal ricorrente dapprima presso il Ministero degli esteri e poi presso il Consolato italiano, è improntata alla massima diligenza e si è rivelata infruttuosa, atteso il tenore delle risposte ricevute che hanno confermato la mancata iscrizione presso gli elenchi custoditi da tali autorità; né può sostenersi la negligenza del ricorrente per non avere tentato la notifica presso gli indirizzi tratti dalla consultazione degli elenchi telefonici di New York, in quanto non vi era certezza che si trattasse delle persone effettivamente interessate alla lite.
Il motivo è infondato.
La sentenza gravata, con accertamento in fatto che non è nemmeno adeguatamente contrastato con il ricorso, ha appurato, alla luce della certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di G., che ancorché fosse possibile identificare nominativamente i figli del defunto C. R., questi non erano mai stati residenti in Italia, essendo invece nati negli Stati Uniti, ove avevano sempre ragionevolmente risieduto; ove anche voglia ipotizzarsi che gli stessi abbiano acquisito la cittadinanza italiana iure sanguinis, deve escludersi che possa essere richiamata la giurisprudenza che attiene all'ipotesi di cittadino italiano che abbia trasferito all'estero la propria residenza, secondo cui, "sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che traferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo dell'interessato e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'Aire, deve escludersi che il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, legittimi, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di cui all'art. 143 c.p.c., che restano, invece, subordinate all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta" (così Cass. n. 1608/2012 ed ancor prima Cass., sez. un., n. 6737/2002).
La carenza di una originaria residenza in Italia rende quindi evidente come non possa reputarsi satisfattiva dell'onere di diligenza incombente sul mittente né la ricerca all'Aire, né la sola indagine condotta presso il Consolato Italiano all'estero, non potendosi in alcun modo ritenere che la sola discendenza da un cittadino italiano abbia necessariamente comportato la registrazione presso il Consolato. Anzi la stessa risposta prevenuta dall'ufficio consolare, come riportata a pag. 11 del ricorso, nella quale si specifica che l'emigrazione del C. risaliva ed epoca remota e che verosimilmente aveva immediatamente acquistato la nuova cittadinanza (come peraltro avviene per ius soli per coloro che nascono nel territorio degli Stati Uniti d'America), doveva indurre a ritenere insufficiente la mera sollecitazione rivolta alle autorità italiane, palesandosi invece la necessità di ulteriori indagini. In tal senso si veda quanto di recente affermato da Cass. n. 2966/2019, secondo cui, in tema di notificazione di atti giudiziari, in presenza di informazioni circa l'origine estera del destinatario (nella specie, evincibili dall'estremo "omissis" del codice fiscale, indicante la cittadinanza statunitense del proprietario del bene oggetto di pretesa usucapione), deve essere seguita la procedura di cui all'art. 142 c.p.c., concernente la notificazione "a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica", e non quella prevista dall'art. 143 c.p.c., non vertendosi in ipotesi di notificazione "a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti"; pertanto, rientra nell'ordinaria diligenza esigibile da parte del notificante, quale espressione della lealtà processuale, un'attività di indagine coerente con le informazioni disponibili, da svolgersi, al fine di accertare la nuova residenza, mediante verifiche presso l'ufficio consolare di riferimento di cui all'art. 6 della l. n. 470 del 1988, non essendo, al contrario, sufficiente la ricerca effettuata presso un ufficio anagrafico nazionale privo di qualsiasi correlazione soggettiva col destinatario straniero.
I giudici di merito, con accertamento in fatto, hanno escluso che fosse stata improntata a diligenza la condotta del notificante, in quanto, pur con le debite riserve circa l'attendibilità dei dati offerti dalle White Pages, e cioè dagli elenchi telefonici dello stato di New York (ed anche a tacere del fatto che non risulta essere stata effettuata una ricerca anagrafica presso le autorità statunitensi, non già a livello federale - come escluso dalla stessa risposta del Consolato italiano - ma a livello statale, avuto riguardo al fatto che, come riferito nelle stesse mail dell'avv. G. versate in atti, C. R. era deceduto in New York e che quindi era ragionevole presumere che risiedesse in tale città), non era stato condotto alcun ulteriore approfondimento circa l'effettiva identità dei nominativi così ricavati con quelli dei figli del C.. Né può sostenersi che in tal modo la parte si sarebbe esposta al rischio di una notifica a soggetto estraneo al giudizio, in quanto avrebbe potuto far precedere l'effettivo invio dell'atto giudiziario da ulteriori verifiche, anche solo di carattere telefonico, avvalendosi delle risultanze degli elenchi, onde anche risalire ai nominativi di coloro che non trovavano corrispondenza negli elenchi stessi.
Deve pertanto escludersi che ricorra la dedotta violazione di legge, stante l'impossibilità, per la carenza di diligenza da parte del ricorrente, di poter far ricorso alla notifica ex art. 143 c.p.c.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con inevitabile addebito di spesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che per ciascuno liquida in euro 2.800 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.