Qualora sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l'assicurazione del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l'intero massimale minimo, senza decurtazioni.
Con la sentenza n. 30726 del 19 ottobre 2022, la Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla questione relativa al criterio da seguire, in caso di incapienza del massimale, qualora il sinistro stradale veda coinvolti più veicoli e i trasportati di tutte le vetture abbiano subito conseguenze dannose. Nel caso di specie, i trasportati a bordo di entrambe le autovetture coinvolte hanno riportato dei danni per i quali hanno chiesto il risarcimento alle rispettive compagnie di assicurazione dei due veicoli.
Dalla lettura della sentenza appellata, risulta che l'assicurazione della vettura a bordo della quale viaggiava uno dei ricorrenti, constatata l'incapienza del massimale in considerazione dei gravissimi danni da quest'ultimo riportati, provvedeva ad un riparto dello stesso operando una riduzione secondo il sistema delineato dall'
Per tale ragione, il ricorrente sostiene che il massimale di legge avrebbe dovuto essere conteggiato per intero e ripartito esclusivamente tra i trasportati che viaggiavano a bordo del veicolo A., con una riduzione che non poteva tener conto anche degli occupanti dell'altra vettura.
Se è vero che l'art. 141 D.Lgs. n. 209/2055 prevede la possibilità di un concorso tra i trasportati a bordo di uno dei mezzi oggetto del sinistro con i trasportati a bordo dell'altro - e lo prevede proprio nel caso di incapienza del massimale minimo e di contemporanea assicurazione per un massimale maggiore rispetto a quello minimo in capo all'altro mezzo di trasporto - è altrettanto vero che tale eventualità non si poneva nel caso in esame.
Pertanto, la Cassazione accoglie la doglianza in esame e afferma il seguente principio di diritto: «In caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o più veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi dell'
Svolgimento del processo
1. In data 16 luglio 2006 si verificò, sulla strada statale (omissis) in località Ispani, un grave incidente stradale che vide coinvolte due vetture, una Fiat Punto assicurata dalla R.M. Assicurazioni, di proprietà di D.P. e condotta nell'occasione da A.P., e una Opel Tigra assicurata dal L.A., di proprietà di B.G. e condotta nell'occasione da G.B.. A bordo della Fiat Punto viaggiavano, come trasportati, N.M., S.C. e F.P., mentre a bordo della Opel Tigra viaggiavano col medesimo titolo D.A. e G.O..
A causa dell'incidente, N.M. e i suoi genitori D.M. e M.B. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Sala Consilina, Sezione distaccata di Sapri, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la R.M. Assicurazioni, chiedendo il risarcimento dei danni.
La società di assicurazioni si costituì e chiese di estendere il contraddittorio agli altri danneggiati a causa dell'incidente e il Tribunale provvide in conformità.
Si costituirono in giudizio, quindi, S.C., i suoi genitori L.C. e R. D'A. e F.P., i quali rivolsero nei confronti della R.M. Assicurazioni analoghe domande di risarcimento dei danni.
Si costituirono in giudizio, inoltre, G.G. e D.A., trasportati sulla Opel Tigra, i quali eccepirono il proprio difetto di legittimazione ad agire nei confronti della R.M. ai sensi dell'art. 141 cit., chiedendo di essere estromessi dal giudizio.
Altri danneggiati rimasero contumaci.
Il Tribunale accolse le domande e dichiarò che la R.M. Assicurazioni era tenuta a corrispondere ai danneggiati la somma complessiva di euro 548.878, ripartita tra gli aventi diritto sulla base di un prospetto redatto nella memoria autorizzata depositata dalla società di assicurazione; rigettò tutte le domande avanzate dai danneggiati, nei confronti dell'assicuratrice, di condanna oltre i limiti del massimale per mala gestio e compensò le spese di lite tra le parti costituite.
2. La pronuncia è stata impugnata in via principale da S.C., L.C., R.D. e F.P. e in via incidentale condizionata dalla R.M. Assicurazioni e la Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 29 maggio 2018, ha rigettato l'appello principale, assorbito quello incidentale condizionato, ha confermato la decisione del Tribunale e ha condannato gli appellanti principali alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
2.1. La Corte territoriale ha premesso che dalla lettura della sentenza del Tribunale emergeva che il massimale di legge ammontava, nella specie, alla somma di euro 774.685,35 e che la società assicuratrice aveva versato la minore somma di euro 548.878, ripartita tra S.C., L.C., R.D., F.P. e N.M.. Tali importi erano stati calcolati «tenendo conto delle somme spettanti ad A.D. e O.G. e procedendo alla riduzione proporzionale del risarcimento spettante a ciascun danneggiato».
2.2. Ciò premesso, la Corte territoriale ha esaminato il primo motivo di appello avente ad oggetto l'applicazione degli artt. 140 e 141 del d.lgs. n. 209 del 2005. Dopo averne richiamato il testo, la sentenza· ha affermato che l'art. 140 regola l'ipotesi in cui vi sia una pluralità di danneggiati nell'ambito di un solo sinistro e il risarcimento dei danni dovuto dal responsabile superi il massimale coperto dall'assicurazione; per tale eventualità, la norma dispone la par condicio tra i danneggiati, sicché in caso di incapienza del massimale i diritti dei singoli «nei confronti dell'assicuratore sono proporzionalmente ridotti sino alla concorrenza delle somme assicurate».
Pacifico essendo, nella specie, il fatto che nel sinistro in esame vi erano numerosi soggetti danneggiati, trasportati a bordo delle due vetture, la Corte salernitana ha affermato che non è possibile sostenere, in assenza di un'espressa previsione di legge, che la riduzione proporzionale di cui all'art. 140 cit. «possa operare soltanto in presenza di una pluralità di danneggiati che al momento dell'incidente viaggiavano a bordo della stessa autovettura».
2.3. Quanto al secondo motivo di appello, avente ad oggetto la condanna oltre il massimale per mala gestio, la Corte di merito l'ha respinto, osservando che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado erano state criticate nell'atto di appello con argomentazioni generiche, in base al rilievo per cui la R.M. Assicurazioni avrebbe potuto mettere immediatamente a disposizioni l'intero massimale, a prescindere dall'esatta individuazione del quantum dovuto a ognuno dei terzi trasportati.
In particolare, la sentenza ha richiamato la differenza tra la mala gestio propria (rapporto tra assicuratore e assicurato) e la mala gestio impropria (rapporto tra assicuratore e danneggiato), quest'ultima fondata sulla costituzione in mora di cui all'art. 145 del codice delle assicurazioni non seguita dal pagamento dovuto. Ha aggiunto la Corte di merito che gli appellanti avevano contestato la sentenza impugnata limitandosi ad osservare l'evidenza dei danni superiori al massimale; ma tale dato, del tutto generico, non risultava «ancorato ad alcuna emergenza processuale», per cui era insufficiente ad accogliere l'appello sul punto.
Da ciò la sentenza ha dedotto l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato.
2.4. Quanto all'ultimo motivo di appello, relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, la Corte di merito ne ha valutato l'infondatezza, osservando che il testo dell'art. 92 cod. proc. civ. vigente nella specie ratione temporis consentiva di ritenere legittima la decisione di compensazione sulla base della richiamata complessità della vicenda esaminata.
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno propongono ricorso S.C., L.C. e R.D. con unico atto affidato a quattro motivi.
Resiste la R.M. Assicurazioni con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Le parti hanno depositato memorie.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Rileva il Collegio, preliminarmente, che la controricorrente R.M. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sul rilievo che gli odierni ricorrenti, nella diversa causa promossa contro il conducente dell'Opel Tigra e la sua assicurazione (L.A.), hanno stipulato una transazione incassando ulteriori somme e dichiarando di non avere più nulla a pretendere in relazione al sinistro. Detta transazione avrebbe valenza assorbente e tale da far venire meno l'interesse al ricorso.
1.1. L'eccezione è priva di fondamento per due concorrenti ragioni.
Occorre innanzitutto rilevare che la stessa controricorrente, nel porre la questione, ha avuto cura di trascrivere (pp. 8-9 del controricorso) la parte dell'atto di transazione, firmata dagli odierni ricorrenti, rilevante ai nostri fini e da tale estratto si evince senza possibilità di dubbio che i signori C. e D. avevano accettato le ulteriori somme di cui al separato giudizio presso il Tribunale di Lagonegro, dichiarando «di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione né da A. s.p.a., né dal suo assicurato G. B.». Ne consegue che l'efficacia della transazione è limitata ai rapporti tra gli odierni ricorrenti e il proprietario e l'assicuratore della vettura antagonista, sicché nessun effetto di rinuncia può determinarsi nel giudizio odierno.
In ossequio al principio, di derivazione comunitaria, di favor per il danneggiato, poiché questi ha a disposizione, con le regole di cui tra poco si dirà, due massimali (corrispondenti alle due assicurazioni), la transazione sull'uno non esclude la possibilità di aggredire anche l'altro.
L'eccezione è poi infondata anche per una seconda ragione, e cioè quella, come correttamente ha argomentato sul punto la Corte d'appello, per cui la transazione, non avendo ad oggetto l'intero debito, non poteva essere considerata ai fini di cui all'art. 1304 cod. civ., come da pacifico insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, al quale questo Collegio presta convinta adesione (sentenza 30 dicembre 2011, n. 30174).
2. Si può quindi passare all'esame dei motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 141 e 122, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005.
I ricorrenti premettono che la sentenza impugnata, in presenza di un danno complessivo che certamente superava il massimale di legge pari ad euro 774.685,35, ha consentito la riduzione dello stesso nella minore somma di euro 548.878, in base al presupposto di «conteggiare anche i danni riportati da altri terzi trasportati sull'altra vettura coinvolta nel sinistro». Nel caso di specie, la società assicuratrice aveva formulato un'offerta banco iudicis, all'udienza del 24 aprile 2009, riducendo il massimale di legge senza fornire alcuna prova delle effettive richieste di risarcimento da parte degli occupanti della vettura Opel Tigra, assicurata da un'altra società. Il massimale di legge, invece, avrebbe dovuto essere conteggiato per intero e ripartito esclusivamente tra i trasportati che viaggiavano a bordo della Fiat Punto, con una riduzione che non poteva tenere conto anche degli occupanti dell'altra vettura.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 141 e 122, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, dell'art. 2043 cod. civ. e dell'art. 132 cod. proc. civ. per asserita nullità della motivazione.
Rilevano i ricorrenti che l'impugnata sentenza sarebbe viziata anche per l'irriducibile contraddittorietà della sua motivazione, avendo essa affermato che nel giudizio vi era una pluralità di danneggiati, trasportati a bordo delle due vetture, i quali avevano agito ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005. Dal compendio istruttorio, invece, non risultava che gli occupanti della vettura Opel Tigra avessero agito nei confronti della R.M. Assicurazioni. Quest'ultima, infatti, non aveva fornito alcuna prova di richieste risarcitorie da parte di costoro; in primo grado, anzi, G.G. e D.A., trasportati sulla Opel Tigra, si erano costituiti eccependo il loro difetto di legittimazione ad agire nei confronti della R.M. e chiedendo di essere estromessi dal giudizio. Consegue da ciò, secondo i ricorrenti, che l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello avrebbe attribuito agli artt. 140 e 141 cod. ass. un significato del tutto opposto a quello voluto da tali norme, con conseguente illegittima decurtazione del massimale.
3. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in considerazione dell'evidente connessione che li unisce.
3.1. Le censure ivi poste hanno ad oggetto l'interpretazione degli artt. 140 e 141 del d.lgs. n. 209 del 2005.
Osserva la Corte, innanzitutto, che l'art. 140, il quale detta i criteri da seguire in caso di pluralità di danneggiati e di incapienza del massimale, ha un suo antecedente, per così dire, nell'art. 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Tale norma già disponeva che in simile ipotesi i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore o dell'impresa designata si sarebbero dovuti ridurre proporzionalmente fino alla concorrenza delle somme assicurate (primo comma); mentre il secondo comma regolava la posizione dell'assicuratore che, «decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza», avesse pagato ad una di queste una somma superiore a quella spettante. Rispetto all'art. 27 cit., l'art. 140 si presenta più complesso e articolato, regolando nei commi 3 e 4 il diritto di ripetizione dei creditori rimasti insoddisfatti e la possibilità di deposito, da parte dell'assicuratore, di una somma nei limiti del massimale, con effetto liberatorio ove ricorrano le condizioni ivi indicate (per una ricostruzione sistematica v. la sentenza 29 maggio 2018, n. 13394).
L'art. 141 cit., invece, costituisce una novità finalizzata a favorire il risarcimento del terzo trasportato, in linea con la previsione dell'art. 122, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 il quale, risolvendo una serie di problemi che si erano posti nell'applicazione della legge n. 990 del 1969, stabilisce che l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati al trasportato «qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto».
La norma è strutturata (comma 1) nel senso che il terzo trasportato ha diritto ad ottenere il risarcimento «dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge», e ciò «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo». Osserva il Collegio che, a parte la poco comprensibile previsione secondo cui il risarcimento al quale il trasportato ha diritto è contenuto entro il massimale minimo di legge, e tanto anche nel caso in cui detto massimale sia ben più alto, il senso complessivo della previsione è sufficientemente chiaro: il trasportato ha diritto al risarcimento da parte dell'assicuratore del conducente del mezzo sul quale viaggiava, entro la soglia suindicata, senza dover provare la sua responsabilità; egli, poi, potrà ottenere l'eventuale maggior danno dall'impresa di assicurazione del responsabile civile qualora l'altro veicolo sia coperto da un massimale superiore a quello minimo. E per maggior danno deve intendersi, dato il tenore complessivo del testo di legge, il danno non coperto dal massimale assicurativo del mezzo sul quale il terzo trasportato viaggiava.
Si tratta, come questa Corte ha già chiarito, di una tutela rafforzata del trasportato danneggiato, al quale può essere opposto solo il caso fortuito inteso come incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione (sentenze 23 giugno 2021, n. 17963, e 30 luglio 2015, n. 16181); ovvero, come si è detto in altra occasione, di una previsione che trasferisce il rischio di causa dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla società assicuratrice del trasportante (sentenza 21 gennaio 2020, n. 1161). E il trasportato può avvalersi dell'azione diretta di cui all'art. 141 cit. anche se il sinistro sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato (ordinanza 5 luglio 2017, n. 16477).
3.2. Tutto ciò premesso ai fini del corretto inquadramento della materia, la questione sulla quale la Corte è oggi chiamata a pronunciarsi riguarda il criterio da seguire, ove il sinistro abbia coinvolto più veicoli (nel caso odierno due) con conseguenze dannose patite dai trasportati di entrambi, in caso di incapienza del massimale. Nella fattispecie odierna, infatti, vi erano trasportati sia a bordo della Fiat Punto che della Opel Tigra e tutti hanno riportato danni per i quali hanno chiesto il risarcimento alle rispettive compagnie di assicurazione dei due veicoli.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la R.M. Assicurazioni, assicuratrice della Fiat Punto a bordo della quale viaggiava, tra gli altri, S.C., constatata l'incapienza del massimale in considerazione dei gravissimi danni da quest'ultimo riportati, ha provveduto ad un riparto dello stesso operando una riduzione secondo il sistema delineato dall'art. 140 suindicato. Nel ricostruire i fatti, la Corte d'appello ha tuttavia chiarito, sia pure attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado che poi è stata confermata, che il massimale disponibile ammontava, nella specie, ad euro 774.686,35 e che la società R.M. aveva provveduto alla riduzione degli importi «tenendo conto delle somme spettanti ad A.D. e O.G.», cioè i soggetti trasportati sulla vettura Opel Tigra. Di talché, in definitiva, la somma effettivamente versata dalla società assicuratrice ai trasportati a bordo della Fiat Punto era stata quella di euro 548.878 (la sentenza impugnata indica detta cifra).
La Corte salernitana, però, ha anche dato conto, in motivazione, della circostanza secondo cui i due trasportati a bordo della Opel Tigra (G.G. e D.A.) avevano chiesto, costituendosi nel giudizio di primo grado, di essere estromessi dal giudizio, il che vuol dire che essi non avevano avanzato alcuna domanda risarcitoria nei confronti della società R.M. Assicurazioni, pur trattandosi di una possibilità astrattamente prevista dall'art. 141, comma 1, cit., secondo quanto in precedenza si è detto. Tale circostanza è indirettamente confermata dallo stesso controricorso nel quale, tra l'altro, si afferma che la R.M. ha erogato la somma complessiva di euro 548.878 tenendo conto dei trasportati a bordo della Opel Tigra idealmente considerati ai fini della ripartizione proporzionale (pp. 18-19).
Questo svela l'errore nel quale è incorsa la sentenza impugnata e la conseguente fondatezza dei motivi di ricorso qui in esame.
Se è vero, per quanto si è detto, che l'art. 141 cit. prevede la possibilità di un concorso tra i trasportati a bordo di uno dei mezzi oggetto del sinistro con i trasportati a bordo dell'altro - e lo prevede proprio nel caso di incapienza del massimale minimo e di contemporanea assicurazione per un massimale maggiore rispetto a quello minimo in capo all'altro mezzo di trasporto - è altrettanto vero che tale eventualità non si poneva nel caso in esame. Ed infatti, fermo restando che il massimale minimo dell'autovettura Fiat Punto a bordo della quale viaggiava S.C. era incapiente a soddisfare tutti i danneggiati, è pur vero che la R.M. non avrebbe dovuto decurtare quel massimale erogando, in effetti, una somma minore, posto che i trasportati a bordo della Opel Tigra non avevano avanzato alcuna pretesa risarcitoria ulteriore nei confronti della stessa compagnia.
L'errore commesso dalla Corte territoriale risiede nell'affermazione secondo cui non sarebbe possibile sostenere che la riduzione prevista dall'art. 140 cit. «possa operare soltanto in presenza di una pluralità di danneggiati che al momento dell'incidente viaggiavano a bordo della stessa autovettura». Tale affermazione - corretta in astratto, perché il concorso fra trasportati che viaggiavano a bordo di mezzi diversi è ammesso dalla legge - non è corretta in relazione al caso concreto, nel quale sul massimale della Fiat Punto concorrevano solo i trasportati a bordo della medesima; con la conseguenza che il massimale di euro 774.685,35 avrebbe dovuto essere posto dalla R.M. interamente a disposizione di quei trasportati, senza operare la decurtazione che è stata invece compiuta (versamento di soli euro 548.878).
In altri termini, il presupposto dell'applicabilità dell'art. 141 cit. è che il trasportato agisca contro l'assicuratore del mezzo sul quale viaggiava, mentre la possibilità di agire anche contro quello del responsabile civile è residuale, per il danno ulteriore. Ed è errato che l'assicuratore si sia autoridotto il massimale senza avere alcun elemento che gli consentisse o gli imponesse di farlo; la circostanza, pacifica, che gli altri danneggiati abbiano chiesto di essere estromessi fa sì che anche l'eventuale interpello previsto dall'art. 140, comma 2, possa ritenersi superfluo.
I primi due motivi di ricorso, pertanto, sono fondati, il che comporta la cassazione della sentenza impugnata.
4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 141, 145, 147 e 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, dell'art. 1224 cod. civ. e nullità della sentenza per travisamento della prova ed errar in iudicando.
La doglianza censura il rigetto della domanda di condanna dell'assicuratore per mala gestio. Dopo aver richiamato la distinzione giurisprudenziale tra mala gestio propria (rapporto tra assicuratore e assicurato) e mala gestio impropria (rapporto tra assicuratore e danneggiato), i ricorrenti rilevano che nel caso in esame era risultato in modo evidente «sin dal primo istante» che i danni subiti dai trasportati a bordo della Fiat Punto erano «abbondantemente superiori al massimale garantito». La richiesta di condanna per mala gestio era stata avanzata già nel primo atto difensivo, cioè nell'atto di costituzione in giudizio contenente la domanda riconvenzionale nei confronti della R.M. Assicurazioni; i danni patiti da S.C. erano stati evidenziati all'assicuratore in numerose lettere, ma questi non aveva provveduto a versare alcuna somma in anticipo, tanto che era stato necessario scrivere all'ISVAP. L'inerzia della società di assicurazione, dunque, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a pronunciare condanna anche oltre il massimale.
4.1. Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata, infatti, dopo aver ripercorso, anche attraverso il richiamo alla decisione di primo grado, lo svolgimento della vicenda risarcitoria in fase stragiudiziale e poi durante la causa, ha motivatamente escluso che ricorressero, nella specie, gli estremi della c.d. mala gestio impropria. La Corte salernitana ha evidenziato che gli appellanti non avevano contestato, se non con argomentazioni generiche, le affermazioni contenute nella sentenza del Tribunale, limitandosi a ribadire l'evidenza dei danni superiori al massimale e la necessità che, di conseguenza, la R.M. mettesse subito a disposizione dei danneggiati l'intero massimale.
A fronte di tale motivazione, le argomentazioni contenute nel terzo motivo di ricorso non superano la soglia di un'insanabile genericità, richiamando l'evidenza della gravità dei danni patiti da S.C. e le numerose lettere di sollecito rivolte all'assicuratore, senza tuttavia superare la circostanza dell'obiettiva difficoltà che la complessità dell'incidente per cui è causa inevitabilmente poneva alla R.M., proprio in considerazione della necessità di una ripartizione del massimale insufficiente.
È pacifico, peraltro, che sulla somma del massimale debbano decorrere gli interessi a partire dal momento della costituzione in mora.
5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ., dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., oltre a difetto di motivazione ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ. e omessa pronuncia.
La doglianza ha ad oggetto la liquidazione delle spese. Sostengono i ricorrenti che la motivazione con la quale la Corte d'appello ha rigettato il motivo riguardante la compensazione delle spese nel giudizio di primo grado sarebbe soltanto apparente e apodittica. La semplice affermazione secondo cui la causa era di particolare complessità sarebbe ardua da sostenere, essendo fondata su di una clausola di stile, per cui sussisterebbe anche un'omissione di pronuncia.
5.1. Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento dei primi due, dovendo la liquidazione delle spese tornare all'esame del giudice di rinvio.
6. In conclusione, sono accolti i motivi primo e secondo del ricorso, è rigettato il terzo ed è assorbito il quarto.
La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione personale, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto:
«In caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o più veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, al risarcimento del danno, da parte dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilità di rivalersi per l'eventuale maggior danno a carico dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 140 del d.lgs. cit., tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l'assicuratore del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l'intero massimale minimo, senza decurtazioni».
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo e secondo del ricorso, rigetta il terzo con assorbimento del quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.