Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
19 ottobre 2022
Sinistro stradale con più veicoli coinvolti e risarcimento del danno in caso di incapienza del massimale minimo: il nuovo arresto della Cassazione

Qualora sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l'assicurazione del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l'intero massimale minimo, senza decurtazioni.

La Redazione

Con la sentenza n. 30726 del 19 ottobre 2022, la Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla questione relativa al criterio da seguire, in caso di incapienza del massimale, qualora il sinistro stradale veda coinvolti più veicoli e i trasportati di tutte le vetture abbiano subito conseguenze dannose. Nel caso di specie, i trasportati a bordo di entrambe le autovetture coinvolte hanno riportato dei danni per i quali hanno chiesto il risarcimento alle rispettive compagnie di assicurazione dei due veicoli.

Dalla lettura della sentenza appellata, risulta che l'assicurazione della vettura a bordo della quale viaggiava uno dei ricorrenti, constatata l'incapienza del massimale in considerazione dei gravissimi danni da quest'ultimo riportati, provvedeva ad un riparto dello stesso operando una riduzione secondo il sistema delineato dall'art. 140 D.Lgs. n. 209/2005 (rubricato «Pluralità di danneggiati e supero del massimale»). Nello specifico, l'assicurazione del veicolo A. aveva provveduto alla riduzione tenendo conto dei soggetti trasportati sull'altra vettura coinvolta nel sinistro senza tuttavia considerare che quest'ultimi avevano chiesto, costituendosi nel giudizio di primo grado, di essere estromessi dal giudizio, conseguendone che essi non avevano avanzato alcuna domanda risarcitoria nei confronti della società assicuratrice del veicolo A..
Per tale ragione, il ricorrente sostiene che il massimale di legge avrebbe dovuto essere conteggiato per intero e ripartito esclusivamente tra i trasportati che viaggiavano a bordo del veicolo A., con una riduzione che non poteva tener conto anche degli occupanti dell'altra vettura.

Se è vero che l'art. 141 D.Lgs. n. 209/2055 prevede la possibilità di un concorso tra i trasportati a bordo di uno dei mezzi oggetto del sinistro con i trasportati a bordo dell'altro - e lo prevede proprio nel caso di incapienza del massimale minimo e di contemporanea assicurazione per un massimale maggiore rispetto a quello minimo in capo all'altro mezzo di trasporto - è altrettanto vero che tale eventualità non si poneva nel caso in esame.
Pertanto, la Cassazione accoglie la doglianza in esame e afferma il seguente principio di diritto: «In caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o più veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, al risarcimento del danno, da parte dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilità di rivalersi per l'eventuale maggior danno a carico dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 140 del d.lgs. cit., tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l'assicuratore del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l'intero massimale minimo, senza decurtazioni».

Documenti correlati