
Neppure la generica indicazione di difficoltà di comporre la lite costituisce, in quanto tale, una grave ed eccezionale ragione di compensazione.
Svolgimento del processo
L. D., rappresentato e difeso in proprio, ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 8539 del 2021 del Tribunale di Roma, esponendo che:
- si era opposto a un precetto notificato da G. M. per un indicato credito per spese legali, deducendo l'omessa notifica dei relativi titoli esecutivi, chiedendo la condanna per lite temeraria in caso di omessa rinuncia all'intimazione;
- l'opposto si era costituito affermando che avrebbe notificato un secondo precetto, contestando l'ammissibilità dell'opposizione e domandando in via riconvenzionale anch'egli la condanna per lite temeraria della controparte;
- deceduto l'opposto si erano costituiti gli eredi: M.M., A. e V. M.;
- all'udienza di prima comparizione l'opponente aveva preso atto della notifica del secondo precetto, impugnando di falsità la relativa firma dell'asserito portiere dello stabile;
- il Giudice di Pace adito aveva autorizzato la querela di falso, esitata, davanti al Tribunale, con sentenza di accoglimento passata in giudicato;
riassunto il giudizio sospeso per tale ragione, il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione, rigettando entrambe le domande di condanna per lite temeraria e compensando le spese;
- il Tribunale, adito in sede di appello dal deducente in punto di spese e pronuncia sulla domanda di responsabilità processuale aggravata, aveva rigettato il gravame e aveva condannato il soccombente deducente alla rifusione delle spese processuali, osservando che l'esito scontato dell'opposizione e la difficoltà delle parti di trovare un componimento avevano condivisibilmente indotto il primo giudice a compensare le spese, mentre le domande ex art. 96, cod. proc. civ., erano infondate posto che, quanto all'elemento soggettivo, le parti avevano insistito nel controvertere nonostante la pacifica notifica del precetto senza notifica dei correlati titoli, e, quanto all'elemento oggettivo, non essendo stati forniti elementi per la liquidazione del danno;
resistono con controricorso M. M., A. e V. M.;
Motivi della decisione
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 132, 360 n. 5, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 111, Cost., poiché il Tribunale avrebbe apoditticamente mancato di spiegare le ragioni della discussa compensazione delle spese a fronte della totale soccombenza avversaria, laddove le pronunce sulle domande per responsabilità processuale aggravata, in quanto meramente accessorie, non potevano incidere;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 99, 112, 360 n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la domanda era stata svolta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e non ai sensi del primo comma della stessa norma come enunciato dalla sentenza gravata, e che la pretestuosità della posizione processuale avversaria in uno alla natura di sanzione pubblicistica della statuizione in parola, la legittimavano, quale abuso processuale, anche in difetto di prova dei danni;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;
Rilevato che:
i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati;
l'esito scontato di una lite non costituisce, all'evidenza, una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali, potendo rappresentare al contrario, una ragione di pretestuosità dell'opposta posizione processuale;
la generica indicazione di difficoltà di comporre la lite neppure costituisce, in quanto tale, una grave ed eccezionale ragione di compensazione;
quanto alla domanda di responsabilità processuale aggravata, formulata dall’appellante ai sensi del terzo comma dell'art. 96, cod. proc. civ., premesso che costituisce statuizione accessoria che non può integrare ragioni di soccombenza reciproca (Cass., 12/04/2017, n. 9532 e succ. conf.), essa per un verso, come appena osservato, non può disattendersi motivando proprio sull'evidenza delle ragioni, ma neppure necessita di una prova dei danni, trattandosi di sanzione pubblicistica (Cass., 24/09/2020, n. 20018, Cass., 04/08/2021, n. 22208; nonché Cass., 17/12/2020, n. 29017, Cass., 16/10/2020, n. 22588, pag. 11);
il giudice di merito dovrà dunque vagliare la sussistenza o meno della responsabilità processuale aggravata in ragione dell'oggettivo riscontro della concreta abusività (Cass., 30/09/2021, n. 26545), o meno, della condotta processuale, ossia dell'eventuale pretestuosità della posizione processuale assunta dalla parte (Cass., 15/02/2021, n. 3830), in modo in tal senso ultroneo rispetto all'esercizio delle corrette prerogative di difesa, a prescindere, infine, dalla prova di specifici danni;
spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma perché, in diversa composizione, provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.