Se invece il carico tributario è stato già estinto, è possibile chiedere il rimborso dell'IVA. Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 521 del 19 ottobre 2022.
Una società sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria riferisce di aver assolto tutti i debiti tributari ammessi al passivo come da riparto. Precisa inoltre che a tale piano di riparto sono stati ammessi anche dei crediti professionali, soddisfatti sono in parte in seguito al riparto disposto dal giudice fallimentare.
Con istanza di interpello, la società in questione chiede all'Agenzia delle Entrate di sapere se, in relazione alla fattura emessa dal professionista, al pagamento parziale del suo onorario, sorga un suo diritto alla detrazione dell'IVA e se tale imposta sia compensabile con altri debiti tributari sorti dopo la dichiarazione di insolvenza.
L'Agenzia delle Entrate risponde al quesito con l'interpello n. 521 del 19 ottobre 2022. In primo luogo, evidenzia che la detraibilità dell'imposta è consentita soltanto a condizione e nella misura in cui la componente IVA delle fatture in esame è stata correttamente calcolata attraverso lo scorporo dell'imposta dall'importo complessivo che i professionisti hanno ricevuto dal commissario straordinario.
Affinché possa operare la compensazione dell'IVA ex art. 56 L.F., è necessario che «ricorra l'anteriorità, rispetto alla data di apertura della procedura concorsuale, del fatto genetico dei rispettivi debiti e crediti ed il rapporto di reciprocità tra le contrapposte obbligazioni. A tal fine, non rileva il momento in cui l'effetto compensativo si produce, né che il credito vantato dal fallito sia divenuto liquido ed esigibile successivamente all'apertura della procedura». Tale condizione ricorre nel caso di specie, ove i debiti comprovati dalle fatture emesse dai professionisti risultano connessi a prestazioni geneticamente riconducibili all'attività dell'istante antecedente l'apertura della procedura concorsuale.
Analoghe considerazioni per il credito IVA il quale, trovando la sua causa genetica nella precedente attività dell'istante, è quindi compensabile, in rapporto di reciprocità con le posizioni debitorie del pari geneticamente antecedenti l'apertura della procedura e, dunque, con i debiti tributari pregressi eventualmente non assolti.
Tuttavia, posto che nel caso in esame il credito IVA non può essere compensato perché la procedura ha estinto il carico tributario, resta salva la facoltà di chiedere il rimborso del credito IVA al verificarsi dei presupposti
Tale facoltà non contrasta con la precedente posizione espressa con la circolare 13/E/2011, in cui veniva precisato che «operare la compensazione fra il credito verso il fallito ed il debito verso la massa, poiché lo stesso