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21 ottobre 2022
La giurisdizione sulla “vittoria a tavolino” è riservata al giudice sportivo

Si tratta di una procedura in cui si fa governo di regole tecnico-sportive, la cui cognizione è riservata agli organi dell'ordinamento sportivo.

La Redazione

A seguito della mancata partecipazione ad un torneo di bridge, la Federazione nazionale decideva di aggiudicare la gara a tavolino, in applicazione di una regola tecnico-sportiva di settore.
In sede di appello, il Collegio di Garanzia del CONI accoglieva il ricorso in quanto l'associazione non si era potuta presentare a causa del Covid.
Proposto ricorso dinanzi al TAR, quest'ultimo declinava la giurisdizione del giudice statale.

La controversia giunge dinanzi al Consiglio di Stato, il quale risolve la questione con la sentenza n. 8743 del 13 ottobre 2022.
In primo luogo, Palazzo Spada chiarisce che, ai sensi del D.L. n. 220/2003, conv. dalla L. n. 280/2003, «i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale statale degli atti a contenuto tecnico sportivo. Sono invece attribuite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria ove abbiano per oggetto i rapporti patrimoniali tra Società, Associazioni ed atleti, mentre ogni altra controversia avente per oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
Ne deriva che la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a dirimere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, riguardanti la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.

Il Consiglio di Stato esclude la giurisdizione statale per via dell'oggetto della controversia, ossia il riconoscimento della vittoria a tavolino, una procedura in cui si fa governo di regole tecnico-sportive e non già di regole espressive di discrezionalità amministrativa.
Stabilire se una squadra debba o no vincere una partita a tavolino, al pari della scelta della sanzione per una violazione di natura disciplinare, rientra nella competenza inderogabile degli organi dell'ordinamento sportivo, a cui viene riservata la cognizione «delle controversie concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'organizzazione di settore, nonché l'esatta valutazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Il contesto è in altre parole quella dell'"indifferente giuridico": e infatti è il diverso risultato sportivo che si vuole ottenere nel concreto».

Il Consiglio di Stato ha infine precisato che nessun rilievo può assumere il richiamo alle disposizioni processuali eccezionali del 2020 per i provvedimenti relativi alla prosecuzione, all'annullamento e alla conclusione delle competizioni e dei campionati professionistici e dilettantistici che prevede solo interventi per la definizione dei campionati in presenza di Covid e la competenza in unico grado, in via eccezionale, del Collegio di Garanzia del CONI.