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21 ottobre 2022
Rifiuti da costruzione, demolizione e di origine minerale
Il nuovo Regolamento stabilisce che i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se lo stesso è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.
La Redazione
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022 il Decreto 27 settembre 2022, n.152 del MITE recante il «Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». 
Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.  152

Criteri del D.M. 23 giugno 2022 

A questo proposito, in particolare, si osserva che il Legislatore, precedentemente è intervenuto con il Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi».
Con l'intervento in commento, il Legislatore ha previsto che il progetto di interventi di nuova costruzione deve garantire la conservazione degli habitat presenti nell'area di intervento.  Nel testo del Decreto sono indicati gli ambiti in cui i CAM devono essere applicati e le specifiche esclusioni. Invero, l'aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio ambientale minimo di cui al presente documento: descrive le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio; indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi; dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi contenuti nel presente documento e indica i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

precisazione

In particolare, tra gli altri aspetti, è importante una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo; certificazione “ReMade in Italy” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto; marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato; ecc.


Criteri del D.M. 27 settembre 2022

Il presente ultimo regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
In particolare, si legge che «in via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva»
Dunque, in tema, 
1. Tipologia rifiuti
In particolare, il decreto elenca la tipologia di rifiuti: 
  • rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti: ad esempio, Cemento, Mattoni, Mattonelle e ceramiche, Miscele bituminose, Terre e rocce da scavo, ecc.);
  • altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti, ad esempio, Scarti di ghiaia e pietrisco, Scarti di sabbia e argilla, Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra ecc.)

precisazione

Ai fini dell'articolo 1 del presente Decreto e ai sensi dell'articolo 184-ter  del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti  inerti  di  origine minerale, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di  essere  qualificati  come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato,  se  l'aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del presente decreto del 27 settembre 2022.

2. Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni
Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Il produttore, dunque, deve rispettare i criteri del decreto e attestare tutto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

precisazione

La dichiarazione sostitutiva deve essere redatta utilizzando il modulo all'Allegato 3 del presente decreto del 27 settembre 2022 e deve essere inviata con una delle modalità di cui all'articolo 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.  82, all'autorità competente all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Il produttore di aggregato recuperato conserverà, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. Ai fini della prova, il produttore di aggregato recuperato conserverà per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

3. Monitoraggio
Entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero della Transizione Ecologica valuterà l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa. Infine, come indicato dal Ministro Cingolani:
  • ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro 180 dalla data di entrata in vigore dello stesso, dovrà presentare all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa;
  • nelle more dell'adeguamento, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità nel rispetto dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto. 
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