In ragione dell'unitarietà che connota la ripetizione abituale delle diverse condotte maltrattanti che configurano il reato ex art. 572 c.p., «ogni nuovo agito vessatorio si riallaccia e si rinsalda a quelli realizzati in precedenza, trasferendo il momento della consumazione all'ultima delle condotte tipiche realizzate».
In un giudizio avente ad oggetto la condanna dell'imputato per il reato di maltrattamenti, la PG ricorre in Cassazione lamentando la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena. Sul presupposto della protrazione della condotta vessatoria
Svolgimento del processo
1. La Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia impugna per cassazione la sentenza descritta in epigrafe con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, decidendo in esito a giudizio abbreviato, ha condannato K.C. alla pena, sospesa, di mesi 10 di reclusione, ritenendolo responsabile del reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen. di cui al capo a) della rubrica nonché delle due ipotesi di lesioni aggravate descritte ai capi b) e c), fatti uniti dal vincolo della continuazione.
2. Sul presupposto della protrazione della condotta vessatoria relativa ai maltrattamenti di cui al capo a) della rubrica in epoca successiva alle modifiche apportate con la legge n. 69 del 2019, si lamenta violazione di legge in relazione sia alla determinazione della pena, irrogata - quanto al titolo di reato in questione, ritenuto il più grave tra quelli contestati e ritenuti uniti dal vincolo della continuazione- al di sotto del relativo minimo edittale (in misura di anni due in luogo dei tre anni ora previsti dalla fattispecie in questione); sia alla concessione della sospensione condizionale della pena, accordata senza subordinare il beneficio agli obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 165 cod. pen., ora imposti dalla novella del 2019.
Si lamenta, ancora, violazione di legge nella determinazione delle riduzioni apportate per le generiche e per il rito adottato.
Motivi della decisione
1. I motivi di ricorso, tutti fondati, impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per un nuovo giudizio in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.
2. In fatto, è pacifico che le condotte maltrattanti si sono protratte, senza rilevanti soluzioni di continuità, sino a una data successiva alla entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2019.
E' altrettanto incontroverso, inoltre, che nel determinare la misura della pena e nel definire i termini della sospensione accordata, il Giudice del merito ha fatto riferimento alle previsioni normative anteriori alla entrata in vigore della citata novella che, per quel che qui interessa, per un verso ha innalzato il minimo edittale previsto per l'ipotesi di reato contestata (portandolo da due a tre anni);per altro verso, introducendo un nuovo comma (il quinto) nella struttura dell'art. 165 cod. pen., in caso di condanna per il reato di maltrattamenti, ha subordinato il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena alla partecipazione del prevenuto "a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi".
3. Nel caso, la pena per il reato di maltrattamenti cui al capo a), ritenuto il più grave tra quelli contestati in continuazione, è stata determinata muovendo da un minimo edittale inferiore a quello ora previsto dal citato dato normativo di riferimento; parimenti, sempre facendo leva sulle previsioni previgenti, la sospensione condizionale è stata accordata senza subordinarla ad alcuna condizione di sorta.
4. In linea con quanto evidenziato dal ricorrente, va ribadito che in ragione dell'unitarietà che connota la ripetizione abituale delle diverse condotte maltrattanti che danno corpo al reato di cui all'art 572 cod. pen., ogni nuovo agito vessatorio si riallaccia e si rinsalda a quelli realizzati in precedenza, trasferendo il momento della consumazione all'ultima delle condotte tipiche realizzate (Sez. 6, n. 19832 del 06/04/2022, Rv. 283162;Sez. 6, n. 24710 del 31 /3/2021,Rv. 281528; Sentenza n. 2979 del 03/12/2020 dep. 2021).
Ne consegue che il fatto, laddove come nella specie protrattosi dopo l'entrata in vigore della legge che ha apportato il diverso e più rigoroso trattamento sanzionatorio, comporta inevitabilmente l'applicazione di quest'ultimo in piena coerenza con il fenomeno della successione di leggi penali, disciplinato dall'art. 2 c.p.. E ciò per tutto il periodo preso in considerazione dalla contestazione, pur quando comprensivo di condotte realizzate nella vigenza di un pregresso trattamento più favorevole, anche in termini tali da ritenere perfezionata, nel quadro della normativa più favorevole, la tipicità minima dell'ipotesi di reato contestata e sempre che il reato non possa dirsi interamente consumato anteriormente all'entrata in vigore della novella che ha elevato il limite edittale. Ipotesi, quest'ultima, che lo stesso decidente ha nel caso radicalmente escluso in punto di fatto (pagina 8 della relativa motivazione) e che per configurarsi presuppone che le condotte lesive realizzate dopo la modifica normativa siano caratterizzate da un intervallo temporale di rilievo rispetto a quelle espresse nel corso del previgente e più favorevole dato edittale, tanto da creare una netta frattura tra gli agiti valorizzati al fine (Sez. 6, Sentenza n. 31877 del 16/05/2017, Rv. 270629; in motivazione, avuto riguardo ai reati abituali, tra i quali va annoverato quello a giudizio, Sez. U., Sentenza n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà). Da qui la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, che, da sola, giustifica l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice del merito perché provveda ad una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio da irrogare al prevenuto.
5. Pare tuttavia opportuno evidenziare, sin da ora, che anche il terzo motivo di ricorso coglie nel segno e impone di delineare le indicazioni di principio alle quali dovrà attenersi il giudice del rinvio in esito all'odierno intervento rescindente.
5.1. In particolare, giova ribadire che ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti e dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto. Una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione e su tale ultimo riferimento edittale, in caso di decisione assunta in esito a giudizio abbreviato, come nella specie, va poi apportata la relativa riduzione di legge.
5.2. Nel caso, il Giudice del merito nel pervenire alla determinazione della pena irrogata al prevenuto, come detto viziata già per altre e assorbenti ragioni, non si è attenuto al percorso sopra tracciato, avendo operato la riduzione per le attenuanti atipiche sulla pena definita dopo gli aumenti apportati per la continuazione.
Da qui un ulteriore motivo di vizio da sanare in esito al giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.