Svolgimento del processo
1. La Corte d'appello di Roma, in data 26 giugno 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Latina, in data 15 febbraio 2017, aveva assolto LP in relazione al delitto di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in danno di AL, contestato come commesso in (omissis) il 2 settembre 2010.
Alla luce degli atti disponibili, é possibile riassumere i fatti nei termini seguenti: la P , alla guida della sua autovettura Fiat X , percorrendo la S.R. X i in direzione X, giunta al km. 23,500 si accingeva ad entrare nell'area antistante la M s.r.l., e, per eseguire tale manovra, svoltava a sinistra superando la linea di mezzeria (atteso che l'accesso al cortile si trovava sull'opposta corsia di marcia); nel tratto antistante l'area ove la vettura era diretta vi erano strisce orizzontali tratteggiate, proprio per consentire la regolare manovra di accesso ai mezzi che impegnavano la corsia di marcia percorsa dalla Fiat X.
Nel frattempo, mentre la Patrizi stava eseguendo la manovra, sopraggiungeva nello stesso senso di marcia il motociclo condotto dal L , che, tenendo una velocità giudicata elevata (stimata in particolare, secondo le indicazioni recepite dai giudici di merito, in oltre 95 kmh), sorpassava gli autoveicoli incolonnati dietro l'autovettura della P così da impegnare l'opposta corsia di marcia, procedendo perciò contromano; il motociclista, nell'effettuare tale manovra, iniziava un'azione frenante; la moto rovinava al suolo sul fianco destro e andava a collidere con la Fiat X il L , separatosi dal veicolo, andava a impattare contro un albero posizionato nella banchina erbosa e proseguiva la sua corsa in avanti, che terminava quando il motociclista era ormai privo di vita.
Nel decidere sugli appelli del Procuratore della Repubblica di Latina e delle parti civili (omissis), la Corte capitolina ha ritenuto che non vi fossero elementi univoci per affermare la penale responsabilità della P , la quale avrebbe in realtà eseguito in modo regolare la manovra di svolta a sinistra, mentre sarebbe stata accertata in modo univoco la colpa del L , consistita nella velocità certamente eccessiva da lui tenuta, procedendo contromano in manovra di sorpasso, ciò che avrebbe avuto portata scriminante rispetto alla posizione dell'imputata: la quale eseguì una manovra regolare, pur senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo.
2. Avverso la prefata sentenza ricorrono le parti civili omissis.
Il ricorso é affidato a un unico motivo, sostanzialmente teso a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione fattuale dell'accaduto. In primo luogo contestano i ricorrenti che non siano state riportate in sentenza le argomentazioni svolte dal consulente delle parti civili dott. S , con particolare riguardo alle modalità di calcolo della velocità tenuta dal motociclo della vittima, nonché alle tracce di frenata e di abrasione lasciate sull'asfalto. Censurano poi i deducenti il fatto che non sia stata confermata la manovra negligente della P nello svoltare a sinistra senza osservare la necessaria cautela e senza preventivamente accertarsi se sopraggiungessero altri veicoli. Richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di principio di affidamento, le parti civili ricorrenti affermano in sostanza che, pur volendosi ravvisare profili di colpa in capo alla vittima, nondimeno la sua condotta non era in alcun modo imprevedibile e, al più, potrebbe trattarsi di una causa concorrente dell'evento, inidonea a interrompere il nesso eziologico tra la condotta dell'imputata - che ben poteva e doveva accorgersi del sopraggiungere del motociclo - e la morte del L..
Motivi della decisione
1. I ricorsi delle parti civili sono fondati.
Giova premettere che in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada é responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (giurisprudenza pacifica: per tutte vds. Sez. 4, Sentenza n. 24414 del 06/05/2021, Busdraghi, Rv. 281399; Sez. 4, Sentenza n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223; Sez. 4, Sentenza n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 265981.
1.1. Tanto premesso, la questione posta dai ricorrenti, in disparte ogni considerazione in ordine alle lacune motivazionali della sentenza impugnata circa la tesi del consulente tecnico dott. S , attiene in estrema sintesi proprio alla rilevanza, nel caso di specie, del principio di affidamento e, in specie, alla prevedibilità in concreto della condotta del L nell'eseguire, in modo oggettivamente spericolato (e a velocità che, con giudizio in fatto qui non sindacabile, é stata ritenuta largamente superiore a quella consentita), una manovra di sorpasso dei veicoli incolonnati, mentre l'autovettura della P stava eseguendo la manovra di svolta a sinistra, in un tratto stradale in cui la linea di mezzeria era - almeno in un certo punto - tratteggiata; a proposito di quest'ultima manovra, tuttavia, la Corte di merito, mentre si é concentrata sulla visibilità del mezzo antagonista e sui tempi di reazione a disposizione del L , non risulta aver fatto altrettanto con la P , omettendo di considerare che la stessa, già prima di procedere alla manovra di svolta, era tenuta a controllare o con sguardo diretto, o attraverso gli specchietti retrovisori, la corsia che andava a impegnare e l'eventuale sopraggiungere di mezzi anche da tergo: circostanza che rendeva necessario accertare da quale distanza la P avrebbe potuto vedere il motociclista in avvicinamento, specie nell'ipotesi in cui si trattasse di strada ad andamento rettilineo.
Nulla é poi detto in ordine all'obbligo di segnalazione della manovra di svolta, da parte della P . mediante l'innesto degli appositi indicatori (frecce) con adeguato anticipo: obbligo che é previsto dall'art. 154 cod.strada e che fa parte del comportamento doveroso in occasione di ogni cambio di direzione (cfr. per un esempio Sez. 4, Sentenza n. 4825 del 11/12/2002, dep. 2003, Caporaso, Rv. 224920), in quanto finalizzato a segnalare lo spostamento del veicolo agli altri utenti della strada (dunque, nella specie, anche al L ), per consentire loro di regolare la propria andatura e la direzione di marcia.
1.2. Il caso di specie presenta in realtà alcune suggestive analogie con quello all'attenzione della Corte di legittimità in una nota sentenza (Sez. 4, n. 46741 del 08/10/2009, Minunno, Rv. 245663), nella quale si affermò - in termini mai smentiti dalla successiva giurisprudenza, dianzi richiamata - che il principio di affidamento trova applicazione anche in relazione ai reati colposi commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale, ed impone di valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l'agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari: in quell'occasione era stata ritenuta in concreto imprevedibile per l'imputato - che, a bordo di una autovettura, percorreva una strada statale, e stava avviando manovra di svolta a sinistra per accedere ad un'area di servizio che si trovava sul lato opposto della carreggiata, profittando del fatto che alcuni veicoli, tra cui in particolare un autoarticolato, che procedevano nell'opposto senso di marcia, si erano fermati per favorire la manovra - la condotta della parte lesa, una ciclomotorista che aveva sorpassato scorrettamente sulla destra la colonna ferma di autoveicoli, omettendo inoltre di fermarsi o rallentare in prossimità dell'ingresso all'impianto di distribuzione di carburanti.
1.3. Tuttavia, nella sentenza M >, la condotta dell'imputato si era caratterizzata per avere il medesimo «posto in essere tutte le possibili cautele dirette ad evitare eventuali imprudenze di altri utenti, muovendosi a bassa velocità e con cautela», tant'é che venne esclusa la presenza di «elementi per ritenere che egli abbia agito in modo non appropriato o a velocità elevata. Anzi, la tesi difensiva di essersi mosso con motta cautela non ha trovato alcuna smentita dalle emergenze probatorie».
Viceversa, nel caso di specie, la Corte di merito conclude per la carenza di prova della penale responsabilità della P deducendo che, nell'ipotesi in cui la svolta a sinistra fosse stata correttamente eseguita a lenta andatura attraverso la linea tratteggiata, il tempo di avvistamento e di reazione a disposizione del L. sarebbe stato maggiore, mentre non si potrebbe muovere alcun rimprovero alla p , che, avendo eseguito la manovra di svolta, non aveva più la possibilità di vedere l'arrivo del motociclo dagli specchietti retrovisori. In realtà, non é stato verificato se una maggiore attenzione della P allo stato dei luoghi avvalendosi degli specchietti retrovisori, prima di eseguire la manovra e non solo nel corso dell'esecuzione di essa, potesse consentire di vedere la moto del L che sopraggiungeva, in modo da arrestare eventualmente la svolta a sinistra; né se la manovra di svolta da parte della P fosse stata o meno preventivamente segnalata (tramite l'indicatore di direzione, c.d. freccia).
La condotta della P , quindi, doveva essere più attentamente scrutinata nella sua eventuale rilevanza concausale unitamente alla condotta, certamente sconsiderata, della vittima.
2. La sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va pure demandata la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.