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27 ottobre 2022
In Gazzetta i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo previsto dal Decreto Sostegni in favore di genitori separati o divorziati

Il contributo è rivolto ai genitori separati o divorziati che si trovano in difficoltà economica a seguito della crisi derivata dall'emergenza Covid. L'obiettivo è quello di aiutarli a continuare a versare l'assegno di mantenimento.

La Redazione

È stato pubblicato il G.U. n. 251/2022 il D.P.C.M. 23 agosto 2022 recente «Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento».

Secondo l'art. 2 del Decreto, il beneficio è rivolto al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non ha ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza del genitore/del coniuge/del convivente che vi era tenuto. Tale inadempimento è dovuto all'incapacità a provvedervi in conseguenza dell'emergenza da Covid-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019».

precisazione

  • Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all'importo di euro 8.174,00.
  • Il contributo è erogato esclusivamente ai genitori che non hanno ricevuto l'assegno di mantenimento o lo hanno ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è cessato lo stato di emergenza).

Il contributo è erogato:

  • in un'unica soluzione in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente;
  • fino all'occorrenza di 800 euro mensili;
  • per un massimo di dodici mensilità.

Il soggetto che intende beneficiario del contributo deve presentare istanza contenenti i dati richiesti dall'art. 4 del provvedimento.